La circolare Inps n. 28/2021 riepiloga le proroghe e le modifiche apportate ai trattamenti di integrazione salariale dalla legge di bilancio 2021 e spiega come fare domanda

Prorogati al 2021 gli aiuti per i lavoratori

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La circolare Inps n. 28 del 17 febbraio 2021 (sotto allegata) riepiloga le disposizioni relative agli ammortizzatori sociali e le misure previste dalla legge di bilancio 2021 in favore, con particolare attenzione alle regole che disciplinano le misure a sostegno del reddito previste per la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa causate dell'emergenza Covi19.

Iniziamo ad analizzare le proroghe delle misure per concentrare poi l'attenzione su quelle collegate all'emergenza Covid19.

  • La legge di bilancio 2021 n. 178/2020 proroga al 2021 e 2022 all'interno dei limiti di 200 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni di euro per il 2022, le casse integrazioni per crisi aziendale per 12 mesi. La norma proroga quanto previsto dall'art. 44 del D.L n. 109/2018 convertito in legge e modificato dalla legge n. 160/2019 a partire dal 1 gennaio 2020. L'intervento previsto per le imprese in difficoltà è quindi subordinato a un accordo con il Ministero del Lavoro.
  • La legge di bilancio
    2021 rifinanzia le misure di sostegno al reddito previste per i dipendenti dei call center nel limite di 20 milioni di euro. Trattasi di un'indennità "pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria" subordinata a decreti specifici del Ministero del Lavoro.
  • Prorogato, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti di aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Intervento di entità pari al trattamento di integrazione salariale, prorogato alle stesse condizioni, per una durata massima di 12 mesi nel triennio e nel limite di 1 milione di euro per ogni annualità.
  • Prorogata per il biennio 2021-2022 la possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale e con rilevanti problemi di occupazione di chiedere un periodo ulteriore di integrazione salariale straordinaria (CIGS), in deroga ai limiti di durata previsti dalla normativa vigente per una durata di 12 mesi, in caso di riorganizzazione aziendale o contratto
    di solidarietà e di 6 mesi per crisi aziendale. Il tutto nei limiti di spesa di 130 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per il 2022.
  • Per le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate e per le imprese del sistema aereoportuale, in aggiunta alle misure integrative previste dal regolamento del Fondo, la legge di Bilancio 2021 introduce una prestazione che va a integrare i trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) richiesti e autorizzati per i periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per una durata massima di 12 settimane. Le modalità di presentazione della domande verranno rese note con un successivo messaggio.

Modifiche cassa integrazione e assegno ordinario COVID-19

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La legge di bilancio 2021 introduce un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), per i datori di lavoro costretti a interrompere o ridurre l'attività produttiva a causa dell'emergenza COVID-19, senza che rilevi l'utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

Le 12 settimane di durata massima di trattamenti"COVID-19" - devono essere collocate:

  • tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione salariale in deroga.

I periodi di integrazione già richiesti, autorizzati e collocati, anche solo in parte, nei periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dalla legge di bilancio 2021.

Detti periodi possono essere richiesti anche dai datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per COVID-19.

I lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria e in deroga e dell'assegno ordinario e CISOA sono coloro che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione al 1 gennaio 2021, prorogato al 4 gennaio perché il 1° giorno di gennaio è caduto di venerdì e il primo giorno lavorativo utile per instaurare i rapporti di lavoro è pertanto lunedì 4 gennaio 2021.

Nei casi di trasferimento d'azienda (art. 2112 c.c.) e quando il lavoratore passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Come chiedere le nuove 12 settimane del 2021

Nelle domande relative alle 12 settimane o al minor periodo risultante dallo scomputo dei periodi già autorizzati dalla precedente normativa decorrenti dal 1° gennaio 2021, da collocare all'interno dell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per la cassa di integrazione ordinaria e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per l'assegno ordinario e la cassa in deroga, i datori devono utilizzare la causale "COVID - 19 L. 178/20", rinviando al messaggio n. 406/2021 per le istruzioni.

Cassa integrazione ordinaria

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Le imprese che al 1° gennaio 2021 godono della CIGS e devono sospendere il programma per l'interruzione dell'attività produttiva a causa dell'emergenza in atto, possono accedere alla Cassa integrazione ordinaria, per una durata massima di 12 settimane, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, purché rientrino in uno dei settori che ha diritto di accedere alla CIG ordinaria. La domanda d'integrazione salariale ordinaria va presentata con la causale "COVID - 19 L 178/2020 - sospensione Cigs".

Domande assegno ordinario Fondo di integrazione salariale (FIS)

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L'assegno ordinario è concesso anche ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre che precede la data di inizio del periodo di sospensione. Durante il periodo in cui il lavoratore percepisce l'assegno ordinario per le causali collegate all'emergenza COVID-19, viene erogata, se spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.

