La cassa integrazione in deroga (CIGD) è un ammortizzatore sociale concesso alle imprese che non possono accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria

Cos'è la CIGD

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La cassa integrazione guadagni in deroga consiste in un'integrazione salariale riservata dallo Stato, a determinate condizioni, a quei soggetti (imprese, piccole imprese e cooperative sociali) che non hanno diritto alla CIGO o alla CIGS o perché non rientrano tra coloro che possono beneficiare di tali tutele o perché hanno esaurito il periodo massimo previsto per il loro godimento.

Cassa integrazione in deroga e crisi occupazionale

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Di norma, è possibile ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga in caso di grave crisi occupazionale che interessi alcuni specifici settori, come quello tessile, orafo o calzaturiero.

La durata massima dell'ammortizzatore è pari a dodici mesi e l'integrazione salariale arriva fino all'80% della retribuzione.

A concedere la CIGD sono le Regioni (o le Province autonome) che vi provvedono attingendo alle apposite risorse messe loro a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Cassa integrazione in deroga covid

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Nel 2020, per far fronte all'emergenza coronavirus, la cassa integrazione in deroga ha assunto una nuova fisionomia, delineata dal cd. decreto cura Italia, dal cd. decreto rilancio e dal cd. decreto ristori.

In particolare, è stata prevista la possibilità di accordare trattamenti di CIGD per far fronte alla sospensione del rapporto di lavoro connessa con il Covid-19, con riconoscimento ai lavoratori della contribuzione figurativa e dei relativi oneri accessori.

Beneficiari dell'opzione sono i datori di lavoro privati, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e i datori di lavoro agricoli, della pesca e del terzo settore.

Il ricorso alla cassa integrazione in deroga è stato comunque subordinato all'inapplicabilità di altre tutele previste in ipotesi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

Cassa integrazione in deroga: quanto dura

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Originariamente, la CIGD 2020 sarebbe potuta durare al massimo nove settimane, ma successivamente il cd. decreto ristori ha concesso ulteriori sei settimane alle imprese che hanno esaurito il periodo massimo a loro disposizione e ai datori di lavoro che sono stati particolarmente colpiti dalle restrizioni di autunno 2020.

Proroga

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La legge di bilancio 2021 n. 178/2021 ha introdotto una nuova prestazione destinata a integrare i trattamenti d'integrazione salariale in deroga (CIGD) richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per una durata massima di 12 settimane per il settore del trasporto aereo e aeroportuale.

Prorogati anche i termini per il ricorso alla CIGD per quei i datori di lavoro costretti a sospendere o a ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane che devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I periodi d'integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati, se collocati, anche solo in parte, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, sempre se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dalla legge n. 178/2020.

La proroga è stata concessa a prescindere dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 dicembre 2020, per cui anche chi in precedenza non ha richiesto la CIGD, ha potuto richiederla.

La proroga della CIGD fino al 30 giugno 2021 è stata subordinata alla definizione di una accordo sindacale da raggiungere in via telematica da parte delle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, con esonero da tali intesi per i datori che non impiegano più di 5 unità.

Per i lavoratori del settore agricolo, l'accesso alla CIGD è stato previsto solo per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, stante il mancato possesso del titolo necessario per ad accedere alla Cassa integrazione speciale agricola (CISOA).

Cassa integrazione in deroga, fino a quando?

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Il Dl n. 41/2021 ha poi previsto che "I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto (09 giugno 2021), domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale." Per questi soggetti è previsto il divieto di licenziamento fino al 31 ottobre 2021, a prescindere dall'uso dell'ammortizzatore.

Regolamentazione della CIGD 2021

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Per la concreta regolamentazione della CIGD 2021 occorre guardare agli accordi quadro sottoscritti dalle varie Regioni con le organizzazioni sindacali e datoriali. In essi, infatti, sono in concreto definite le linee di intervento dello strumento e i criteri per l'utilizzo delle risorse che lo Stato ha messo a disposizione dei vari enti territoriali.

Si rende noto che il decreto direttoriale del 4 agosto 2021, dopo l'accertamento delle risorse finanziarie residue, già assegnate alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ha quantificato, in basi ai rilevamenti INPS, le risorse residuali già assegnate e nella disponibilità delle Regioni e ha definito "l'importo totale delle risorse residue delle Regioni di cui all'articolo 1, pari a euro 322.901.172,88, poste a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, che potranno essere utilizzate dalle Regioni anche per concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021."


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Valeria Zeppilli

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