Una circolare del Ministero dell'Interno chiarisce i casi in cui è possibile difendersi dalle sanzioni illegittime attraverso il rimedio dell'autotutela
di Lucia Izzo - L'amara "sorpresa" di ritrovarsi una multa sul parabrezza o consegnata a casa è esperienza condivisa, così come, nel primo caso, il tentativo di rintracciare l'agente accertatore per chiedere di ripensarci e di annullarla, soprattutto in quei casi in cui la sanzione appare palesemente ingiusta e ingiustificata. >Spesso, tuttavia, ci si vede rispondere negativamente poiché la multa, già emessa e registrata, non può essere semplicemente annullata e risulta necessario, per ogni doglianza, agire nelle sedi competenti, quindi tramite ricorso al giudice o in prefettura, con i tempi e costi necessari che queste procedure richiedono. In realtà, sull'Ufficio o sull'organo accertatore di una violazione delle norme del Codice della Strada
, residua un potere di modificare o archiviare il provvedimento attraverso lo strumento (gratuito) dell'autotutela, ma solo laddove sussistano puntuali circostanze.

Multa: si può agire in autotutela per l'annullamento?

La c.d. autotutela rappresenta il potere riconosciuto dalla legge all'amministrazione "di farsi giustizia da sè": questa potrà, in sostanza, tornare sui suoi passi, rivalutare determinate situazioni e procedere all'annullamento d'ufficio di atti che essa stessa ha emesso laddove dalla verifica emergano vizi che ne minano la validità. Stesso discorso vale per le multe stradali: il "trasgressore" che ritenga di aver subito una multa
palesemente illegittima, pertanto, potrà agire direttamente nei confronti dell'organo che ha emesso la sanzione, tentando la strada dell'autotutela ed evitando di sottoporsi ai rischi e ai costi del ricorso al Prefetto o all'autorità giudiziaria.

Autotutela anche per multe stradali

Una simile ricostruzione trova fondamento in un'apposita circolare del Ministero degli Interni, Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, n. 66 - prot. n. M/2413 (qui sotto allegata) datata 17 luglio 1995. Il documento ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'Istituto dell'autotutela per l'Ufficio o l'organo accertatore di una violazione delle norme di comportamento previste dal codice della strada possa disporre la modifica o l'annullamento dei verbali già notificati. Per il Ministero, ferma la distinzione di ruolo e funzione tra l'organo rilevatore della violazione e l'autorità giudicante, il verbale di accertamento è atto esclusivo dell'agente che lo ha redatto, riferibile alla sua responsabilità di soggetto che ha proceduto al riscontro di comportamenti.
In questa attività valutativa, l'agente opera in posizione di autonomia persino rispetto alla struttura organizzativa di appartenenza, restando sottoposto soltanto ai poteri di verifica dell'autorità a ciò espressamente legittimata dalla legge, che agisce in una ottica neutra e imparziale.

Pertanto, conclude il provvedimento, può dirsi che il verbale di accertamento, una volta perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali, esce dalla disponibilità tanto dell'agente che lo ha redatto, che dell'ufficio al quale egli appartiene, per rientrare in quella di un altro organo.

Multe: quando è possibile il rimedio dell'autotutela?

Il rimedio dell'autotutela, tuttavia, rimane comunque esperibile, ma solo laddove il verbale contenga un'errata valutazione del fatto contestato o vizi di forma o di procedura, come, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il verbale presenti un errore di persona, un'errata indicazione della targa del veicolo, un errore di rilevazione e/o digitazione dei dati identificativi del veicolo oppure se il verbale si riferisce a un veicolo che il soggetto abbia venduto prima della data di infrazione. Il fondamento normativo si rintraccia nell'art. 386, co. 3, del Regolamento attuazione codice della strada, secondo cui "Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o comando procedente, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti". Tuttavia, spiega la circolare, per l'attivazione del procedimento di autotutela deve altresì distinguersi il caso che il profilo di erroneità o di irregolarità sia stato o meno oggetto di ricorso al Prefetto. Se il ricorso al Prefetto non vi è stato, l'Ufficio o il Comando procedente, in sede di autotutela, potranno procedere a rinotificare il verbale, depurando la configurazione del fatto degli elementi di erroneità o sanando i vizi di forma o di procedura, sempre che tuttavia non sia ancora trascorso il termine previsto dall'art. 201 del C.d.S., altrimenti dovrà essere richiesta l'archiviazione al Prefetto. Qualora, viceversa, l'interessato abbia già presentato ricorso al Prefetto o all'Autorità Giudiziaria non sembra che il verbale possa essere riconsiderato (e rinotificato) dall'organo procedente, poiché, con la presentazione del gravame, la questione della sussistenza della violazione e della applicabilità della sanzione non può che essere affrontata e risolta dall'autorità investita del ricorso.
Dalla lettura della circolare e della normativa di riferimento sembra potersi desumere la possibilità che, laddove, come spesso accade, l'agente accertatore abbia lasciato la "velina" con la multa sul tergicristalli dell'auto, l'ingiustamente multato possa chiedere l'annullamento nell'immediato. Ciò, ovviamente a meno che al "preavviso di accertamento" compilato per errore non sia già seguita la registrazione ufficiale e la notifica formale della sanzione e se sussista un comune accordo con l'agente laddove le circostanze lo consentano.

Autotutela multe: come inoltrare l'istanza?

La richiesta in autotutela, in carta semplice, andrà avanzata tramite un'istanza presentata all'ufficio che ha emesso l'atto, inoltrata a mezzo raccomandata a/r oppure via PEC (posta elettronica certificata), in cui andranno indicati i dati del richiedente, gli estremi dell'atto di cui viene chiesto l'annullamento (totale o parziale) e i motivi della sua ritenuta illegittimità (debitamente documentati). Si evidenzia che, trattandosi di facoltà discrezionale, la presentazione dell'istanza di autotutela, non solo, non garantisce che la stessa venga accolta, ma neppure sospende automaticamente i termini per la presentazione del ricorso presso l'autorità giudiziaria. Si consiglia, pertanto, di prestare attenzione a non far decorrere inutilmente tali termini. All'annullamento della sanzione illegittima consegue automaticamente quello di tutti gli atti a esso consequenziali.

Autotutela Circolare Ministero Interno 66/1995

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