Con la circolare n. 96/2021 l'Inps fornisce indicazioni sul congedo per genitori con figli in quarantena e sulle modalità di presentazione della domanda

Congedo 2021 genitori con figli in quarantena: via alle domande

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Con la circolare n. 96/2021 l'Inps fornisce informazioni di dettaglio sul congedo indennizzato previsto per i genitori con figli affetti dalla Sars CoV-2, in quarantena o con attività didattica sospesa di età inferiore agli anni 14, come disciplinato dall'art. 2 del DL n. 30/2021. Congedo che in caso di figli disabili può essere richiesto a prescindere dall'età.

I lavoratori che possono fruire di tale misura sono quelli del settore privato, solo se l'attività lavorativa non può essere svolta in modalità agile "e in alternativa all'altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave."

In sede di conversione del decreto, la legge n. 61/2021, oltre a disporre il congedo anche per i casi di sospensione dell'attività educativa, ha previsto la possibilità di fruire di detti congedi in modalità oraria.

Congedo 2021 in modalità oraria

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Il congedo può essere fruito in modalità oraria a partire dal 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione.

Le domande possono riguardare periodi di fruizione oraria del congedo anteriori alla data di presentazione a condizione che facciano riferimento a periodi compresi nell'arco temporale compreso dal 13 maggio e il 30 giugno 2021.

Attenzione il congedo viene indennizzato su base giornaliera anche se la fruizione è oraria modalità oraria.

Compatibilità e incompatibilità

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Il Congedo 2021 in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori in modalità alternata. Vietato invece il cumulo tra congedo orario e giornaliero da parte di entrambi i genitori.

I genitori possono fruire contemporaneamente del congedo nello stesso arco temporale:

  • per figli diversi, di cui uno affetto da grave disabilità;
  • se le ore di fruizione del congedo sono diverse.

Il congedo in modalità oraria risulta compatibile con le seguenti misure:

  • riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall'altro genitore convivente con il minore, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrappongano;
  • permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale
    di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, di cui beneficia l'altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate;
  • congedo parentale a ore da parte dell'altro genitore nella stessa giornata;
  • congedo parentale a ore da parte dell'altro genitore convivente e per lo stesso minore, a condizione che le ore all'interno della stessa giornata non si sovrappongano.

Il congedo a ore è invece incompatibile con il congedo parentale giornaliero da parte dell'altro genitore convivente per lo stesso minore.

Come fare domanda

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In attesa di aggiornamenti è possibile presentare la domanda di congedo orario al proprio datore di lavoro, regolarizzando in seguito attraverso l'inoltro dell'istanza telematica all'INPS, non appena sarà resa disponibile sul sito dell'Istituto.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica nelle seguenti modalità:

  • tramite il portale web, per chi è in possesso del PIN INPS, dello SPID, della CIE, della CNS, grazie ai servizi raggiungibili dalla home page;
  • dal sito www.inps.it per chi ha il PIN, visto che dal 1°ottobre 2020 l'Istituto non ne rilascia di nuovi;
  • tramite Contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa del gestore);
  • rivolgendosi ai Patronati, che mettono a disposizione degli utenti i propri servizi gratuitamente.

Istruzioni denunce contributive per i datori di lavoro

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La circolare fornisce infine le "Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive" per i datori di lavoro:

  • privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata;
  • privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
  • con lavoratori iscritti alla sezione agricola del FPLD che versano la contribuzione agricola unificata;
  • amministrazioni pubbliche con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

Da ultimo le istruzioni contabili per le quali la circolare rinvia a quelle già fornite con la n. 63/2021.

Leggi anche:

- Bonus baby-sitting e congedi: a chi spettano

- Congedo genitori 2021, come fare domanda

Scarica pdf circolare Inps n. 96/2021

Foto: 123rf.com
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