Il Giudice di Pace di Terni annulla la sanzione per violazione dei limiti di velocità, non avendo la P.A. depositato il certificato di taratura e delle verifiche periodiche dell'apparecchiatura

Tutor: verifiche periodiche di funzionalità e taratura

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Deve ritenersi illegittimo il verbale di contestazione che accerti la violazione dei limiti di velocità se lo strumento per il controllo elettronico utilizzato non e stato sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura.


Lo rammenta il Giudice di Pace di Terni, in una sentenza depositata il 18 dicembre 2020 (qui sotto allegata) accogliendo l'opposizione a sanzione amministrativa di un conducente, vittoriosamente assistito dalla Globoconsumatori Onlus, che era stato sanzionato ex art. 142, comma 8, C.d.S. per violazione dei limiti di velocità.


L'accertamento era avvenuto in autostrada, a mezzo di apparecchiatura Tutor SICVE della quale, innanzi al magistrato onorario, l'opponente contesta il difetto di omologazione e la mancata taratura.

Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa

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In apertura, il Giudice di Pace rammenta la peculiare conformazione del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il quale, pur strutturato formalmente come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria.


Dunque, l'impugnazione dell'atto comporta un giudizio di merito nel quale la P.A. assume la veste sostanziale di attore sotto il profilo dell'onere probatorio, con la conseguenza che spetterà a quest'ultima provare i fatti che costituiscono il fondamento della pretesa sanzionatoria.


Sarà, invece, onere dell'opponente che eccepisce l'inefficacia dell'accertamento e/o la validità formale e sostanziale dell'atto, ovvero la sua responsabilità, provare i fatti su cui le eccezioni si fondano a norma dell'art. 2697 del codice civile.


Inoltre, il termine ultimo per le richieste probatorie e per il deposito dei documenti ai sensi del d.lgs. n. 150/2011 coincide, per il ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio previsto dall'art. 414, commi 4 e 5, c.p.c., mentre per l'amministrazione convenuta operano le preclusioni previste dall'art. 416 c.p.c. in base al quale è nella memoria difensiva (da depositarsi almeno 10 giorni prima del udienza) che, a pena di decadenza, devono essere proposte unitamente alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio le proprie difese in fatto e in diritto nonché indicati i mezzi di prova e i documenti da depositare.

Verifiche periodiche di funzionalità e taratura

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La cognizione del giudice, dunque, involge un'indagine completa sulla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione e investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, nonostante l'espressa doglianza dell'opponente, l'amministrazione convenuta non ha prodotto la documentazione a riprova delle verifiche periodiche dell'apparecchiatura utilizzata.


Sul punto, la sentenza richiama quanto previsto dal provvedimento della Corte Costituzionale n. 113/2015 con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 6, C.d.S. nella parte in cui nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.


Si è dunque ritenuto che gli apparecchi per l'accertamento di limiti di velocità, come gli autovelox, dovessero essere sottoposti a periodiche verifiche in quanto soggetti a fenomeni di obsolescenza e deterioramento che sono in grado di pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiatura, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale come quello della sicurezza stradale.


Nonostante la Consulta non abbia specificato quale debba essere la periodicità della verifica, si deve presumere l'annualità della stessa, poiché tale è il periodo in vigore per gli altri strumenti analoghi.

Addio verbale in difetto di certificazioni di taratura e verifica

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Tanto premesso, sarà obbligo degli Enti (Comuni, Regioni e Stato) che utilizzano gli strumenti de quo effettuare la taratura annuale e fornire la documentazione probatoria conseguente. Saranno dunque legittimi solo gli accertamenti effettuati entro un anno dall'ultima taratura eseguita e documentata.


Sul punto si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 9645/2016), statuendo che, per effetto della decisione della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi, quali le certificazioni di omologazione e conformità.


In difetto, il relativo verbale sarà suscettibile di annullamento ed è proprio quanto accade nel caso di specie, esaminato dal Giudice di Pace: non avendo l'amministrazione opposta depositato il certificato di taratura e neppure le verifiche periodiche dell'apparecchiatura utilizzata, ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la disapplicazione del provvedimento sanzionatorio impugnato.


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Terni, sentenza 18 dicembre 2020

Foto: 123rf.com
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