La Cassazione ribadisce che non spetta il mantenimento ai figli maggiorenni se non dimostrano d'impegnarsi nel cercare lavoro

Divorzio e mantenimento di moglie e figli anche maggiorenni

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Basta mantenere il figlio quarantenne che da 10 anni ha terminato gli studi, se non ci sono prove del suo impegno nel cercarsi un'occupazione stabile. La Cassazione con l'ordinanza n. 21817/2021 (sotto allegata) ribadisce che i figli maggiorenni hanno diritto a essere mantenuti dai genitori solo se, una volta completati gli studi, non tergiversano nel cercare un impiego e si adattano al mercato del lavoro, ridimensionando le proprie aspettative e ambizioni.

La vicenda processuale

Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio di due coniugi e pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a cui viene assegnata la casa familiare, 400 euro mensili e 700 euro mensili per il figlio minore e per i due maggiorenni, ma non ancora autosufficienti.

L'ex marito ricorre per la revisione delle condizioni del divorzio e il procedimento si conclude con la dichiarazione di cessazione dell'obbligo da parte dell'uomo di corrispondere l'assegno alla moglie e in favore di uno dei figli, al quale erano stati riconosciuti 234,00 euro mensili. Il Tribunale rigetta inoltre la richiesta della moglie di una quota del TFR dell'ex marito.

La donna reclama la decisione e la Corte di Appello riconosce nuovamente l'assegno divorzile alla moglie e al figlio riducendolo però a 150,00 euro.

Padre si oppone all'obbligo di mantenere il figlio maggiorenne

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L'uomo ricorre in Cassazione contestando il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ex moglie, (che da sempre svolge solo l'attività di casalinga, senza mai cercare un'altra occupazione) e del figlio maggiorenne. Per il ricorrente la Corte ha fondato la sua decisione solo sulle dichiarazioni della madre, la quale ha sostenuto che il figlio stava frequentando un corso gratuito per arricchire il suo curriculum e che ha sempre svolto lavori precari e temporanei senza riuscire a trovare un impiego stabile. Affermazioni però non supportate da prove.

Basta mantenere il figlio di 40 anni se non prova che cerca lavoro

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La Corte di Cassazione accoglie il ricorso nei limiti che si vanno a esporre, poiché le censure sollevate nei confronti della sentenza della Corte di Appello risultano fondate.

Per quanto riguarda l'assegno divorzile da corrispondere in favore della moglie la Cassazione conferma la decisione della Corte di Appello perché dalle prove è emerso in effetti che la donna si è sempre occupata della casa e dei figli, che non è proprietaria d'immobili o mobili registrati, che non è titolare di depositi bancari o titoli e che non dispone di redditi propri. La donna non dispone inoltre di una casa di abitazione propria, ma vive con i figli in un alloggio di proprietà dell'amministrazione militare, per la quale non riesce neppure a sostenere il costo del canone, tanto da avere un arretrato di oltre 8000,00 euro. Il giudice di seconda istanza inoltre ha tenuto conto, nel confermare la misura a suo favore, dell'età della donna, che nel 2017 aveva già 55 anni e che, anche in difetto di una qualifica professionale, ha scarse prospettive di trovare un impiego remunerato.

Correte quindi le conclusioni della Corte di Appello, la quale ha accolto il reclamo della ex "in difetto di circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla capacità economica e reddituale delle parti" con conseguente rigetto del ricorso del marito.

Fondate invece per gli Ermellini le censure sollevate dall'uomo per quanto concerne il mantenimento del figlio maggiorenne. La Cassazione ricorda infatti che i figli maggiorenni hanno diritto al mantenimento solo se, completato il percorso formativo scelto, dimostrano, con onere probatorio a loro carico, di essersi adoperati nella ricerca di un'occupazione, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza aspettare un'opportunità lavorativa adatta alle proprie aspirazioni.

La Corte d'Appello ha riconosciuto, anche se in misura ridotta, il mantenimento al figlio, senza effettuare le dovute indagini sull'impegno di questo nel cercare un impiego, tenuto conto dell'età avanzata di 39 anni e del fatto che ha concluso gli studi da oltre 10 anni. Limitatamente all'assegno per il figlio quindi le doglianze del ricorrente meritano di essere accolte.

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Scarica pdf Cassazione n. 21817/2021

Foto: 123rf.com
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