Ancora il Sud promuove l'autentico affidamento condiviso. A Potenza l'avvocatura conduce le parti al rispetto dei pilastri della legge: presenza paritetica e mantenimento diretto

La rilevanza della decisione

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Se l'ordinanza del tribunale di Palmi del 22 febbraio 2021 ha fornito una eccellente conferma della maggiore apertura dei tribunali del sud verso una applicazione fedele delle norme sull'affidamento dei figli, facendo seguito ad illuminate prese di posizione dei tribunali di Brindisi, Salerno, Lecce e Catanzaro, merita certamente una segnalazione il contributo dato presso un altro tribunali del sud, quello di Potenza, dall'altra fondamentale componente del sistema legale, l'avvocatura.

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Difatti, in data 10 febbraio 2021 una sentenza di tale Foro suggellava una vertenza durata circa due anni, che vedeva trasformarsi in separazione consensuale quella che era iniziata come percorso giudiziale. E dei più animosi, se il tribunale così si esprimeva: "Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono scambiati, dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione".

Naturalmente, l'evento non avrebbe di per sé molto di eccezionale se non fosse per i contenuti dell'accordo.

La fattispecie

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Si trattava, infatti, di una coppia di persone che, come accennato, avevano dato prova, anche di fronte agli stessi giudicanti, di una animosità fuori del comune, nonché di un tenacissimo attaccamento ad aspetti di rilevanza del tutto soggettiva. Tuttavia è giusto sottolineare che quei genitori, pur immersi nella loro feroce contesa, non avevano mai messo in dubbio il diritto dei figli a una paritetica presenza dei genitori. Un primo dato, dunque, di incalcolabile valore, poiché dimostra che anche nelle condizioni psicologiche più distanti da un accordo per quanto attiene agli interessi degli adulti, questi sono in grado (ovviamente se aiutati dal sistema che hanno intorno) di riconoscere che il modello che meglio realizza il benessere dei figli è quello paritetico. Senza entrare in dettagli, è dunque facile immaginare quanto positivo sia stato il ruolo dei rispettivi legali, i quali, in nome dell'esigenza di non sacrificare le positive ricadute della condivisione delle scelte relative all'educazione dei figli, sono riusciti a far superare ai genitori la distanza che li separava in merito agli aspetti materiali ed economici.

E questo, in effetti, è il principale motivo di compiacimento e soddisfazione fornito dalla sentenza potentina. Nessun accordo sarebbe stato possibile se quei rappresentanti dell'avvocatura anziché tenere ferme, credendoci, le scelte educative operate dai genitori in linea con l'affidamento condiviso, dedicando tutti i loro sforzi al superamento delle difficoltà concrete, si fossero (soprattutto per la parte materna) appiattiti sul modello sbilanciato, che vedeva nella madre il genitore collocatario, previsto dai provvedimenti provvisori. Un atteggiamento che può servire da stimolo per quelle componenti dell'avvocatura ancora allineate con la prevalente giurisprudenza, che esitano a contestare.

D'altra parte, quanto sia stata difficoltosa e laboriosa la redazione dell'accordo, costruito in un clima di totale diffidenza, può essere dedotto dalla stessa formulazione delle regole. Ad esempio, già nell'affermazione principale "Il piccolo sarà affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori, con residenza presso la madre e i tempi di frequentazione assolutamente paritetici tra i genitori, con conseguente mantenimento diretto dei medesimi" salta agli occhi l'aggettivazione che caratterizza la pariteticità ("assolutamente"), sostanzialmente ripetuta poco oltre, dove si legge "ferma la collocazione alternata del minore secondo tempi perfettamente paritetici". Per andare avanti con una regolamentazione ultra minuziosa, attenta a non dimenticare nulla, né la festa del Santo patrono né la "Sfilata dei turchi" (29 maggio). Una disciplina che chiude in sé la famiglia, per certi aspetti come se la separazione non fosse avvenuta, escludendo la partecipazione di soggetti estranei (per andare a prendere il figlio a scuola sono escluse le baby-sitter), ma dando pieno accesso ad altre figure, come gli ascendenti. Così come si è stati attenti, per le vacanze estive, a non lasciare che il bimbo, di sei anni, faccia a meno di uno dei genitori per troppo tempo, ovvero per più di due settimane. È dunque un modello autenticamente puerocentrico, nel redigere il quale i genitori si sono dimostrati, grazie al fondamentale aiuto dei rispettivi difensori, realmente capaci di preoccuparsi prioritariamente del suo benessere.

