Dal 28 febbraio 2023 il debitore potrà chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato

Processo esecutivo: le principali novità

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La riforma del processo civile prevede anche il riassetto formale e sostanziale dell'esecuzione forzata per assicurare la semplificazione delle forme e dei tempi, con particolare riguardo al settore dell'esecuzione immobiliare, dell'espropriazione presso terzi e delle misure di coercizione indiretta, in vigore dal 28 febbraio 2023.

Tra le maggiori novità, vengono valorizzate le misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c. (c.d. astreinte), viene disposto l'addio alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva e prevista la sospensione del termine ex art. 481 1° comma, c.p.c., dell'inefficacia del precetto qualora il creditore presenti l'istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492-bis del codice di rito. Ma soprattutto, tra le principali novità, rileva la possibilità per il debitore di vendere direttamente l'immobile pignorato.


Per approfondimenti Come funziona il processo esecutivo dal 28 febbraio 2023

Immobile pignorato e vendita diretta del debitore

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In dettaglio, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, c.p.c., il debitore potrà chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima di cui all'art. 173-bis disp. att. c.p.c.

All'istanza del debitore andrà sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile e, a garanzia della serietà dell'offerta, andrà prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto. Offerta e istanza poi dovranno essere notificate al creditore procedente almeno 5 giorni prima dell'udienza e ai creditori.

L'offerta è irrevocabile, a meno che, decorsi 120 giorni dalla data dell'istanza delle vendita diretta, la stessa non sia stata accolta.

Alla vendita diretta è dedicato il nuovo art. 568 bis c.p.c. che ne disciplina nel dettaglio le modalità.

Liberazione immobile pignorato

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Alcune novità sono previste anche per quanto riguarda la liberazione dell'immobile pignorato a seconda che lo stesso sia o meno abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare.

L'obiettivo è di ottenere che gli immobili occupati "sine titulo" o da soggetti diversi dal debitore convivente col nucleo vengano liberati anticipatamente, conformemente a quanto già ritenuto, sulla base del previgente articolo 560 c.p.c., dalle "Buone prassi" (delibera CSM 2017).

Qualora l'immobile non sia abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare, ovvero sia occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, l'immobile deve essere infatti liberato al più tardi nel momento in cui viene pronunciata l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.

Una maggiore tutela è invece data all'esecutato che abiti l'immobile staggito con la propria famiglia: in tal caso, infatti, la liberazione potrà essere disposta soltanto in esito all'aggiudicazione del bene, in pratica quando sia pronunciato il decreto di trasferimento.

Resta ferma, tuttavia, la possibilità di disporla anticipatamente nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti.


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