Le misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. vengono modificate dalla riforma Cartabia dal 28 febbraio 2023

Processo esecutivo: le novità dal 28 febbraio 2023

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La riforma del processo civile prevede anche il riassetto formale e sostanziale dell'esecuzione forzata per assicurare la semplificazione delle forme e dei tempi, con particolare riguardo al settore dell'esecuzione immobiliare, dell'espropriazione presso terzi e delle misure di coercizione indiretta, in vigore dal 28 febbraio 2023.

Tra le maggiori novità, viene disposto l'addio alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva, prevista la sospensione del termine ex art. 481 1° comma, c.p.c., dell'inefficacia del precetto qualora il creditore presenti l'istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492-bis del codice di rito, oltre alla previsione della possibilità per il debitore di vendere direttamente l'immobile pignorato.

Vengono, inoltre, valorizzate le misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c.

Vediamo nello specifico in che modo.


Per approfondimenti Come funziona il processo esecutivo dal 28 febbraio 2023

Misure di coercizione indiretta

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Le misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c. (c.d. astreinte) sono una norma introdotta dalla legge n. 69/2009 e che ricalca l'istituto di origine francese (con funzione indennitaria a beneficio del creditore) dell'astreinte.

Si tratta della previsione di una sorta di penale per l'inadempimento totale o per il ritardato adempimento a fronte di una pronuncia di condanna, nonché in caso vengano reiterate violazioni successive a fronte di un'inibitoria che abbia imposto la cessazione di un determinato comportamento.

Vedi Misure di coercizione indiretta e Astreinte

Il nuovo art. 614 bis c.p.c.

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Questa la formulazione del nuovo art. 614-bis c.p.c. che si applica ai procedimenti esecutivi iniziati dal 1° marzo 2023:

  • "Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile.
  • Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o in osservanza, o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612.
  • Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
  • Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza ritardo.
  • Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409".


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