Il Giudice di Pace di Alessandria condanna la P.A. al pagamento degli esposti stante la soccombenza virtuale determinata dall'annullamento in autotutela della multa

Multe e autotutela amministrativa

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Cosa accade se l'amministrazione riconosce il proprio errore e, "tornando sui suoi passi", rivaluta il suo operato provvedendo ad annullare da sé gli atti emessi e ritenuti inopportuni o in qualche modo viziati? Si tratta del c.d. potere-dovere di autotutela che trova applicazione in diversi ambiti, comprese le sanzioni elevate in conseguenza di violazioni al Codice della Strada.


Leggi anche: Multa: possibile l'annullamento in autotutela?


Può capitare che l'autotutela amministrativa intervenga dopo che il trasgressore abbia già promosso un'azione giudiziaria proprio per chiedere che sia il giudice a provvedere all'annullamento. In una simile eventualità, se la P.A. costituitasi in giudizio dimostra di avere annullato il verbale in autotutela, la pronuncia sul merito sarà di fatto superflua, sicché il giudice potrà dichiarare cessata la materia del contendere. Inoltre, in virtù del principio di soccombenza virtuale, nei confronti della P.A. potrà scattare anche la condanna al pagamento delle spese di lite e la restituzione del contributo unificato.

Passaggio col rosso: sanzione annullata in autotutela

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È quanto avvenuto nella recente sentenza n. 492/2020 (qui sotto allegata) con cui il Giudice di Pace di Alessandria si è pronunciato sull'opposizione a sanzione amministrativa di una ditta individuale assistita dalla Globonsumatori Onlus. Il ricorso al magistrato onorario origina da un verbale elevato dalla Polizia Municipale per violazione dell'art. 146, comma 3, C.d.S., ovvero un passaggio col rosso accertato a mezzo di apparecchiatura elettronica di rilevamento Enves EVO.


In particolare, tra le numerose doglianze attoree emerge proprio un'eccezione di nullità dell'infrazione in quanto rilevata a mezzo apparecchiatura non autorizzata in forza di delibera di Giunta. Di seguito, il Comune convenuto, costituitosi in occasione dell'udienza fissata anche per discussione, depositava in giudizio una determina dirigenziale di annullamento del verbale.


La P.A., infatti, evidenziava che il provvedimento, assieme ad altri elencati nel documento medesimo, era stato emesso "in assenza di provvedimento della giunta comunale che fosse espressione della volontà di accrescere i controlli relativi alla prevenzione e alla sicurezza urbana e di conseguenza prevedesse la installazione del dispositivo di rilevamento". Pertanto, così facendo, lo stesso Comune riconosceva fondato sul punto il ricorso.

Cessazione materia del contendere e spese di lite

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Da qui la conseguente richiesta dell'amministrazione convenuta affinché il giudice dichiarasse cessata la materia del contendere. E tanto avviene nel caso inesame in cui venendo accolta la domanda del Comune in quanto l'annullamento del provvedimento oggetto di opposizione ha determianto il venir meno delle ragioni del giudizio.


Il magistrato onorario, tuttavia, ritiene di accogliere l'istanza del rappresentante di parte attrice, ovvero la liquidazione delle spese in favore della ricorrente. Come si legge in sentenza "la virtuale soccombenza del Comune, il quale nel provvedimento di annullamento in autotutela riconosceva espressamente come fondata una delle doglianze del ricorrente, conduce alla condanna del medesimo al pagamento degli esposti (unica spesa documentata) del giudizio". Ovvero, nel caso in esame, il pagamento del contributo unificato.


La sentenza in esame ricalca un precedente del medesimo Giudice di Pace di Alessandria che, con pronuncia depositata lo scorso 23 dicembre, aveva risolto analoga vicenda dichiarando cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela del verbale, da parte del Comune convenuto, per assenza della delibera della Giunta Comunale che avrebbe dovuto autorizzare l'installazione dell'impianto semaforico dotato di dispositivo di rilevazione automatica del passaggio col rosso.

Per approfondimenti: Multa annullata in autotutela: la P.A. restituisce il contributo unificato

E sempre in virtù del principio della "soccombenza virtuale" il giudice aveva ritenuto doveroso pronunciarsi sulla spese a svantaggio della P.A., condannando la stessa alla restituzione, in favore dell'opponente, del contributo unificato corrisposto per l'introduzione del giudizio.


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Alessandria, sentenza n. 492/2020

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