Gli aspetti decisionali ed economici

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Lo si vede, in particolare dalla siderale distanza che separa questo accordo dalle consuetudini giurisprudenziali, perfino (ma si dovrebbe dire "soprattutto") a livello di legittimità, secondo le quali si dovrebbe indicare sistematicamente un genitore prevalente che prioritariamente gestisce e decide su ogni questione. Dunque, una pariteticità non solo nei tempi, ma soprattutto nelle responsabilità e nei compiti di cura. Un esempio: "al fine di rendere operativo l'affidamento condiviso, si precisa che … qualunque decisione (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo medico, specialistico, ludica, ricreativa, scolastica o extrascolastica) riguardante il minore, dovrà essere presa concordemente dai genitori, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale". Concetti che appariranno scontati a chi applica fedelmente la normativa, ma che è rarissimo riscontrare nella giurisprudenza.

Tutto ciò traspare ancor meglio nelle previsioni che riguardano la gestione economica del figlio. Si legge infatti: "Le spese straordinarie da sostenere in favore del minore, previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate, saranno a carico dei genitori in parti uguali tra loro; tutte le spese non previamente concordate e documentate resteranno a carico di chi le ha sostenute". Si è distanti anni luce da quanto affermato recentissimamente da cassazione 5059/2021, secondo la quale anche trattandosi di spese principali, elencate nei vari protocolli tra quelle per le quali è necessario l'accordo, al genitore collocatario (e solo lui ne ha titolo) spetta il rimborso pro quota da parte dell'altro genitore anche se queste non siano state concordate e neppure preannunciate, con l'unica condizione che il giudice le ritenga utili al figlio e compatibili con le risorse familiari dell'obbligato. Al lettore giudicare quale delle due applicazioni della norma sia ad essa più fedele, in regime di affidamento condiviso. Ecco perché la sentenza del tribunale di Potenza appare di notevole rilievo e perfettamente in linea con la recente ordinanza del tribunale di Palmi.

Resta la circostanza, unico fraintendimento sicuramente involontario e comunque largamente presente nella prevalente giurisprudenza, di una inesatta interpretazione della forma diretta del mantenimento. Come già sopra riportato, difatti, il mantenimento diretto è indicato come conseguenza obbligatoria della paritetica frequentazione. Condizione, viceversa, né necessaria né sufficiente. Basta riflettere, per convincersene, sul fatto che il tempo rappresenta uno soltanto dei parametri che si utilizzano per determinare l'importo dell'assegno di mantenimento, ove esistano le condizioni per stabilirlo: una questione, quindi, ben diversamente articolata.

Conclusioni

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In definitiva, la sentenza in oggetto crea un ponte verso la medesima e più fedele applicazione dell'affidamento condiviso recentemente effettuata dall'ordinanza di Palmi. Esistono, tuttavia, alcune peculiarità che vale la pena di evidenziare. Anzitutto, comprensibilmente e tradizionalmente esistono maggiori difficoltà per l'avvocatura che non per la magistratura ad accogliere una lettura ortodossa di un istituto che mira alla prevenzione e al contenimento del conflitto. Viceversa, il provvedimento di Potenza, anche se si presenta come esito consensuale di una separazione, in realtà rappresenta il risultato virtuoso di un paziente lavoro di costruzione del consenso operato dai rispettivi legali delle parti. Queste, comunque, hanno i loro meriti, risultando dagli atti di avere praticato una frequentazione paritetica fin dai primi momenti della rottura del legame di coppia.

E anche l'equivoco sul mantenimento diretto nulla toglie alla validità della scelta, che rimane apprezzabilissima ove si consideri quanto stabilito nell'udienza presidenziale con i provvedimenti provvisori e urgenti, secondo i quali il padre avrebbe dovuto corrispondere il fatidico assegno per le spese ordinarie, onerato anche di quelle straordinarie nella misura del 60%. Il che, dunque, allarga l'ambito delle testimonianze fornite dall'utenza di una disponibilità verso le soluzioni equilibrate e aderenti alla lettera e allo spirito della normativa in vigore che ormai attende solo, con una certa impazienza, che il sistema legale si convinca ad aderirvi anche nella sua prevalente estensione.

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Foto: 123rf.com
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