La Cassazione torna a pronunciarsi sul dies a quo ai fini del computo della prescrizione in materia contributiva. Il termine decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento

Prescrizione in materia previdenziale

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In materia previdenziale, il termine di prescrizione per i contributi dovuti alla Gestione Separata INPS non decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuata dal titolare della posizione assicurativa, bensì dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi. Ciò in quanto la dichiarazione dei redditi non costituisce presupposto del credito contributivo.

Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 13049/2020 (sotto allegata) respingendo il ricorso dell'INPS contro un'avvocatessa che aveva contestato la nota dell'Istituto che pretendeva un pagamento a titolo di contribuzione per la Gestione Separata.

Il giudice di prime cure, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla professionista, dichiarava estinto il credito contributivo. Decisione confermata in Corte d'Appello stante l'applicazione, in materia previdenziale, del principio sancito dall'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Nel caso di specie, secondo la Corte territoriale, il termine per il pagamento dei contributi era il 18 giugno 2007, stante il richiamo della disciplina ai termini previsti per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto, al momento in cui l'avvocatessa aveva ricevuto la nota dell'Inps (19 giugno 2012) doveva ritenersi decorso il termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 per i contributi in materia previdenziale.

Contributi previdenziali: da quando decorre il termine di prescrizione?

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La decisione trova ennesima conferma in Cassazione, nonostante le doglianze sollevate dall'INPS e gli orientamenti non sempre univoci sulla tematica del dies a quo ai fini del computo della prescrizione in materia contributiva.

Gli Ermellini ritengono di sposare l'orientamento a norma del quale, "in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo" (cfr. Cass. n. 27950/2018, conforme Cass. n. 19403/2019).


Per approfondimenti Prescrizione crediti previdenziali: da quando decorre?


Sul punto, rammenta la Suprema Corte, è stato affermato che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. n. 13463/2017).

Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, si legge nell'ordinanza, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui è dovuta la corrispondente contribuzione, e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa.

Esigibilità del credito e intervento dichiarazione dei redditi

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Tale conclusione viene ritenuta conforme al principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (art. 55 r.d.l. 1827/1935), valendo la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, del d.lgs. n. 241/1997 secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".

Pertanto, soggiunge il Collegio, tra il momento di esigibilità del credito e il successivo momento in cui interviene la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, si determina una "difficoltà di mero fatto" rispetto all'accertamento dei diritti contributivi, il cui elemento costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.

Accertato il maturarsi del termine prescrizionale di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995 per i contributi in materia previdenziale (decorso tra il 18 giugno 2007, termine per il pagamento dei contributi e il 19 giugno 2012, momento della ricezione della nota dell'Inps), il ricorso dell'INPS va rigettato.

Tuttavia, stante l'alternarsi di orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla questione (cfr. Cass. 7836/2016), le spese tra le parti vengono compensate, ma l'INPS viene condannato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento da parte dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.


Si ringrazia l'Avv. Lorenzo Zampaglione per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Cassazione Civile, ordinanza n. 13049/2020

Foto: 123rf.com
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