Il decreto semplificazioni, convertito in legge, stabilisce che il debitore che abita nella casa pignorata non dovrà lasciarla subito, ma solo dopo il decreto di trasferimento dell'immobile

di Lucia Izzo - Tra le molteplici misure previste nel decreto semplificazioni convertito definitivamente in legge dalla Camera nei giorni scorsi, è stata confermata la riscrittura dell'art. 560 del codice di procedura civile in materia di pignoramento e diritto ad abitare la casa pignorata.


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La norma Bramini

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In un primo momento, il D.L. semplificazioni aveva previsto un semplice ritocco dell'art. 560 c.p.c. allo scopo di introdurre un meccanismo volto a tutelare gli esecutati che, al contempo, risultavano creditori della pubblica amministrazione. L'obiettivo era quello di porre le abitazioni di questi ultimi al riparo da aggressioni ingiustificate, soprattutto quando alle loro posizioni debitorie si sarebbe potuto porre rimedio "sbloccando" i soldi dovuti dallo Stato ai cittadini interessati.


La norma si è ispirata alla vicenda, balzata all'onore delle cronache tempo fa, di Sergio Bramini, imprenditore "fallito" che si era visto pignorare la propria abitazione nonostante un credito di 4 milioni di euro vantato nei confronti dello Stato.


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Il pignorato non dovrà lasciare subito la casa

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Nella sua versione definitiva, invece, la norma ha previsto una totale riscrittura dell'art. 560 c.p.c. e ha esteso la suddetta tutela non solo ai debitori che vantano debiti nei confronti delle P.A., ma a tutti i tipi di debitori.

La norma stabilisce, in sostanza, che il debitore e i familiari che con lui convivono non perderanno il possesso dell'immobile in cui abitano e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento. Il debitore dovrà, tuttavia, consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

In sostanza, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non potrà mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento.

Il custode nominato avrà il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. Al debitore sarà fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

Quando viene liberato l'immobile pignorato

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In tutta una serie di casi, invece, sarà consentito al giudice ordinare la liberazione dell'immobile pignorato, sentiti il custode e il debitore, per lui ed il suo nucleo familiare.

Oltre all'ipotesi in cui l'immobile non sia abitato, la liberazione potrà ordinarsi nei casi in cui sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, oppure quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, nonché quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.



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