La Cassazione ricorda che nelle procedure concorsuali agli avvocati non si può applicare analogicamente la stessa norma che prevede le regole per la liquidazione dei compensi dei commercialisti

Procedure concorsuali: l'avvocato non va pagato come il commercialista

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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9464/2021 (sotto allegata) definisce le regole da rispettare per procedere alla liquidazione dei compensi per gli avvocati nelle controversie del valore superiore a 1,5 milioni di euro. Nel caso specifico il legale ha prestato attività stragiudiziale e ha predisposto la domanda di ammissione al concordato preventivo per una società fallita.

Vicenda che ha inizio nel momento in cui, nel corso di una procedura fallimentare, il Tribunale competente, ammette al passivo il legale, titolare di un credito in via prededuttiva di 146.952,97 euro, somma che però, dopo l'accoglimento dell'opposizione del Fallimento, riduce a 24.300,00 euro.

Nel merito il Tribunale rileva in particolare che l'attività professionale dell'avvocato, che si è occupato della predisposizione della domanda di ammissione al concordato, è provata e deve essere parametrata per la fase giudiziale alla tariffa contemplata dal Dm 140/2012, contenente il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia" per l'attività di legale e non, come deciso dal giudice delegato, in base alle tariffe professionali previste per i dottori commercialisti, ai sensi dall'art. 27 dello stesso Dm.

Liquidazione compenso avvocato

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L'avvocato però ricorre in Cassazione evidenziando in particolare nel quarto motivo di ricorso la violazione dell'art. 9, 2 comma del D.L 24 gennaio 2012 n. 1, in relazione all'art. 1, comma 7, e 27 del D.M 20 luglio 2012 n, 140 per quanto riguarda i criteri di liquidazione del compenso adottati dal Tribunale ai fini della determinazione del suo compenso professionale da ammettersi nel passivo fallimentare.

Il professionista evidenzia l'irragionevolezza di una maggiore liquidazione in favore del commercialista rispetto alla propria, nella preparazione degli atti introduttivi al concordato preventivo, in quanto le rispettive prestazioni professionali sono sovrapponibili. Con il terzo invece lamenta la mancata motivazione in ordine alla maggiorazione del compenso del 60% e con il quinto contesta ancora una volta i criteri di liquidazione adottati dal giudicante.

Gli avvocati non possono essere liquidati come i commercialisti

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9464/2021 accoglie solo il terzo e il quinto motivo del ricorso, ma respinge quello relativo alla parametrazione del compenso lamentato dall'avvocato, perché infondato.

La Corte nella motivazione evidenzia di aver già puntualizzato che l'art. 27 del DM n. 140/2012 "si riferisce alla generica attività di assistenza in procedure concorsuali, vale a dire a quella attività che la norma individua nell'esecuzione di incarichi di complessiva assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale (e nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria.) Incarichi che, per non essere individuati in relazione a profili specifici, postulano che il compenso debba essere determinato "in funzione del totale delle passività", così da risultare liquidabile "di regola secondo quanto indicato dal riquadro 9 della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cass. n. 16934/2018)."

Non è possibile per la Corte applicare in via analogica il richiamato art. 27 dettato specificamente per la liquidazione dei compensi dei professionisti in quanto l'attività svolta dal legale è diversa e limitata, per quanto riguarda l'avvocato, alla redazione del ricorso ex art. 161, comma 6 legge fallimentare e alla partecipazione agli atti di detto procedimento.

Non rileva, ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui al medesimo art. 27, che l'avvocato abbia svolto anche attività giurisdizionale. Per la Cassazione infatti tale attività nel caso di specie risulta "strumentale, propedeutica e funzionale alla intrapresa attività giudiziale, cosi potendo trovare pure nelle tariffe giudiziali adeguata e specifica remunerazione".

Con riguardo alle modalità concrete da adottare per la quantificazione del compenso, la Cassazione rileva poi il mancato rispetto delle regole da parte del giudice, perché ha preso come riferimento il valore medio dello scaglione precedente, poi però lo ha incrementato del 60% senza chiarire le ragioni di tale aumento.

In accoglimento del terzo e quinto motivo del ricorso, la Cassazione sancisce quindi il seguente principio di diritto a cui il Tribunale, in diversa composizione, deve attenersi nel nuovo esame: "In una controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00 la liquidazione giudiziale del compenso spettante ad un avvocato da effettuarsi alla stregua dei parametri sanciti dal Dm n. 140 del 2012 ed in relazione all'attività professionale da lui svolta, nell'interesse del proprio cliente, postula che l'operato del giudice, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del Dm. predetto, consenta di individuare le modalità di determinazione del concreto importo originario - ricompreso tra quelli minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente (fino ad euro 1.500.000,00) - successivamente da incrementarsi, specificandosene il criterio concretamente adottato, in funzione dell'effettivo valore della controversia, della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente".

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