In base agli artt. 712 e ss. del c.p.c., il procedimento di interdizione e inabilitazione va avviato con ricorso, proponibile anche dal diretto interessato

Come si svolge il procedimento di interdizione e inabilitazione

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Il procedimento di interdizione o inabilitazione è uno dei procedimenti speciali disciplinati dal libro quarto del codice di rito.

Tale procedura si propone lo scopo di far dichiarare dal giudice lo stato di interdizione o inabilitazione di un soggetto, a tutela dello stesso.

Si tratta, infatti, di un istituto limitativo della capacità di agire, che impedisce all'interdetto o all'inabilitato di porre in essere atti giuridici per sé sfavorevoli (per conoscere i caratteri generali dell'interdizione e inabilitazione, vedi anche la nostra apposita guida).

Ricorso per interdizione e inabilitazione

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Il procedimento di interdizione o inabilitazione si propone con ricorso, che può essere presentato dal diretto interessato, dal suo coniuge (o convivente), dai parenti entro il quarto grado e dagli affini entro il secondo, dal tutore o curatore, se già nominati, e dal pubblico ministero.

Fa eccezione alla regola precedente il caso in cui il soggetto da interdire o inabilitare sia ancora sottoposto alla responsabilità genitoriale: in tal caso, sono solo i genitori e il pubblico ministero a poter richiedere la pronuncia in oggetto.

Il ricorso va proposto presso il luogo di residenza o domicilio dell'interdicendo o inabilitando.

Nel ricorso vanno indicati tutti i fatti e gli elementi che possono consentire al giudice di valutare in modo adeguato l'opportunità di pronunciare o meno lo stato di interdizione o inabilitazione.

A tal fine è possibile indicare anche eventuali testimoni e produrre opportuna documentazione.

Nomina del giudice istruttore

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Come abbiamo visto, il pubblico ministero è uno dei soggetti legittimati a dare avvio al procedimento in oggetto (per un approfondimento sulle altre procedure civili in cui è previsto l'intervento del p.m., vedi la nostra guida generale).

Il p.m. è destinatario di apposita comunicazione del presidente del tribunale presso cui viene presentato il ricorso e può richiedere a quest'ultimo il rigetto della richiesta.

In caso contrario, il presidente nomina con decreto il giudice istruttore, fissando l'udienza di comparizione davanti a questi.

A tale udienza dovranno necessariamente partecipare il ricorrente, l'interdicendo o l'inabilitando, oltre a ogni altro soggetto, indicato nel ricorso, che si ritenga possa fornire utili informazioni.

A tali soggetti il ricorrente dovrà notificare il ricorso e il decreto presidenziale.

Poteri del giudice istruttore

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In occasione dell'udienza, si procede necessariamente all'esame del soggetto da interdire o inabilitare (v. art. 419 c.c., primo comma) e poi si prosegue con l'interrogatorio delle altre persone comparse.

Per raccogliere ogni informazione utile ad addivenire alla propria decisione, il giudice dispone di tutti i poteri istruttori previsti a tal fine dall'art. 419 c.c., e quindi può:

  • nominare un consulente tecnico
  • disporre ogni mezzo istruttorio utile
  • interrogare i parenti prossimi

Al termine dell'esame, inoltre, il giudice può nominare un tutore o un curatore provvisorio, rispettivamente, per l'interdicendo o per l'inabilitando. Anche in tal caso, comunque, all'interdicendo/inabilitando è riconosciuta la possibilità di compiere da solo ogni atto processuale.

Sentenza, impugnazioni e giudizio di revoca

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Il giudizio si chiude con sentenza, impugnabile dagli stessi soggetti legittimati a proporre ricorso, anche qualora non abbiano partecipato al processo.

Parimenti, è possibile per i medesimi soggetti instaurare un giudizio di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione, che segue le stesse regole di quello appena descritto (e riguardo al quale è possibile avanzare opposizione).

La disciplina appena descritta è richiamata, inoltre, per quanto applicabile, anche in materia di amministrazione di sostegno.


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