Per la Cassazione, la compagnia assicurativa deve rifondere al proprio cliente anche le spese sostenute per l'avvocato per resistere in giudizio

Istanza di manleva nei confronti della compagnia

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L'ordinanza n. 18076/2020 (sotto allegata) della Cassazione stabilisce che l'assicurazione deve rifondere al cliente anche le spese da questo sostenute per resistere in giudizio e pagare il proprio avvocato. I costi possono sforare i limiti del massimale, ma devono rispettare i limiti previsti dal codice civile.

Principio sancito al termine di una vicenda processuale che ha inizio con l'accoglimento da parte del Tribunale della richiesta risarcitoria avanzata dall'attore, relativa a danni da infiltrazioni.

Il giudice condanna infatti il proprietario dell'immobile soprastante e il condominio a pagare in favore del danneggiato la somma di 13.639 euro e in solido le spese di lite e la c.t.u., dichiarando prescritta la domanda di manleva che il proprietario del piano soprastante ha sollevato nei confronti della propria compagnia assicurativa.

La Corte d'Appello adita invece ridetermina in aumento l'importo del risarcimento e accoglie la domanda con cui il proprietario del piano soprastante aveva chiesto la manleva, escludendone la prescrizione e condannando quindi la compagnia a pagare tutte le somme disposte a favore del danneggiato dalla sentenza appellata a quella d'appello, comprese quelle della Ctu e del giudizio.

L'assicurazione deve pagare anche gli esborsi e le spese professionali

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Ricorre in Cassazione l'assicurato, denunciando con il primo motivo, l'omessa regolamentazione relativa agli esborsi e ai compensi professionali. Il giudice di secondo grado ha infatti condannato l'assicuratore a pagare le spese di soccombenza, ma non quelle di resistenza.

Con il secondo invece afferma che la mancata condanna dell'assicurazione a rifondere le spese e le competenze professionali in favore dell'assicurato è ingiusta perché viola il principio ricavabile dall'art 91 c.p.p, il quale sancisce che "la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione."

L'assicurazione deve al cliente anche le spese di resistenza per pagare l'avvocato

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La Cassazione con l'ordinanza n. 18076/2020 accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e rinvia alla Corte d'Appello in diversa composizione, a cui domanda di provvedere anche sulle spese di legittimità.

Nella motivazione la Cassazione ricorda prima di tutto che un assicurato contro la responsabilità civile, se commette un illecito da cui insorge una lite giudiziaria può andare incontro a tre tipi di spese processuali: di soccombenza, di resistenza e di chiamata in causa.

In relazione alle spese di soccombenza l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore nei limiti del massimale. Le spese di resistenza rientrano nelle spese di salvataggio perché sostenute nell'interesse comune di assicurato e assicuratore e possono anche sforare il limite del massimale. Quelle di chiamata in causa invece non sono né di salvataggio né spese processuali comuni.

Nel caso di specie la Corte d'Appello ha condannato la Compagnia a rifondere all'assicurato solo le spese di soccombenza poste a suo carico in favore del danneggiato "dalla sentenza appellata e dalla presente sentenza, ivi comprese le spese di c.t.u e le spese di giudizio."

Non ha invece accordato erroneamente l'assicurato le spese di resistenza, ossia quelle dovute al difensore per contestare le richieste dell'attore, negando un diritto che l'assicurato vanta in virtù dell'art 1374 c.c.

Alla luce delle suddette considerazioni, la Cassazione enuncia pertanto il seguente principio, a cui dovrà attenersi la corte del rinvio: "L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma terzo, cod. civ."

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Scarica pdf Cassazione n. 18076-2020

Foto: 123rf.com
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