Il Tribunale di Palermo riconosce il diritto d'abitazione al coniuge superstite che si acquisisce ex lege all'apertura della successione sia necessaria che legittima

Diritto di abitazione al coniuge superstite

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Il diritto di abitazione riconosciuto al coniuge superstite sulla casa coniugale si acquisisce automaticamente all'apertura della successione, dunque in pendenza della chiamata all'eredità. Pertanto, tale diritto non è subordinato alla qualità di erede, con la conseguenza che anche il coniuge superstite, mero chiamato all'eredità, che ancora non abbia deciso se accettare o rinunciare all'eredità, vanta il diritto di abitazione ed uso ai sensi dell'art. 540 del codice civile.

Inoltre, tale diritto spetta al coniuge superstite non solo nei casi di successione necessaria, ma anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli articoli 581 e 582 c.c., nel rispetto della volontà del legislatore di dare tutela, sul piano patrimoniale e sul piano etico e sentimentale, al coniuge superstite, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona.

Lo ha rammentato il Tribunale di Palermo, seconda sezione civile, nella sentenza n. 2315/2020 (sotto allegata) pronunciandosi a favore del marito della defunta, assistito dagli avvocati Sandro Di Carlo e Giancarlo Pellegrino.

A questi, la moglie aveva lasciato in eredità un terreno "in sostituzione della legittima" e, nel medesimo testamento olografo

, aveva nominato eredi universali le sue sorelle che dunque avevano ereditato la piena proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale e di proprietà della de cuius, assieme al relativo box auto.

La vicenda giudiziaria muove dall'iniziativa degli attuali proprietari dell'immobile, a cui il bene era stato donato dalle sorelle della defunta, che chiedono l'immediato rilascio dell'appartamento ritenuto occupato "sine titulo", mentre il marito della signora chiede in via riconvenzionale che sia accertato e dichiarato il suo diritto di abitazione e uso ex art. 540 c.c. sulla casa coniugale.

La tesi attorea muove dal presupposto secondo il quale, nel legare il marito al terreno "in sostituzione della legittima", la de cuius avrebbe voluto espressamente escluderlo dal novero degli eredi e dunque, in assenza di tale qualità, a questi non sarebbe spettato alcun diritto di abitazione sulla casa coniugale.

Institutio ex re certa

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Una tesi che viene disattesa dal Tribunale che nel caso in esame ritiene non si rinvenga alcun riferimento all'istituto del legato, avendo la de cuius ha assegnato al marito un singolo bene come quota del patrimonio (corrispondente alla legittima) ad esso devoluta.

L'attribuzione dello specifico bene come quota di legittima andrebbe dunque inquadrata nell'institutio ex re certa ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.c. a tenore del quale: "L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio".

A seguito di attenta lettura della disposizione testamentaria, il giudicante ritiene che la signora abbia considerato e quantificato il terreno (lasciato al marito) in relazione all'intero asse ereditario, qualificandolo, appunto, come bene dovuto per assicurare la quota di legittima e che, pertanto, il detto terreno sia stato assegnato come quota del patrimonio relitto.

Non si tratterebbe, dunque, di un singolo bene assegnato "sic et simpliciter", che configurerebbe un legato, bensì di un bene assegnato come quota del patrimonio dovuta al coniuge. L'institutio ex re certa determina dunque una successione a titolo universale in capo a chi la riceve, con la conseguenza che il marito ha rivestito la qualità di erede nella successione della moglie.

Il G.O., facendo pedissequa applicazione dell'art. 540 c.c., conclude sulla spettanza, in capo al vedovo, del diritto di abitazione sulla casa familiare di cui la moglie era proprietaria ancor prima di contrarre matrimonio e ove i coniugi avevano poi stabilito la propria residenza dopo il matrimonio. Viene dunque respinta la domanda di rilascio dell'immobile avanzata dagli attori.

Coniuge superstite: diritto di abitazione anche in caso di successione legittima

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La sentenza effettua una disamina anche sul diritto di abitazione che, come affermato da giurisprudenza pressoché unanime, si acquisisce automaticamente "ex lege", in favore del coniuge superstite, all'apertura della successione e dunque in pendenza della chiamata all'eredità.

Si tratta, dunque, di un diritto che non è subordinato alla qualità di erede (che si acquisisce solo dopo aver accettato la stessa eredità), con la conseguenza vanta tale diritto di abitazione ed uso ex art. 540 c.c. anche il coniuge superstite, mero chiamato all'eredità che ancora non abbia deciso se accettare o rinunciare.

Sul punto si richiama il dictum delle Sezioni Unite di Cassazione (cfr. sent. n. 4847/2013, ripresa da Cass. n. 2754/2018) secondo cui "i diritti di abitazione sull'appartamento e di uso sui mobili che lo corredano, espressamente previsti dall'art. 540, co. 2, c.c., spettano al coniuge superstite non solo nei casi di successione necessaria, ma anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli articoli 581 e 582 c.c.".

Pertanto, conclude il Tribunale, anche qualora il marito avesse ricevuto un legato in sostituzione di legittima, il solo fatto di essere il coniuge superstite avrebbe determinato la costituzione in capo allo stesso del diritto di abitazione e uso ex art. 540 del codice civile.

Ciò in quanto il diritto di abitazione, oltre a non esser subordinato alla qualità di erede, non ha alcuna funzione di tutela della legittima essendo la sua ratio quella di "realizzare, anche nella materia successoria, una nuova concezione della famiglia tendente ad una completa parificazione dei coniugi non solo sul piano patrimoniale (mediante l'introduzione del regime imperniato sulla comunione legale), ma anche sotto quello etico e sentimentale, sul presupposto che la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona".

Pertinenze, trascrizione e quote condominiali

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Il Tribunale di Palermo ribadisce, infine, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze e ciò si ricava implicitamente dalla definizione di pertinenza contenuta nell'art. 817 del codice civile.

Ancora, il diritto di abitazione non è soggetto a trascrizione, come conferma granitica giurisprudenza, con la conseguenza che non potrà porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall'ereditando, e i diritti spettanti agli aventi causa dall'erede (cfr. Cass. 6625/2012).

Per quanto riguarda le quote condominiali, infine, il giudicante precisa che per le sole quote successive al decesso sarà responsabile l'eventuale coniuge rimasto in vita, in quanto titolare del cosiddetto diritto di abitazione.

Si ringraziano gli Avv.ti Sandro Di Carlo e Giancarlo Pellegrino per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Tribunale di Palermo sentenza n. 2315/2020

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