Per la Cassazione, integra il reato di stalking anche la persecuzione telematica messa in atto ai danni dell'ex con post e messaggi Facebook e WhatsApp

Divieto di avvicinamento alla vittima di stalking

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Con la sentenza n. 28571/2020 (sotto allegata) la Cassazione precisa che anche la persecuzione telematica, messa in atto con post e messaggi su Facebook e Whatsapp offre al giudice un quadro indiziario grave dei reati contestati. Queste le affermazioni degli Ermellini all'esito di un procedimento nel corso del quale il Tribunale della libertà, in accoglimento del ricorso del P.M, ha applicato all'indagata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa vittima del reato di atti persecutori e di lesioni personali.

Assenza di gravi indizi e di esigenze cautelari

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Il difensore dell'indagata però, contesta la decisione e ricorre in Cassazione, rilevando l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'assenza delle esigenze cautelari, che non sono né concrete né attuali perché non è certo e neppure altamente probabile che si verificherà l'occasione del delitto.

E' stalking anche la persecuzione telematica dell'ex

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La Corte di Cassazione però non si fa convincere dai motivi sollevati dalla difesa, che ritiene generici, tanto che dichiara il ricorso inammissibile.

Quanto infatti alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la Corte ha modo di ricordare che l'ordinanza del Tribunale richiama le denunce di due persone offese, i riscontri alle loro affermazioni nei messaggi e nei post di Facebook e Whatsapp e le dichiarazioni dei testimoni, dai quali emerge una vera e propria "persecuzione telematica" messa in atto dall'indagata ai danni dell'ex e della figlia di quest'ultimo, vittime altresì di di pedinamenti, inseguimenti con l'auto (con un tentativo di speronamento ai danni della ragazza e un'aggressione fisica ai danni dell'uomo).

Per quanto riguarda poi le esigenze cautelari, la Cassazione chiarisce che "Il codice continua a distinguere tra -esigenze cautelari- e - eccezionali esigenze cautelari -, a dimostrazione che l'attualità non è nell'immediatezza", il requisito dell'attualità non può essere equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un altro reato (o di fuga o di inquinamento probatorio), ma sta invece ad indicare la continuità del periculum in mora libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare."

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Foto: 123rf.com
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