Un utile prontuario per orientarsi tra i diversi procedimenti speciali previsti dal codice di rito: dal giudizio abbreviato alla messa alla prova

Procedimenti penali speciali: caratteristiche

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In alternativa al procedimento penale ordinario, il Libro VI del codice di rito contempla una serie di procedimenti speciali.
I procedimenti speciali vanno definiti per differenza rispetto al procedimento ordinario.
Quest'ultimo si sviluppa lungo una linea articolata in tre segmenti: le indagini preliminari, l' udienza preliminare, il dibattimento.
Viceversa, i procedimenti speciali si caratterizzano per l' omissione di almeno uno dei citati segmenti; essi, infatti, affondano le proprie radici nell'esigenza di deflazione della macchina processuale perseguendo, dunque, finalità di economia processuale.

Il giudizio abbreviato (artt. 438 ss.)

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Il giudizio abbreviato omette il dibattimento.

All'udienza preliminare, fino a che non siano formulate le conclusioni, l'imputato può chiedere al GUP che il processo sia deciso allo stato degli atti.

Il giudizio abbreviato non è ammesso per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Si noti che, l'imputato può avanzare due diverse richieste:

- il giudizio abbreviato "ordinario";

- il giudizio abbreviato "condizionato", ove subordini l'istanza ad un'integrazione probatoria.

Mentre nella prima ipotesi il GUP non può che accogliere la richiesta, nella seconda è esente da tale obbligo; egli, infatti, può rigettarla qualora i mezzi di prova appaiano irrilevanti od inammissibili ovvero la loro assunzione determini un "appesantimento" incompatibile con le finalità di economia processuale tipiche dei procedimenti speciali.

Alla luce di quanto appena detto, l' imputato ha facoltà di chiedere, in via subordinata, il giudizio abbreviato ordinario ovvero il patteggiamento.

Peraltro, se il GUP accoglie la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, il PM può chiedere prova contraria.

Il giudizio abbreviato ha carattere premiale sicché, in ipotesi di condanna, l'imputato beneficia di una riduzione di pena pari a 1/2 per le contravvenzioni e 1/3 per i delitti.

La sentenza di condanna è appellabile dal solo imputato; la sentenza di assoluzione è appellabile dal solo PM.

Applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 ss.)

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Il c.d. "patteggiamento" si traduce nell' accordo che il PM e l' indagato/imputato, sulla base degli elementi conoscitivi raccolti nel corso delle indagini preliminari, raggiungono circa la pena da applicare.

Il patteggiamento è ammesso quando risulta in concreto applicabile:

- una pena pecuniaria;

- una delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla L. n. 689/1981;

- una pena detentiva non superiore a 5 anni, tenuto conto delle circostanze previste dal codice penale e della riduzione di pena prevista dal codice di rito quale "premio" per la scelta del patteggiamento.

La richiesta di patteggiamento può essere avanzata dal PM o dall'indagato/imputato nel corso delle indagini preliminari ovvero nel corso dell'udienza preliminare, fino a che non siano formulate le conclusioni.

Il Giudice può accogliere o rigettare l' accordo senza, tuttavia, modificarlo.

Si noti che, il PM deve motivare l' eventuale dissenso; in tal caso, all' esito del dibattimento, il Giudice dibattimentale, se lo ritiene ingiustificato, può ugualmente concedere la riduzione di pena; discorso analogo vale per il Giudice dell'impugnazione.

Il patteggiamento ha carattere premiale, nel senso che la pena pattuita è diminuita fino a 1/3.

Infine, è opportuno precisare che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata, sul piano della natura giuridica, ad una sentenza di condanna ed è inappellabile.

Giudizio direttissimo (artt. 449 ss.)

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Il giudizio direttissimo omette l' udienza preliminare.

Il codice di rito contempla un' ipotesi facoltativa e due ipotesi obbligatorie di giudizio direttissimo.

Quando una persona è stata arrestata in flagranza di reato, il PM può avvalersi dell'udienza di convalida per ottenere il contestuale giudizio di merito sull' imputazione; in tal caso, le due attività (convalida dell'arresto e giudizio di merito) si concentrano dinanzi al Giudice dibattimentale e debbono rispettarsi i termini di cui all' art. 390 c.p.p.

Si noti che, se l' arresto non viene convalidato, il Giudice dibattimentale restituisce gli atti al PM affinché proceda in via ordinaria; tuttavia, le parti hanno facoltà di accordarsi affinché si proceda ugualmente nelle forme del giudizio direttissimo.

Qualora l'arresto sia già stato convalidato, il PM deve procedere con il giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza dinanzi al Giudice dibattimentale entro 30 giorni dall'arresto stesso, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.

Il PM deve parimenti procedere con il giudizio direttissimo qualora l' indagato, nel corso dell'interrogatorio, abbia reso confessione, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. L' imputato, in stato di libertà, è citato a comparire in udienza dinanzi al Giudice dibattimentale entro 30 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato.

In ogni caso:

- il Giudice dibattimentale, in udienza, avvisa l' imputato circa la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero il patteggiamento;

- l' imputato può chiedere un "termine a difesa" non superiore a dieci giorni (composizione collegiale) ovvero cinque giorni (composizione monocratica).

Giudizio immediato (artt. 453 ss.)

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Il giudizio immediato omette l' udienza preliminare.

