Per la Cassazione è legittimo il sequestro probatorio dello smartphone anche se si può estrarre copia di ciò che contiene

Sequestro smartphone

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Con la sentenza n. 5846/2021 (sotto allegata) la Cassazione penale chiarisce, in sostanza, che la possibilità di estrarre copia dei dati contenuti in uno smartphone e necessari ad accertare la commissione di un reato, non fa venire meno la legittimità del sequestro del dispositivo stesso, salvo costituire la base naturalmente per la domanda di dissequestro e restituzione. Vediamo però per quali ragioni gli Ermellini hanno dovuto fare questa precisazione.

Il Tribunale per i minori conferma il provvedimento di convalida del sequestro probatorio di uno smartphone, rigettando l'impugnazione del difensore. Lo smartphone è stato sequestrato perché trattasi di oggetto pertinente a un reato in quanto contenente un filmato video in cui il padre del minore indossa gli stessi abiti che aveva al momento dell'illecito e poi sequestrati dalla Polizia giudiziaria. Tutto ha inizio infatti quando nella città di Canicattì vengono date alle fiamme sei autovetture e il portone d'ingresso di un immobile. Le indagini conducono all'individuazione delle sagome dei soggetti responsabili. Interrogato l'adulto, costui ammette i fatti, facendo presente di essere ubriaco nel momento in cui ha commesso il fatto.

Lo smartphone, estratti i dati, va restituito in tempi brevi

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Il difensore del minore però non si arrende e ricorre in Cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di convalida per la violazione di legge e manifesta illogicità, oltreché carenza motivazionale. La motivazione infatti, per il difensore, si limita a un'esposizione di clausole di stile, tanto che non si comprende il ragionamento che ne è alla base. Il Tribunale inoltre non spende una parola sull'omesso intervento sul bene sequestrato al fine di estrarre i dati d'interesse probatorio e restituire lo smartphone in tempi brevi per evitare l'obsolescenza tecnologica.

Sequestro dello smartphone anche se si può estrapolare copia dei dati

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La Corte di Cassazione con la sentenza

n. 5846/2021 dichiara il ricorso inammissibile in quanto "i giudici del riesame hanno osservato che la convalida risultava ampiamente giustificata, sia sulla base del quadro indiziario, costituito fra l'altro dalle videoregistrazioni, sia sotto il profilo delle esigenze probatorie richieste dall'art. 354 c.p.p., essendo stati indicati in esso la contestazione del reato, la data e il luogo della relativa commissione, la succinta spiegazione delle finalità probatorie e il richiamo dei verbali degli atti di riferimento, ossia la perquisizione e il sequestro."

Per quanto riguarda il sequestro dello smartphone la Cassazione rileva come, il Tribunale abbia ben chiarito che lo stesso si è reso necessario per accertare i fatti, visto che è stato proprio l'indagato a mostrare il video che ritraeva il padre con gli stessi vestiti indossati al momento dei fatti contestati.

Come spiegato dal Tribunale inoltre il vincolo cautelare risulta proporzionato, in quanto, conclusa l'estrapolazione del video dall'apparecchio "poteva presumersi che le finalità probatorie del sequestro risultassero esaurite, con la conseguente restituzione del bene all'avente diritto."

Soddisfacente anche la motivazione fornita dal Tribunale nel provvedimento di convalida, in quanto rispettosa del principio affermato dalla Cassazione, secondo cui: "il decreto di sequestro probatorio, al pari del decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Una volta assicurata tale, pur concisa ma precisa, base giustificativa, per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio è, per il resto, sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato, anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria."

Per quanto riguarda infine la mancata restituzione del telefono, dopo l'estrapolazione del video la Cassazione rileva come il Tribunale abbia dato atto della documentazione delle operazioni, per cui quanto contestato dalla difesa non è stato eluso. "D'altro canto, la possibilità di estrarre la copia dal dispositivo non esclude, per ciò solo, la legittimità del sequestro probatorio, salvo a costituire la base per la susseguente istanza di dissequestro e restituzione." In effetti "la L. 18 marzo 2008, n. 48, nel modificare le disposizioni del codice di procedura penale, ha previsto (all'art. 254-bis c.p.p.) la possibilità di estrarre copia degli stessi con modalità idonee a garantire la conformità dei dati acquisiti a quelli originali, in quanto questa disciplina non impedisce di imporre un vincolo su tali cose, ma si limita a consentire la presentazione di una successiva richiesta di restituzione a norma dell'art. 263 c.p.p."

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Foto: 123rf.com
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