Il Giudice di Pace di Firenze rammenta la necessità che gli autovelox siano omologati e come spetti alla P.A. la prova sul punto, dovendo essa dimostrare la legittimità della pretesa sanzionatoria

Autovelox, omologazione e onere della prova

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Anche pochi km/h oltre i limiti di velocità possono costare una salata sanzione. Tuttavia, spesso sono proprio gli autovelox che "pizzicano" gli automobilisti a una velocità superiore a quella consentita su quel tratto di strada a non essere regola. I controlli, infatti, non possono certo far venire meno il rispetto delle garanzie previste dalla legge per i conducenti.

Infatti, come stabilisce l'art. 142 del Codice della Strada, "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati".

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Una procedura, quella di omologazione, che più volte la giurisprudenza ha sottolineato essere diversa da quella della semplice approvazione. In particolare, si ritiene che dal combinato disposto degli artt. 45 e 142, comma 6, CdS, nonché degli art. 192 e 345 Reg. CdS, si desuma come le apparecchiature di rilevamento della velocità debbano essere sottoposte a procedura di omologazione disciplinata dall'art. 192 CdS e che ogni diversa procedura adottata difformemente allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura debba ritenersi illegittimo in quanto inidoneo a conferire certezza ai rilevamenti.

E per quanto riguarda la prova che l'apparecchiatura atta all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione sia stata preventivamente sottoposta alla prescritta e aggiornata omologazione (nonché alla indispensabile verifica periodica di funzionamento), la Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 11869/2020) rammenta trattasi di un onere che grava sulla sulla Pubblica Amministrazione poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.

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La P.A. deve provare la sussistenza della pretesa sanzionatoria

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Si tratta di conclusioni a cui la giurisprudenza di merito si sta conformando in sempre più pronunce, come dimostra la recente sentenza

n. 1309/2020 (sotto allegata) depositata dal Giudice di Pace di Firenze il 9 luglio 2020 che ha accolto il ricorso di una conducente assistita dai tecnici di ZTLMilano.it.

La signora propone opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione della prefettura che aveva respinto il suo ricorso contro il verbale di accertamento emesso dalla Polizia Provinciale a seguito della violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada.

Nel ricorso, tra le altre cose, l'opponente lamenta mancanza di omologazione dell'apparecchio autovelox con cui era stata rilevata la violazione summenzionata. Tuttavia, nonostante la Prefettura di Firenze si fosse costituita, il magistrato onorario evidenzia come non sia stata data prova dall'amministrazione circa la legittimità dell'accertamento.

Onere della prova rigoroso per la P.A.

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Come si legge nel provvedimento,"la pubblica amministrazione è tenuta a provare rigorosamente, ai sensi dell'art. 2697, 1° comma, c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e quindi la sussistenza della propria pretesa sanzionatoria".

Nel caso di specie, a fronte di specifiche contestazioni, la Prefettura di Firenze ha omesso di depositare sia il certificato di omologazione dell'apparecchio, sia la documentazione dalla quale risultava la corretta presegnalazione dell'autovelox.

Non essendovi prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, il giudicante accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione. Nella specie, è proprio la P.A. (ovvero la Prefettura), inoltre, che dovrà accollarsi le spese e rimborsare alla ricorrente la somma spesa per il pagamento del contributo unificato.


Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace di Firenze sentenza n. 1309/2020

Foto: 123rf.com
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