L'assicuratore sopporta le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del danneggiato

Avv. Paolo Accoti - La compagnia di assicurazioni, oltre a tenere indenne il proprio assicurato dalle spese processuali che lo stesso è stato condannato a versare in favore del danneggiato - nei limiti previsti dal massimale di polizza -, deve altresì rifonderlo delle spese da questo sostenute per la propria difesa tecnica nel giudizio intentato dal medesimo danneggiato, e ciò anche oltre il massimale, ma pur sempre nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse (art. 1917, comma III, Cc).

Questo il principio espresso nell'ordinanza n. 10595, della Corte di Cassazione, III Sezione Civile, relatore dott. M. Rossetti, depositata in data 4 Maggio 2018.

La vicenda giudiziaria

La società di gestione di una clinica privata conveniva in giudizio il proprio assicuratore assumendo che un paziente della clinica, in conseguenza di un intervento chirurgico mal riuscito, aveva citato in giudizio il medico chirurgo, nonché la società proprietaria della struttura sanitaria, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.

Che la proprietà della struttura sanitaria, costituendosi in giudizio, chiamava in causa proprio la società che gestiva la clinica privata, assumendo appunto di essere solo la mera proprietaria della struttura, siccome concessa in locazione.

Concludeva, pertanto, qualora fossero state accolte le pretese del paziente danneggiato, di condannare il proprio assicuratore a tenerla indenne da tutte le spese che, in dipendenza del giudizio, sarebbe stata costretta a sborsare.

Disposta la riunione dei predetti giudizi, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda del danneggiato e, nondimeno, condannava la compagnia di assicurazioni a tenere indenne la società di gestione della casa di cura dalle pretese della proprietaria del struttura sanitaria.

La Corte d'Appello di Napoli, sul gravame proposto dal danneggiato, in parziale riforma della sentenza di primo grado incrementava le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, con condanna - tra l'altro - dell'assicuratore a tenere indenne la società di gestione della clinica dalle somme che spettavano al danneggiato per le spese processuali dallo stesso sostenute.

Propone ricorso per cassazione la società responsabile della clinica privata, eccependo la violazione dell'articolo 1917, comma terzo, Cc., per l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'omettere la condanna dell'assicuratore alla rifusione delle spese processuali da essa sostenute per il giudizio.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

Premette il Giudice di legittimità che, in caso di illecito con conseguente lite giudiziaria, l'assicurato potrebbe sostenere tre diversi tipi di spese processuali: <<(a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice; (b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea; (c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.>>.

Le spese conseguenti alla soccombenza processuale sono conseguenza diretta del fatto illecito commesso dall'assicurato, pertanto, devono essere rimborsate dall'assicuratore nei limiti del massimale di polizza.

Le spese per la difesa in giudizio dell'assicurato, pur non essendo conseguenza del fatto illecito rientrano, tuttavia, nelle <<spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore>>, pertanto, devono essere comunque rimborsate, anche oltre il limite del massimale ma, comunque, nei limiti del quarto della somma assicurata. Nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'art. 1917, co. III, Cc.

Infine, le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, da ritenersi comuni spese processuali, risultano disciplinate dagli artt. 91 e 92 Cpc, con tutte le conseguenze ivi disposte in relazione alla condanna alle spese.

Nello specifico, la Corte d'Appello ha correttamente condannato l'assicuratore a rifondere alla società responsabile della clinica privata le spese di soccombenza, nonché, altrettanto correttamente, ha stabilito la compensazione integrale delle spese di lite tra l'assicurato e l'assicuratore, siccome <<statuizione non sindacabile in questa sede, posto che la compensazione delle spese costituisce una facoltà del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità quando, come nella specie, il giudice di merito abbia dato conto delle circostanze di fatto prese in considerazione ai fini della compensazione delle spese>>.

Tuttavia, non ha riconosciuto all'assicurato il ristoro delle spese di resistenza, vale a dire quelle sostenute per remunerare il proprio avvocato per difenderlo nel giudizio al fine di confutare la domanda attorea, così <<ha effettivamente violato l'art. 1917, comma terzo, c.c., in quanto ha negato all'assicurato un diritto che costituisce un effetto naturale, ex art. 1374 c.c., del contratto di assicurazione della responsabilità civile.>>.

La massima

In conclusione, la Corte di Cassazione nell'accogliere il ricorso e cassare la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, la quale dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, enuncia il principio di diritto al quale la stessa dovrà attenersi, statuendo che <<L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma terzo, c.c.>>.

Cass. civ. Sez. III, 04.05.2018, n. 10595
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