A seguito della multa annullata in autotutela, per il Giudice di Pace di Alessandria scatta la condanna della P.A., soccombente virtuale, al rimborso del contributo unificato al sanzionato

Contributo unificato: paga la P.A. in caso di soccombenza virtuale

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L'Amministrazione può attivare il c.d. potere di annullamento in autotutela qualora, riconoscendo di aver commesso un errore, decide di tornare sui suoi passi e, nel rivalutare il suo operato, elimina da sé l'atto emesso e ritenuto inopportuno o viziato.


Ciò può accadere anche in caso siano state elevate delle multe non regolari poiché non sono state rispettate le dovute prescrizioni stabilite dalla legge. Ad esempio, il dispositivo che rileva in maniera automatica il passaggio con il rosso richiede formale e preventiva autorizzazione da parte dell'ente titolare della strada, in assenza della quale la multa dovrà ritenersi nulla.


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Dunque, ben è possibile che la P.A. decida di annullare in autotutela le sanzioni dopo aver rilevato la mancanza della necessaria delibera di autorizzazione. Se, però, è già in corso un procedimento di opposizione, di fronte all'autotutela esercitata dall'amministrazione il giudicante non potrà far altro che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma le spese di giudizio (come il pagamento del contributo unificato) gravano sulla P.A., in quanto soccombente virtuale.

È quanto stabilito dal Giudice di Pace di Alessandria, in persona della dott.ssa Pardini Paola, in tre sentenze depositate il 19 gennaio 2021 (qui sotto allegate) originate da altrettante opposizioni a sanzioni amministrative contro il Comune.


Gli opponenti, assistiti dalla Globoconsumatori Onlus, erano stati sanzionati per violazione dell'art. 41, comma 11, e dell'art. 146, comma 3, del Codice della Strada per aver proseguito la marcia del veicolo nonostante il semaforo indicasse la luce rossa. L'accertamento era stato effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica Enves Evo.

Annullamento in autotutela delle multe

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Nonostante le numerose doglianze degli opponenti, la vicenda si risolve con una decisione di cessazione della materia del contendere. In giudizio, infatti, il Comune deposita una determinazione con la quale ha disposto l'annullamento in autotutela dei verbali scaturisti dalle contestate violazioni, in quanto emessi in assenza della delibera della Giunta Comunale che avrebbe dovuto autorizzare l'installazione dell'impianto semaforico dotato di dispositivo per la rilevazione automatica con il passaggio con il rosso.


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Come puntualizzato nella stessa determinazione, la presenza dell'atto amministrativo istitutivo del impianto semaforico dotato di rilevazione automatica costituisce un principio legato alla legittimità e alla trasparenza dell'attività che, se non deliberata dall'organo competente a decidere la sua installazione, rimane sfornita della sua legittimazione.


Il magistrato onorario rammenta come l'annullamento in autotutela presupponga, oltre all'illegittimità dell'atto, valide ed esplicite ragioni di interesse pubblico e il provvedimento deve intervenire entro un termine ragionevole e previa valutazione degli interessi dei destinatari dell'atto da rimuovere, non potendo l'autotutela essere finalizzata al mero ripristino della legalità violata, ma dovendo la medesima essere il risultato di un'attività istruttoria adeguata che dia conto della valutazione dell'interesse pubblico e di quello privato che ha riposto affidamento nella conservazione dell'atto (cfr. Cass. n. 511/2017).

Autotutela e cessazione materia del contendere: la P.A. rimborsa il contributo unificato

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Nella fattispecie, il Comune non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso dall'annullamento invia di autotutela e ciò, secondo il giudice, non solo nell'interesse pubblico al ripristino della legalità, dovendosi fondare l'esercizio del relativo potere su di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione dell'atto, ma anche al fine di evitare ricorsi di opposizione alla contestazione e per ragioni di economia processuale.


L'intervenuta cessazione della materia del contendere comporta che il giudice debba provvedere sulle spese del giudizio. Nel caso in esame trova applicazione il c.d. principio della soccombenza virtuale ed è il Comune convenuto a doversi ritenere soccombente nel giudizio avendo provveduto all'emissione di verbali di contestazione, successivamente annullati. In definitiva, l'amministrazione viene condannata, in tutti e tre i casi esaminati dal Giudice di Pace, a rimborsare ai ricorrenti il Contributo Unificato.


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio dei provvedimenti


Scarica pdf Giudice di Pace di Alessandria n. 27/2021
Scarica pdf Giudice di Pace di Alessandria n. 28/2021
Scarica pdf Giudice di Pace di Alessandria n. 29/2021

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