Per la Cassazione non incidono sulla legittimità dell'avviso di liquidazione le vicende del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che si verificano durante il giudizio di opposizione

Decreto ingiuntivo assoggettato a imposta anche con esecutorietà sospesa

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In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è assoggettato ad imposta anche se, in pendenza del giudizio di opposizione, l'esecutorietà dello stesso viene sospesa. Ciò perché solo l'intervento di una decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo ex art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986.

È questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, quinta sezione civile, nell'ordinanza 4327/2021 che ha respinto il ricorso di una società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in particolare contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro ad essa notificato, relativo ad un decreto ingiuntivo emesso con la formula di provvisoria esecuzione dal Tribunale.


La società sostiene che l'imposta non sarebbe stata dovuta in quanto, nel giudizio di opposizione, la provvisoria esecutorietà del decreto era stata revocata (rectius. sospesa), ma tale ricostruzione non trova accoglimento poiché il ricorso viene rigettato sia in prime che in seconde cure. La CTR, in particolare, evidenzia come l'art. 37 d.P.R. n. 131/1986 imponga il pagamento dell'imposta di registro anche se l'atto giudiziario è stato impugnato.


Dunque, a prescindere dalla proposizione dell'opposizione, ciò che rileva è che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso con la formula di provvisoria esecuzione, non rilevando che quest'ultima fosse stata sospesa. Una decisione contestata in Cassazione dal contribuente, secondo cui sospensione e revoca dell'ingiunzione, quanto agli effetti, dovrebbero essere ritenuti equivalenti.

Assoggettamento all'imposta di registro

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L'istanza non trova tuttavia accoglimento neppure in sede di legittimità. Gli Ermellini rammentano come, a norma dell'art. 37, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, "Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato".

Dunque, affinché sorga l'obbligo di pagare l'imposta in questione, "non è necessario che sia adottato un provvedimento definitivo, essendo sufficiente l'esistenza di un atto tra quelli appena elencati, ferma restando l'operatività dei conguagli e dei rimborsi a seguito dell'adozione di una decisione passata in giudicato".

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

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Con riferimento all'imposta applicata su di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la giurisprudenza ha affermato che, qualora il provvedimento giudiziario sia stato definitivamente annullato e sia, quindi, venuta meno l'attribuzione patrimoniale che giustifica il tributo, l'Amministrazione finanziaria, che abbia correttamente emesso l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e la relativa cartella di pagamento senza procedere alla riscossione, non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di annullamento della cartella, emessa dal giudice tributario d'appello (Cass., n. 24097/2014).

Si tratta tuttavia di un caso diverso da quello in esame, ove, al provvedimento inizialmente adottato, e soggetto ad imposta, sopravviene una decisione passata in giudicato, che annulla il provvedimento stesso, a cui devono assimilarsi le ipotesi in cui la decisione definitiva revoca o dichiara nullo il decreto opposto.

È vero che, con riferimento al decreto ingiuntivo, l'art. 37 d.P.R. cit., prevede espressamente come presupposto impositivo non solo l'adozione di tale provvedimento, ma anche che esso sia esecutivo. Tuttavia, la stessa disposizione prevede il rimborso solo nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia definitivamente revocato e non anche quando la esecutorietà sia sospesa.

Soltanto una sentenza passata in giudicato (cui deve essere assimilata la conciliazione giudiziale che abbia gli stessi effetti), può porre nel nulla l'imposizione (cfr. Cass., n. 11663/2001). Ciò significa che le vicende del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che si verificano nel corso del giudizio di opposizione, non incidono sulla legittimità dell'avviso di liquidazione, assumendo rilievo, nei termini sopra indicati, solo l'adozione di una decisione definitiva che ponga nel nulla tale atto. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.


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