Il Giudice di Pace di Torino ribadisce la necessità che l'installazione dell'apparecchio automatico sia formalmente autorizzata dall'ente titolare della strada

di Lucia Izzo - Se l'Ente titolare della strada decide di ricorrere a un apparecchio automatico con cui rilevare il passaggio con il rosso al semaforo, sarà necessaria una preventiva e formale delibera che autorizzi alla sua installazione, stante i principi di trasparenza amministrativa.


Se l'impianto semaforico è installato senza la delibera di autorizzazione della Giunta Municipale deve ritenersi nulla la multa elevata all'automobilista passato con il rosso e accertata a mezzo di apparecchio Poto Red.


Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Torino (nella persona del dott. Francesco Fontana), in una sentenza depositata il 21 novembre 2019, pronunciandosi sul ricorso avverso verbali di infrazione del Codice della Strada presentato da un conducente, rappresentato dall'Associazione Globoconsumatori Onlus.


Il caso

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Nel dettaglio, i verbali erano stati emessi per infrazione all'art 146 C.d.S., in quanto parte ricorrente aveva impegnato l'incrocio con semaforo proiettante luce rossa, come rilevato dal sistema automatico presente.


Nel caso in esame viene, in particolare, evidenziata l'assenza del titolo amministrativo legittimante la stessa installazione del dispositivo di rilevamento, in quanto le apparecchiature erano state installate senza una preventiva delibera da parte della Giunta Comunale. Di conseguenza, le contestazioni di violazioni effettuate sarebbero state illegittime.


Una ricostruzione avvalorata dal magistrato onorario che, ricostruendo la disciplina legislativa in materia, e richiamando i maggiori indirizzi giurisprudenziali, rammenta che in caso di passaggio col semaforo rosso è ben possibile utilizzare macchinari di controllo a remoto, dunque a contestazione non immediata.

Controlli automatici al semaforo

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L'ipotesi di attraversamento di incrocio con semaforo indicante luce rossa, infatti, non necessita della presenza dell'agente accertatore, né di contestazione immediata. Tuttavia, affinché possa aversi la doppia deroga alla contestazione immediata e alla presenza degli operanti, occorre che l'ente proprietario della strada esplichi la discrezionalità attraverso una delibera con cui valuti i requisiti per le suddette eccezioni.


Di conseguenza, la delibera con la quale l'ente titolare della strada decida di ricorrere a una apparecchiatura di rilevamento automatico delle infrazioni utilizzabile in assenza di operatori, deve necessariamente sussistere quale naturale provvedimento presupposto suscettibile di controllo in sede giurisdizionale, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere e violazione di legge.


Trattasi di un principio, si legge nel provvedimento, legato alla legittimità e alla trasparenza dell'attività che porta a istituire un impianto semaforico che, se non deliberata dall'organo competete a decidere la sua installazione, secondo i principi della trasparenza amministrativa nell'esercizio del potere dovere istitutivo degli enti, rimane sfornita della sua legittimazione.

Photo Red: serve il provvedimento formale di autorizzazione

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Pertanto, se l'apparecchiatura è posizionata in assenza di un provvedimento formale di autorizzazione da parte dell'ente preposto, il macchinario è illegittimamente apposto, ma finché non viene rimosso rimane comunque l'obbligo di osservanza del divieto e ciò in base al principio, insisto nel sistema, dell'effettività dei comandi e divieti impartiti nei modi prescritti dalla legge per la regolazione della circolazione strada, salva la declaratoria di nullità della sanzione in sede giurisdizionale.


Il giudicante è dunque competente per il controllo di legittimità al fine della eventuale disapplicazione del provvedimento presupposto ovvero quello integrativo della norma la cui violazione e stata posta a fondamento della sanzione, quale è appunto la delibera che dispone la localizzazione dell'apparecchio semaforico e il macchinario di rilevazione.

Photo Red al semaforo non autorizzato: multe nulle

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Se l'impianto semaforico è installato senza la delibera di autorizzazione della Giunta Municipale deve ritenersi nulla la multa elevata all'automobilista passato con il rosso e accertata a mezzo di apparecchio Poto Red (cfr. Cass. n. 21847/2005).


Nel caso in esame, il Comune convenuto non ha prodotto la suddetta delibera della Giunta Comunale, nonostante l'onere della prova su esso gravante, stante quell'inversione dell'onere probatorio che avviene nei giudizi di opposizione ex art. 23 legge n. 689/1981.


L'Autorità che ha emesso il provvedimento, infatti, assume la veste sostanziale di attore e deve provare il fondamento della pretesa sanzionatoria ovvero la sussistenza in concreto di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivo) dell'illecito amministrativo contestato per il quale è stato ingiunto il pagamento della sanzione.


Nell'adempimento di tale onere probatorio l'Amministrazione non può giovarsi di semplici presunzioni. Quindi, nel caso di specie, in mancanza del provvedimento autorizzativo della Giunta Comunale per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche, il ricorso deve essere accolto e le sanzioni di conseguenza annullate.


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per la cortese segnalazione

Scarica pdf Giudice di Pace Torino, sent. 21 novembre 2019

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