Per il Giudice di Pace di Alessandria è necessaria la delibera della Giunta Comunale che motivi espressamente circa la scelta di installare l'impianto di rilevazione automatica delle infrazioni

Sistema di rilevazione automatica: necessaria la delibera

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Annullata la sanzione per passaggio col rosso se il Comune convenuto non deposita in giudizio la delibera della Giunta Comunale riguardante l'installazione dell'impianto di rilevazione automatica delle infrazioni, motivata con il ragionevole e ponderato apprezzamento della scelta operata in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza del traffico e degli altri utenti.


È quanto affermato da Giudice di Pace di Alessandria in due sentenze, la n. 303/2021 e la n. 305/2021 (entrambe qui sotto allegate), pronunciandosi a seguito delle istanze promosse da conducenti assistiti dalla Globoconsumatori Onlus contro i verbali che avevano elevato sanzioni per passaggio col rosso (ex art. 146, comma 2, C.d.S.).


In entrambi i casi, le violazioni erano state accertate dalla medesima apparecchiatura elettronica di rilevamento e, tra i motivi di doglianza sollevati dai ricorrenti, emerge la circostanza secondo cui l'installazione dell'apparecchiatura non sarebbe stata previamente autorizzata mediante deliberazione di Giunta Comunale.


La difesa del Comune convenuto, invece, sostiene che non servirebbe alcuna delibera

di Giunta, ma semplicemente una determina dirigenziale (che si assume prodotta nei casi di specie) concernente l'impianto. In particolare, si afferma che non sarebbe la presenza o meno della delibera di Giunta a legittimare la pretesa sanzionatoria della P.A., bensì il mancato e comprovato rispetto da parte di qualsivoglia utente della segnaletica stradale, anche qualora detta segnaletica sia apposta del tutto illegittimamente, al fine di tutelare l'affidamento che altri pongono nella relativa prescrizione.

Documentazione necessaria

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Il giudice onorario, invece, disattende tale conclusione e ritiene meritevole di accoglimento i ricorsi. Si rileva come non sia stata prodotta dal Comune resistente, attore sostanziale nel giudizio di opposizione in quanto onerato della prova di legittimità del proprio operato (ex multis Cass. n. 5095/1999), una delibera di Giunta ovvero una Determina Dirigenziale che facciano specifico riferimento all'installazione del sistema di rilevazione del transito con semaforo rosso all'intersezione dove è stata accertata l'infrazione oggetto di impugnazione.


In particolare, nel caso in esame, l'amministrazione ha prodotto la determinazione generale di affidamento della fornitura tramite locazione di apparecchiatura per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche, a firma di un proprio Dirigente, nonché l'attestazione di copertura finanziaria e (tardivamente) la deliberazione della Giunta Comunale di adozione del programma triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022.


Tuttavia, si legge in sentenza, "in nessuno di tali documenti viene individuata l'intersezione de qua quale luogo ove effettuare l'installazione dell'apparecchiatura di rilevamento semaforico, né viene effettuata una motivazione di tale scelta". Infatti, nella scheda relativa agli acquisti del programma triennale è dato solamente leggere, tra le altre voci, quella relativa ad "appalto servizio e manutenzione assistenza sistema rilevazione automatizzata infrazioni semaforiche" senza alcuna specificazione quanto a luoghi, tipo di infrazione e motivi discriminanti la scelta di collocazione dell'impianto di rilevamento.

Va motivata la scelta di installare il dispositivo

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Sul punto il Giudice piemontese richiama la circolare n. 2941/M del 15 maggio 2008 a firma del Ministero dell'Interno, la quale riporta che "la delibera con la quale l'organo dell'ente titolare della strada decida di utilizzare e installare un'apparecchiatura di rilevamento automatico delle infrazioni, ferma la necessità di specifica omologazione ministeriale del modello della medesima idonea a essere impiegata in assenza di agenti di polizia stradale, deve essere, secondo i principi generali, motivata con il ragionevole e ponderato apprezzamento della scelta operata in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza del traffico e degli altri utenti".


La stessa circolare soggiunge che "tale delibera, al pari di ogni atto amministrativo, è suscettibile di controllo in sede giurisdizionale anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, cosi come compete al giudice investito dell'eventuale opposizione avverso verbale di contestazione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione, il riscontro se le modalità in cui sia avvenuta l'installazione e operi il funzionamento dell'apparecchiatura stessa, oltre che rispettosi delle prescrizioni del decreto di omologazione del modello, costituiscono in concreto un valido e inequivoco mezzo di accertamento della violazione in tal modo rilevata".


Nel caso in esame, non sono stati prodotti in giudizio documenti tecnici redatti prima dell'installazione dell'impianto e dai quali sia possibile evincere le ragioni ella scelta operata dal Comune, in relazione alle esigenze della circolazione, della sicurezza, del traffico e degli utenti, né una delibera di Giunta comunale facente espresso riferimento all'installazione del sistema di rilevamento di cui si occupa il presente giudizio.

Decisione di politica amministrativa

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Il Giudice di Pace ritiene che tale delibera sarebbe stata necessaria in quanto la decisione necessariamente motivata (motivazione che, come visto, deve comprendere l'individuazione del luogo e della ragioni di tale individuazione) di installare un impianto di rilevazione di infrazioni con approvazione della relativa spesa, "non costituisce espressione di attività esecutiva e gestionale, ma una scelta di politica amministrativa assegnandosi in caso contrario al Dirigente un ambito di discrezionalità che non gli appartiene" (cfr. art. 107 TUEL).


Si richiama, in aggiunta, una copiosa casistica giurisprudenziale in cui altri Comuni, in situazione analoga rispetto a quella di cui è causa, hanno deciso di annullare in autotetutela i verbali elevati in assenza di provvedimento della Giunta comunale, espressiva della volontà di accrescere i controlli relativi alla prevenzione e alla sicurezza urbana e, di conseguenza, della volontà di installare il dispositivo di rilevamento ritenendo (correttamente, a parere del magistrato) che la presenza dell'atto amministrativo istitutivo dell'impianto semaforico dotato di rilevazione automatica costituisca un principio legato alla legittimità e alla trasparenza dell'attività che, se non deliberata dall'organo compete a decidere la sua installazione, riamane sfornita della sua legittimazione".

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All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento del verbale opposto, mentre sono posti a carico del Comune resistente gli esposti di lite.


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio dei provvedimenti


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