Un articolo del Prof. Avv. Leonardo Ercoli sulla questione dell'utilizzabilità nel giudizio abbreviato delle dichiarazioni stragiudiziali rese dalla persona sottoposta a indagini
di Paolo M. Storani - Sottopongo all'attenzione degli affezionati visitatori di questa rubrica un altro pregevole articolo di Leonardo Ercoli, nel quale si affronta una problematica assai controversa.

Quale utilizzo si può fare delle dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini e come interagisce il principio fondamentale del nemo tenetur se detegere, vale a dire che nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità o autoincriminazione?

Ci dà quale illuminante spunto il "nostro" illustre Autore, di cui Vi invitiamo anche a consultare "Il reato di truffa contrattuale: quando si consuma" con un focus davvero completo sulla sentenza della Cassazione Penale n. 17353 del 2020; lo rinvenite sempre su LIA Law In Action dell'8 febbraio 2021.

Buona lettura!

1. Tratti salienti del giudizio abbreviato
2. Utilizzabilità delle dichiarazioni stragiudiziali rese dall'indagato
3. L'opinione dell'Autore
4. L'orientamento minoritario in Cassazione
5. In conclusione


UTILIZZABILITA' NEL GIUDIZIO ABBREVIATO DELLE DICHIARAZIONI STRAGIUDIZIALI RESE DALLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI

di LEONARDO ERCOLI

1. Tratti salienti del giudizio abbreviato

Ai fini di una maggiore comprensione della questione giova tratteggiare quali sono i caratteri distintivi dell'istituto del rito abbreviato, la cui disciplina è rinvenibile ex art. 438 e ss del c.p.p..

Il giudizio abbreviato rappresenta all'interno del nostro sistema giudiziario un procedimento speciale - instaurato su richiesta dell'imputato personalmente o per mezzo del difensore munito di procura speciale - connotato dall'omissione del dibattimento che determina la possibilità del giudice di decidere esclusivamente sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero eventualmente contenente anche gli atti compiuti dal difensore nell'esercizio di investigazioni difensive, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'imputato di chiedere e ottenere un'integrazione probatoria (cosiddetto giudizio abbreviato condizionato).

2. Utilizzabilità delle dichiarazioni stragiudiziali rese dall'indagato

Ciò posto, la questione giuridica che rileva in tal sede è quella relativa all'utilizzabilità o meno, all'interno del summenzionato giudizio abbreviato, delle dichiarazioni stragiudiziali rese dalla persona sottoposta alle indagini.

Ebbene è noto come l'orientamento giurisprudenziale maggioritario sul punto propenda verso il riconoscimento dell'utilizzabilità, allorquando si proceda con il rito abbreviato, delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sul luogo o nell'immediatezza del fatto sulla scorta di quanto statuito ex art. 350 co. 7 c.p.p. la quale precluderebbe detta utilizzabilità alla sola sede dibattimentale (cfr. da ultimo Cass. Pen., Sez. VI - 12/06/2019, n. 5218; Cass. Pen., Sez. V, n. 13917 del 16/02/2017, Rv. 269598).

Tale affermazione si basa sulla considerazione che la norma summenzionata consente espressamente alla polizia giudiziaria di assumere, sul luogo e nell'immediatezza del fatto, dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche senza la presenza del difensore, notizie o indicazioni utili alla prosecuzione delle indagini; le garanzie difensive degli avvertimenti e della assistenza del difensore sarebbero previste soltanto negli ulteriori casi disciplinati dall'art. 350 c.p.p. e, dunque, allorquando le dichiarazioni dell'indagato non vengano raccolte, appunto, sul luogo o nell'immediatezza dei fatti.

3. L'opinione dell'Autore

Ad avviso di chi scrive, però non può escludersi che un simile assunto vada ad interferire con il principio fondamentale del nemo tenetur se detegere - per cui nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale (auto-incriminazione) - e con le altrettante fondamentali garanzie e tutele riconosciute dall'ordinamento agli artt. 63 e 64 c.p.p..

In particolare, giova evidenziare che l'art. 63 c.p.p. pone appunto un principio generale alla stregua del quale devono essere interpretate anche le altre norme speciali del codice - stabilendo al co. 2 che se la persona doveva essere sentita fin dall'inizio in qualità di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate e al co. 1 che, se davanti alla polizia giudiziaria la persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore, mentre le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

4. L'orientamento minoritario in Cassazione

Cosicché, non può non condividere e riconoscere notevole pregio all'orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo, Cass. Pen., Sez. III, sent. 21 settembre 2012, n. 36596) per cui il co. 7 dell'art. 350 c.p.p. fa riferimento alle norme più generali poste dai commi precedenti e, più nel dettaglio, a quelle secondo cui le notizie assunte nella immediatezza e nel luogo del fatto da persona nei cui confronti vengono svolte indagini senza la presenza del difensore possono essere utilizzate solo ai fini della immediata prosecuzione delle indagini mentre ne è vietata ogni documentazione e ogni altra utilizzazione (co. 5 e 6) oltre che al principio generale posto dagli artt. 63 e 64 c.p.p ed al già citato principio del nemo tenetur se detegere.

5. In conclusione

D'altro canto, la natura del tutto eccezionale della norma in questione induce - sempre a parere di chi scrive - a una interpretazione del tutto restrittiva della stessa la quale potrebbe spingere a sua volta a considerare la previsione del co. 7 non già come ipotesi di inutilizzabilità relativa alla fase dibattimentale e, quindi, di utilizzabilità, nel rito abbreviato, ma come ipotesi di inutilizzabilità operante nel giudizio ordinario poiché nell'ambito di quest'ultimo attraverso il meccanismo delle contestazioni dibattimentali - volto come noto a valutare la credibilità o meno del dichiarante senza allegazione al fascicolo d'ufficio - viene ripristinato l'assetto delle garanzie che presiedono alla legalità del procedimento probatorio.

Orbene, conclusivamente, dunque, ferma restando l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese senza garanzie alla polizia giudiziaria nell'ambito del rito abbreviato, appare evidente che non può la negoziazione abdicativa nella quale si concreta la scelta del rito in questione assumere ed avere ad oggetto la natura e il grado dei diritti presidiati dagli artt. 63 e 64 c.p.p.

Altri articoli di Paolo Storani | Law In Action | Diritti e Parole | MEDIAevo | Posta e risposta

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: