Per i periodi non coperti, antecedenti al 29 marzo, si potrà presentare domanda integrativa entro la scadenza del 7 agosto

Proroga CIG Covid, le novità del decreto Sostegni

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I datori di lavoro a cui, in forza della proroga del Decreto Sostegni, sono state autorizzate le 12 settimane aggiuntive e che hanno già fatto richiesta di pagamento per i periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare l'ulteriore domanda per coprire quelli antecedenti fino al 29 marzo 2021. A dare i chiarimenti è la circolare Inps n. 99 dell'8 luglio 2021 (in allegato) in cui sono contenute le novità introdotte dalla legge di conversione al Decreto Sostegni che consente di richiedere i trattamenti già previsti dal decreto in continuità con quelli già disciplinati dalla Legge di Bilancio 2021. In questo senso la domanda integrativa deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del documento di prassi e, di conseguenza, entro la scadenza del 7 agosto.

Modifiche alle disposizioni sui trattamenti di cassa integrazione salariale

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La norma ha come obiettivo di consentire, ai datori di lavoro che hanno sospeso l'attività lavorativa senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio 2021, di proseguire a utilizzare i trattamenti di integrazione salariale legati all'emergenza epidemiologica.

Ne deriva che il comma 2-bis si applica esclusivamente ai datori di lavoro che, avendo già avuto integralmente autorizzate le 12 settimane introdotte dalla legge n. 178/2020, in assenza della novella legislativa, sarebbero rimasti privi di ammortizzatori sociali per alcune giornate. Secondo i chiarimenti della circolare possono richiedere periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga (CIGO e CIGD) e di assegno ordinario (ASO) del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, che - collocandosi antecedentemente al 1° aprile 2021 - si pongono in regime di continuità con i precedenti, i datori di lavoro cui sia stato integralmente autorizzato il periodo di 12 settimane previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge di Bilancio
2021. Restano valide le domande che, in relazione a quanto illustrato nella circolare n. 72/2021, riguardano periodi decorrenti dal 29 marzo 2021. Si conferma che l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dai commi 1 e 2 del menzionato articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l'ASO e la CIGD), per periodi che decorrono dal 1° aprile 2021, prescinde, invece, dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge n. 178/2020 (cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 72/2021). I citati trattamenti, quindi, potranno continuare a essere richiesti da tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal precedente ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa emergenziale, nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di accesso previsti dalla medesima normativa. Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al decreto-legge n. 41/2021, si richiamano le indicazioni fornite al paragrafo 5 della circolare n. 72/2021.

Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO)

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In relazione alla decorrenza dei trattamenti ai sensi dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto Sostegni, i datori di lavoro cui siano stati integralmente autorizzati i periodi (12 settimane) di cui alla legge n. 178/2020 e che, in relazione alle indicazioni fornite con la circolare n. 72/2021, hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale "COVID 19 -DL 41/2021" per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021. Le domande integrative devono riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza, anche se non presenti nella medesima domanda, purché risultanti in forza all'azienda alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021). In relazione alle domande integrative di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata. Le domande integrative dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente circolare. La medesima scadenza troverà applicazione anche con riferimento alle prime istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO) di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge n. 41/2021, il cui periodo di sospensione/riduzione di attività, in regime di continuità con i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, decorra antecedentemente alla data 29 marzo 2021 indicata nella circolare n. 72/2021. Per la sistemazione dei flussi UniEmens già inviati dai datori di lavoro e riferiti a periodi ricompresi nelle istanze di integrazione salariale di cui trattasi, si fa riserva di fornire successive istruzioni. Si ribadisce che, per le domande presentate dalle aziende ai sensi del decreto-legge n. 41/2021 relative a eventi decorrenti dal 1° aprile 2021, non è richiesta la precedente autorizzazione delle 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020. Per le medesime domande, resta confermata la disciplina a regime secondo cui le istanze devono essere inoltrate all'Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Si ricorda altresì che i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'Amministrazione competente.

Scarica pdf circolare Inps n. 99/2021

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