La coercizione rileva sia nel diritto civile, per l'esecuzione di debiti o obbligazioni, sia nel diritto penale, nell'ambito delle misure cautelari

di Valeria Zeppilli - La coercizione, nel mondo del diritto, rappresenta l'imposizione di un obbligo a un soggetto, fatta condizionandone la volontà e impedendogli di agire liberamente.

Essa necessita, generalmente, dell'utilizzo della forza.

Indice:

Coercizione legittima

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La coercizione legittima è monopolio dello Stato, che è l'unico soggetto in grado di imporre o impedire un determinato comportamento. Essa ha una connotazione che non è fisica ma giudiziale.

Al privato cittadino è invece impedito di ricorrere all'autotutela e farsi giustizia da sé con la coercizione.

Coercizione e debiti

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La coercizione legittima rileva sotto molteplici punti di vista.

Innanzitutto, il nostro ordinamento prevede dei rimedi coercitivi a tutela dei creditori e di coloro che avrebbero diritto a un adempimento che in realtà non viene posto in essere.

Si pensi all'espropriazione, che è richiesta dal creditore all'organo giudiziario e ha ad oggetto beni del debitore, che vengono, appunto, espropriati per poter soddisfare il debito da questi non pagato.

Si pensi anche all'esecuzione coattiva di un obbligo, come l'esecuzione coattiva per inadempimento del venditore, disciplinata dall'articolo 1516 del codice civile, che prevede che se una vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore può fare acquistare le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone autorizzate, chiaramente rivolgendosi all'autorità giudiziaria.

Coercizione e diritto penale

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La coercizione rileva poi anche nel diritto penale, in particolare (ma non solo) con riferimento alle cc.dd. misure coercitive.

Si tratta di misure cautelari personali che comportano una limitazione o una privazione della libertà personale di chi le subisce e che possono essere applicate solo quando si procede per specifici delitti, reputati di una certa gravità, e al ricorrere di specifiche condizioni.

Le misure cautelari coercitive previste dal nostro ordinamento penali sono:

  • il divieto di espatrio
  • l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
  • l'allontanamento dalla casa familiare
  • il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
  • il divieto e l'obbligo di dimora
  • gli arresti domiciliari
  • la custodia cautelare in carcere
  • la custodia cautelare in luogo di cura

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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