Assegno ordinario datori di lavoro con trattamenti di assegni di solidarietà in corso

Possono fare domanda per l'assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che al 1° gennaio 2021 hanno in corso un assegno di solidarietà. In questo caso però quest'ultimo viene sospeso e sostituito da quello ordinario. Anche questa misura ha una durata massima di 12 mesi.

Assegno ordinario Fondi solidarietà bilaterali e Fondi del Trentino e Bolzano-Alto Adige

Le domande di accesso all'assegno ordinario con le causali connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere accolte prioritariamente, considerando i limiti indicati dai decreti interministeriali che hanno attuato i rispettivi Fondi. In assenza di copertura totale o parziale e di ostacoli alla domanda, i datori possono accedere alla prestazione, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2021 per le 12 settimane di trattamenti previsti fino al 30 giugno 2021.

I datori di lavoro con più di 5 dipendenti devono continuare ad accedere all'assegno ordinario garantito dal FIS e dal Fondo di Bolzano-Alto Adige, con la causale "COVID -19 L. 178/20". I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti possono accedere alla cassa integrazione in deroga, secondo le modalità specifiche previste per questo trattamento.

Cassa integrazione in deroga

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La legge di bilancio 2021 non ha modificato le regole per la richiesta della cassa integrazione in deroga. Prima di inoltrare la domanda all'Insp quindi è necessario un accordo sindacale che l'azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in modalità telematica. Ai beneficiari può essere ancora riconosciuta la contribuzione figurativa e gli assegni al nucleo familiare, se spettanti.

I lavoratori del settore agricolo hanno diritto ad accedere ai trattamenti in deroga solo se titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato senza titolo per accedere alla Cassa integrazione speciale agricola (CISOA).

Possono inviare domanda come "deroga plurilocalizzata" solo le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro, le altre, anche con più unità produttive, devono trasmettere domanda come "deroga INPS".

Per la stessa unità produttiva, non si possono chiedere, per lo stesso periodo, ammortizzatori diversi a meno che la domanda per la cassa integrazione in deroga non faccia riferimento a lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale COVID-19.

Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

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La legge di bilancio 2021 stabilisce per i lavoratori del settore agricolo il ricorso alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) per sospensioni dovute all'emergenza epidemiologica COVID-19, per una durata massima di 90 giorni all'interno del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

La nuova causale da indicare nella domanda è "CISOA L. 178/20" e per accedere non è richiesto il requisito dell'anzianità lavorativa di 181 giornate nell'anno solare di riferimento presso l'azienda richiedente, però è necessario che i lavoratori risultino alle dipendenze della stessa alla data del 4 gennaio 2021.

Le domande possono essere presentate per i lavoratori:

  • per i quali non è stata richiesta la prestazione di CISOA con causale "CISOA DL RILANCIO";
  • che hanno già fruito di massimo 90 giornate di trattamento;
  • per i quali risulta superato il limite di fruizione ordinario di 90 giornate.

Termini di trasmissione delle domande

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La legge di bilancio 2021 conferma il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e di cassa integrazione speciale per operai agricoli entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Il termine di decadenza per la trasmissione delle domande invece è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di bilancio n. 178/2020.

I datori di lavoro che inviano erroneamente domanda per trattamenti diversi da quelli a cui hanno diritto o che commettono errori o omissioni che ne impediscono l'accettazione, possono trasmettere nuovamente l'istanza corretta entro 30 giorni da quando l'Amministrazione di riferimento comunica l'errore, a pena di decadenza.

Per quanto la cassa ordinaria, in deroga, l'assegno ordinario e la CISOA, la legge di bilancio prevede che in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l'autorizzazione, se questo è più favorevole all'azienda.

Modalità di pagamento

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Resta ferma la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare in seguito gli importi o di chiedere il pagamento diretto all'INPS, senza l'obbligo di produrre i documenti comprovanti le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Questa modalità di pagamento è applicabile anche ai trattamenti previsti dalla legge di bilancio 2021. Le domande di CIGO, di CIGD e di ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire nel termine 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e l'autorizzazione al pagamento avviene entro 15 giorni dal ricevimento delle istanze di anticipazione.

Per la cassa integrazione in deroga INPS è previsto il solo pagamento diretto, mentre i trattamenti in deroga per le aziende plurilocalizzate possono essere soddisfatti con il sistema del conguaglio.

Leggi anche Cassa integrazione: come fare domanda per l'anticipo del 40%

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Scarica pdf Allegato 1 Circolare INPS n. 28/2021

Foto: 123rf.com
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