L'attestato di prestazione energetica va nello specifico a sintetizzare il livello delle prestazioni energetiche di un bene immobile

Attestato di prestazione energetica: cos'è?

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L'APE (attestato di prestazione energetica) è stato introdotto nel 2013 con il decreto legge n.63. Esso è un documento di fondamentale importanza sia quando si deve acquistare un immobile sia quando lo si deve prendere in comodato o in locazione (oltre a queste ipotesi descritte, vi sono altre circostanze in cui l'attestato di prestazione energetica deve essere prodotto: in caso di donazione, ristrutturazione di edificio, ecc.).

L'APE va a fornire, nello specifico, le informazioni che riguardano la prestazione energetica dell'immobile (in sostanza va ad attestare la quantità di energia che è necessaria per soddisfare annualmente le esigenze che sono legate ad un uso standard dell'immobile per il riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, erogazione di acqua calda ecc).

A che cosa serve l'attestato di prestazione energetica?

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L'attestato di prestazione energetica va nello specifico a sintetizzare il livello delle prestazioni energetiche di un bene immobile. In particolar modo, l'APE va a indicare il livello di efficienza energetica degli edifici, tenendo conto di molteplici parametri che sono:

  • l'isolamento termico dell'appartamento
  • la posizione dell'immobile
  • la presenza all'interno dell'immobile di tutti quegli impianti che garantiscono la salubrità all'interno degli ambienti domestici

Validità dell'attestato di prestazione energetica

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L'attestato di prestazione energetica ha una validità decennale. Nel caso in cui vengano effettuati dei lavori di riqualificazione o ristrutturazione (che riguardano la sostituzione della caldaia, pavimentazione o infissi ecc) esso deve essere nuovamente aggiornato.

Quando è obbligatorio l'attestato di prestazione energetica?

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L'attestato di prestazione energetica è obbligatorio se sussistono le seguenti ipotesi:

  • compravendita immobiliare: per quanto riguarda gli edifici esterni, l'APE è obbligatorio in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione. Nell' ipotesi un immobile messo in vendita o in locazione possiede già un APE o un ACE (attestato di certificazione energetica che esisteva prima dell'introduzione dell'APE nel 2013) in corso di validità e l'immobile non ha subito alcun tipo di lavoro di ristrutturazione che ne abbia modificato la classe energetica, non è necessario ricorrere alla produzione di nuovo certificato energetico;
  • donazione di un immobile;
  • affitto;
  • annunci immobiliari;
  • ristrutturazioni importanti (interventi che superano il 25% della superficie dell'interno edificio;
  • per ottenere il superbonus 110 %.

APE e comodato

Merita una precisazione la questione del comodato, contratto a titolo gratuito, per il quale l'obbligatorietà o meno dell'Ape è stata chiarita dallo Studio del notariato n. 657/2013 (sotto allegato).

In questo studio si precisa che "nella norma, in prima battuta introdotta dal D.L. 63/2013, si faceva riferimento oltre che alla vendita anche agli "atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito" (nel precedente comma 2 ter invece non venivano presi in considerazione gli atti a titolo gratuito); con la modifica portata dal D.L. 145/2013 si è ritornati alla situazione precedente (quella del comma 2ter) con esclusione dall'obbligo di informativa per gli atti traslativi a titolo gratuito".

Per cui, prosegue lo studio, "non si applica la disciplina in tema di certificazione energetica agli atti senza effetti traslativi, mancando in questo caso la sollecitazione del mercato immobiliare." Tali atti, pertanto, non sono soggetti agli obblighi di dotazione, allegazione, consegna e informativa e tra questi figura anche il comodato, in quanto atto privo di effetti "traslativi."

Che cosa succede se l'APE non è allegato all'interno dell'atto?

Nell'ipotesi in cui l'attestato di prestazione energetica non sia allegato all'interno dell'atto (compravendita, comodato, locazione), si rischia di incorrere in gravi e severe sanzioni.

Secondo il D.lgs. n. 192/2005, art.6 ,comma 2, nel caso di vendita, trasferimento di immobile a titolo gratuito o di nuova locazione di edificio o unità immobiliare, dove l'edificio o unità non ne è già in possesso, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica.

La mancanza dell'attestazione energetica non va a pregiudicare la validità dell'atto, ma fa scattare la sanzione di mancata allegazione, che comporta non la nullità del contratto, ma l'erogazione di una sanzione amministrativa che va da tremila a diciottomila euro, che le parti devono pagare in solido (stessa sanzione è prevista in caso di omessa dichiarazione nel contratto)

Chi redige l'attestato di prestazione energetica?

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Secondo il D,P.R. n.75/2013 il soggetto incaricato di compilare l'APE è un certificatore energetico (la cui formazione e accredito professionale sono garantite dalle Regioni).

Nello specifico il certificatore energetico (geometra, architetto, perito industriale) è un tecnico abilitato a progettare sia edifici che impianti.

L'attestato può essere rilasciato dal tecnico solo dopo aver effettuato un sopralluogo che è obbligatorio per legge.


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                                                                                                                                           Chiara Ruggiero.

Scarica pdf Studio notariato 657/2013

Foto: 123rf.com
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