La Cassazione chiarisce che all'erario è preclusa solo l'espropriazione immobiliare dell'unico immobile del debitore in cui lo stesso risiede, non della prima casa

Sequestro della prima casa finalizzato alla confisca

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La Cassazione nella sentenza n. 30342/2021 (sotto allegata), precisa che non è espropriabile dal fisco per debiti tributari l'unico immobile di proprietà del debitore e non la prima casa che ben può sequestrata anche ai fini della confisca. Vediamo le ragioni per le quali ha dovuto fare questa precisazione.

La vicenda processuale

Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del procuratore della Repubblica, dispone il sequestro preventivo dei beni immobili indicati nel dispositivo dell'ordinanza per la somma di 180.270,50 euro, oggetto di trasferimento fraudolento, nonché in caso d'incapienza dei beni, per il valore corrispondente.

Per il Tribunale cautelare sussiste il fumus commissi delicti in relazione alla vendita simulata di due immobili di proprietà del debitore, di cui uno ceduto alla figlia, ma di cui è rientrato in possesso del prezzo, conservandone l'usufrutto e di un terreno di cui, dopo la vendita, è rientrato in possesso del prezzo che con mezzi fraudolenti bonificava alla moglie per non pagare imposte e sanzioni per un totale di 180.270,50 euro.

Da qui la decisione del Tribunale di disporre il sequestro dei beni oggetto del trasferimento fraudolento ai fini della confisca.

Prima casa sequestrabile ai fini della confisca?

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Con ricorso in Cassazione l'indagato fa valere i seguenti motivi di doglianza.

  • Con il primo lamenta l'omessa considerazione da parte del Tribunale che l'operazione realizzata in realtà era una semplice compravendita
    e che oggetto del sequestro era la sua prima casa, come tale insequestrabile ai fini della confisca nei confronti del soggetto indagato per il reato di cui all'art. 11 del dlgs n. 74/2000 che punisce chi "aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva."
  • Con il secondo invece invoca il beneficio di escussione di cui all'art. 2268 c.c in presenza di un patrimonio non risibile, come dedotto dalla difesa in memoria. Nel caso di specie l'indagato fa presente che debitore era la società e che l'operazione di vendita con trasferimento dell'immobile alla moglie è stata realizzata al fine di pagare i debiti personali e poi i dipendenti della società, creditori con privilegio preferenziale rispetto a quello del fisco.

Insequestrabile l'"unico immobile" in cui risiede il debitore

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La Cassazione rigetta il ricorso, fornendo in relazione alle questioni sollevate le seguenti motivazioni.

Per la Cassazione il motivo con cui l'indagato lamenta la non sequestrabilità della prima casa ai fini della confisca non è fondato in quanto "in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell'Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà, e non la "prima casa" del debitore, e non costituisce un limite all'adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato (…) il principio dell'inapplicabilità del limite dell'espropriazione nel procedimento penale per reati tributari, trova fondamento anche in ragione del fatto che, a norma dell'art. 2740 cod. civ., il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. Che, in specie, non sussiste."

Insomma, conclude la Cassazione: il limite dell'impignorabilità contenuto nella lettera a) dell'art. 76 del DPR n. 602/1973, ai sensi del quale l'agente della riscossione "non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore (…) è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente":

  • si riferisce solo alle espropriazioni avviate dal fisco e non a quelle promosse da altri soggetti;
  • non riguarda la prima casa del debitore, ma l'unico bene immobile di proprietà in cui il debitore risiede;
  • non riguarda la confisca penale diretta o per equivalente né il sequestro preventivo finalizzato alla stessa.

Non coglie nel segno comunque neppure la seconda doglianza con cui l'indagato invoca il beneficio dell'escussione di cui all'art. 2268 c.c perché invocabile solo in relazione al pagamento di debiti sociali.

Scarica pdf Cassazione n. 30342/2021

Foto: 123rf.com
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