Per il Giudice di Pace è improponibile la domanda di risarcimento danni da RC Auto se stragiudizialmente il danneggiato ha messo in mora sia la propria assicurazione che quella del responsabile civile

RC Auto: messa in mora e principio di alternatività

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Va dichiarata improponibile, per violazione del principio dell'alternatività, la domanda giudiziale con cui il danneggiato del sinistro, nella fase stragiudiziale, abbia cumulativamente messo in mora sia il proprio assicuratore (ex art. 149 c.d.a.) sia l'assicuratore del responsabile civile (ex art. 148 c.d.a.). Una condotta che si riverbera anche sulla fase processuale, rendendo improponibile la relativa domanda giudiziale anche se poi formulata ad una sola assicurazione.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Palermo nell'interessante e articolata pronuncia resa con sentenza n. 2458/2020 (sotto allegata). Il provvedimento prende le mosse dalla normativa dettata in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di un veicolo a motore, a partire dall'art. 2054 c.c., che obbliga il conducente a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Circolazione veicoli a motore: procedura di risarcimento diretto

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Per assicurare al danneggiato l'effettività del proprio diritto al risarcimento, si rammenta come il legislatore italiano abbia, da un lato, imposto ai proprietari dei veicoli a motore l'assicurazione della propria responsabilità automobilistica (RCA) e, dall'altro, attribuito al danneggiato stesso un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile.

Una possibilità in deroga alla regola generale che attribuisce al danneggiato azione soltanto nei confronti del responsabile e non già nei confronti del soggetto che ne assicura la responsabilità, atteso che il rapporto di assicurazione é di tipo contrattuale e quindi, di norma, privo di effetti nei confronti dei terzi.

Il codice delle assicurazioni ha poi introdotto, per i casi stabiliti dall'art. 149 c.d.a., la procedura di risarcimento diretto che consente di esercitare la richiesta risarcitoria nei confronti dell'assicuratore del danneggiato. Tale azione è stata inizialmente prevista come obbligatoria ed escludente quella, ordinaria, nei confronti del responsabile del danno e dell'assicuratore di quest'ultimo, disciplinata dall'art. 148 c.d.a. nei casi diversi da quelli di cui all'art. 149.

Il dictum della Corte Costituzionale

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L'aver inteso la normativa relativa al risarcimento diretto intesa come obbligatoria, tuttavia, ha sollevato diversi dubbi di incostituzionalità conducendo alla pronuncia n. 190/2009 con cui la Corte Costituzionale ha operato una rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 149 del d.lgs. 209/05.

Si è dunque affermato che l'articolo in questione in questione non va intesa come impositiva dell'azione di risarcimento diretto come unica ed esclusiva azione esperibile dal danneggiato, bensì come ampliativa delle modalità di tutela a disposizione di quest'ultimo, accanto e in alternativa all'azione risarcitoria nei confronti del responsabile del danno e dell'assicuratore di quest'ultimo.

Interpretazione che ha determinato una serie di problemi applicativi: in particolare, ci si è chiesti se i due strumenti, ovvero l'azione codicistica ex art. 2054 c.c. e l'azione di risarcimento diretto ex art. 149 c.d.a., potessero concorrere e cumularsi tra loro, oppure fossero strumenti alternativi.

In altri termini, se il danneggiato avrebbe potuto rivolgere la propria richiesta risarcitoria contestualmente, sia al responsabile del danno ex art. 2054 c.c., sia all'assicuratore di quest'ultimo ex art. 148 c.d.a., sia al proprio assicuratore ex art. 149 c.d.a., questione che riguarda, non solo il giudizio, ma anche, ed ancor prima, la fase stragiudiziale il cui espletamento l'art. 145 pone quale condizione di proponibilità della domanda.

Alternatività tra azione codicistica e azione di risarcimento diretto

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Per il Giudice di Pace, ragioni fondate su un'attenta lettura della sentenza n. 180/2009 inducono a ritenere che i due strumenti in questione siano alternativi tra loro e che dunque il danneggiato non possa agire contestualmente contro il proprio assicuratore e contro l'assicuratore del responsabile del danno.

Pertanto, prosegue la sentenza, deve ritenersi che tale alternatività comporti che il danneggiato debba scegliere lo strumento di tutela di cui servirsi per ottenere il risarcimento del danno sin dalla fase stragiudiziale e non possa invece agire con entrambi gli strumenti, mettendo in mora contemporaneamente, sia la propria, che la impresa di assicurazione del danneggiante.

Le due imprese di assicurazione, infatti, non rispondono del danno tra loro solidalmente, ma alternativamente e, in particolare, l'assicuratore del danneggiato risponde dei danni in luogo e per conto dell'assicuratore del responsabile, come espressamente stabilito dall'art. 149, comma 3, c.d.a.. Di conseguenza, non potranno essere interpellate entrambe le compagnie di assicurazioni.

Una diversa conclusione, precisa il giudice siciliano, condurrebbe a ritenere, inaccettabilmente, alla luce di un'interpretazione sistematica e teleologica della norma in esame, entrambe le imprese obbligate (una ex art. 148 e l'altra ex art. 149 c.d.a.) a formulare l'offerta risarcitoria ed entrambe sanzionabili in caso di ritardo nell'offerta o di ingiustificato rifiuto della stessa. Entrambe, inoltre, sarebbero tenute ad istruire la pratica di gestione del sinistro, con i relativi costi connessi all'espletamento delle necessarie perizie volte alla liquidazione del danno.

RC Auto: l'alternatività prosegue nella fase processuale

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L'alternatività, sottolinea la sentenza, prosegue nella fase processuale. Pertanto "se la messa in mora e la gestione del sinistro è avvenuta ad opera di una delle due imprese di assicurazione è questa, e solo questa, che potrà essere convenuta in giudizio, perché è questa, e solo questa, che ha avuto la possibilità di evitare il giudizio liquidando stragiudizialmente il sinistro, mancando, per l'altra, la condizione di proponibilità prescritta dall'art. 145 c.d.a.".

Il che significa, conclusivamente, che le due azioni non sono intercambiabili, e che la scelta operata dal danneggiato in fase stragiudiziale determina la concentrazione delle azioni risarcitorie alternative, in quella oggetto della scelta effettuata, come espresso dal brocardo "electa una via, non datur recursus ad alteram".

Si ringrazia l'Avv. Diego Ferraro per il provvedimento

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