Il PM deve chiedere il giudizio immediato qualora la prova appaia evidente e l' indagato sia stato interrogato sui fatti dai quali emerge l' evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi, abbia omesso di comparire, salvo sussista un legittimo impedimento o si tratti di persona irreperibile; in tal caso, la richiesta di giudizio immediato deve intervenire entro 90 giorni dall' iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato.

Il PM deve parimenti chiedere il giudizio immediato qualora l' indagato sia sottoposto a custodia cautelare in carcere ovvero agli arresti domiciliari; in tal caso, la richiesta deve intervenire entro 180 giorni dall'esecuzione della misura cautelare (occorre peraltro attendere l' esito del riesame ovvero la scadenza del termine per proporlo).

Sulla richiesta di giudizio immediato provvede il GIP, entro 5 giorni, con decreto; il decreto che dispone il giudizio immediato deve essere notificato alle parti almeno 30 giorni prima della data fissata per il dibattimento e contiene l' avviso all' imputato circa la facoltà di chiedere, entro 15 giorni dalla notifica, il giudizio abbreviato ovvero il patteggiamento.

Nondimeno, il giudizio immediato può essere chiesto anche dallo stesso imputato che, ex art. 419, comma 5 c.p.p., ha facoltà di rinunciare all' udienza preliminare e chiedere, appunto, il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria almeno 3 giorni prima della data dell'udienza; l'atto di rinuncia va notificato al PM ed alla persona offesa a cura dell'imputato medesimo.

Procedimento per decreto (artt. 459 ss.)

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Il procedimento per decreto omette sia l' udienza preliminare che il dibattimento.

In esito alle indagini preliminari, il PM può chiedere al GIP di emettere il decreto penale di condanna.

Presupposti:

- il PM deve inoltrare la richiesta al GIP entro 6 mesi dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato;

- il PM deve ritenere applicabile la sola pena pecuniaria.

Il GIP, se non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al PM affinché proceda in via ordinaria; viceversa, se la accoglie, emette il decreto penale di condanna e lo fa notificare al condannato ed al suo difensore nonché comunicare al PM.

Entro 15 giorni dalla notifica del decreto penale di condanna, il condannato può proporre opposizione, chiedendo il giudizio abbreviato, il patteggiamento, il giudizio immediato ovvero l' oblazione; se l' opponente nulla chiede, si procederà nelle forme del giudizio immediato.

In difetto di opposizione il decreto penale di condanna diviene esecutivo.

Si noti che, il procedimento per decreto ha carattere premiale (ad esempio, la pena pecuniaria è diminuita sino a 1/2 del minimo edittale, a carico del condannato non sono poste le spese del procedimento).

Sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 464-bis ss.)

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In linea di principio, la sospensione del procedimento con messa alla prova può essere chiesta dall'imputato all'udienza preliminare, fino a che non siano formulate le conclusioni.

In via generale, ex art. 168-bis c.p., la c.d. "messa alla prova" è ammessa quando si procede per reati per i quali la legge prevede:

- la sola pena pecuniaria;

- una pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria.

La messa alla prova si articola in tre fasi:

- la prima fase è quella della presentazione della richiesta, cui l' imputato deve allegare il programma di trattamento elaborato d' intesa con l' Ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.). Il Giudice vi provvede con ordinanza, avverso la quale può essere proposto ricorso per cassazione tanto dall'imputato quanto dal PM; se accoglie l' istanza, dispone la sospensione del processo per un periodo non superiore a 1 anno (ove si proceda per reati per i quali la legge prevede la sola pena pecuniaria) ovvero 2 anni (ove si proceda per reati per i quali la legge prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, solo o congiunta a pena pecuniaria);

- la seconda fase è quella dell'esecuzione del programma di trattamento;

- la terza fase è quella della verifica dell'esito della messa alla prova: se l' esito è positivo, il Giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato, viceversa, dispone con ordinanza la prosecuzione del processo.

La citazione diretta a giudizio

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Menzione a parte merita, infine, la citazione diretta a giudizio.

Orbene, con riguardo ai reati attribuiti alla competenza del Tribunale in composizione monocratica, il codice di rito distingue due gruppi di illeciti, ai quali sono correlati due differenti procedimenti.

Nel primo gruppo rientrano:

- le contravvenzioni, purché non siano di competenza del Giudice di Pace;

- i delitti puniti con la sola multa, purché non siano di competenza del Giudice di Pace;

- i delitti puniti con pena detentiva fino a 4 anni nel massimo, anche congiunta a multa, purché non siano di competenza del Giudice di Pace;

- i delitti elencati dall'art. 550, comma 2, c.p.p. (ad esempio, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale).

In relazione a questo primo gruppo di reati, è previsto un procedimento particolare, caratterizzato dall'omissione dell'udienza preliminare: il PM esercita l' azione penale emettendo il decreto di citazione diretta a giudizio.

Più precisamente, concluse le indagini preliminari, il PM esercita l' azione penale emettendo il decreto di citazione diretta a giudizio e lo notifica all' imputato nonché alla persona offesa almeno 60 giorni prima dell'udienza dibattimentale.

Si noti che, prima di emettere il decreto di citazione diretta a giudizio, il PM, a pena di nullità, deve notificare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all' art. 415-bis c.p.p.


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