Per la Cassazione, i contributi integrativi e di maternità versati dagli avvocati non sono rimborsabili perché perseguono una finalità solidaristica

Rimborso contributi anni di iscrizione all'albo

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Con la sentenza n. 14883/2020 (sotto allegata) la Cassazione sancisce che, nel caso in cui un avvocato si cancella dalla cassa per assenza di continuità professionale ha diritto ad ottenere il rimborso dei contributi soggettivi non dovuti, ma non di quelli integrativi e di maternità, stante la loro natura solidaristica.

Il giudice di primo grado accoglie l'opposizione alla cartella esattoriale relativa ai contributi 2008 di un avvocato e condanna Cassa Forense a restituire all'opponente 3503,20 euro per le somme non dovute che si riferiscono al triennio 2005/2007, oltre interessi. Versamento divenuto indebito, cioè non dovuto, dopo il provvedimento del 4 febbraio 2008 con cui è avvenuta la cancellazione del professionista dalla Cassa per mancata continuità dell'attività professionale. Cancellazione richiesta dal professionista perché nel triennio suddetto ha percepito un reddito inferiore alla soglia minima richiesta.

La Corte d'Appello conferma la decisione del giudice di prime cure in quanto, effettuata la revisione degli iscritti per verificare la continuità dell'attività professionale svolta, Cassa Forense ha l'obbligo di restituire i contributi versati relativi agli anni in cui l'iscrizione all'albo è dichiarata inefficace.

Il rimborso deve essere riconosciuto sia in riferimento ai contributi soggettivi che a quella integrativa, perché dal tenore dell'art. 3 della legge n. 319/1975 non è possibile cogliere alcuna differenza. La disposizione infatti così dispone: "La giunta esecutiva della cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata. Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci."

Rimborsabili i contributi integrativi e di maternità?

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Cassa Forense però, soccombente in entrambi i gradi di merito, non desiste e ricorre in Cassazione. Con il primo e unico motivo lamenta come la Corte d'Appello abbia ritenuto rimborsabili al professionista anche i contributi integrativi e di maternità.

Contributi integrativi e di maternità non restituiti data natura solidaristica

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Per la Cassazione, che decide con sentenza n. 14883/2020 (sotto allegata) il ricorso di Cassa Forense è fondato e merita di essere accolto.

Per gli Ermellini è necessario prima di tutto verificare l'ampiezza dell'art. 3 della legge n. 319/1975 per vedere se la disposizione, quando fa riferimento al rimborso dei contributi, fa riferimento anche a quelli integrativi versati in base a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 576/1980.

La Corte in passato si è già espressa su una questione similare, anche se in relazione alla mancata maturazione del diritto alla pensione. In questo caso la Corte era giunta alla conclusione che il rimborso riguardava solo i contributi soggettivi, non quelli integrativi, stante la loro natura solidaristica.

Principio a cui la Corte vuole dare continuità in base a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 576/1980 il quale dispone che: " (...) tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore (comprese le associazioni e le società di professionisti) nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'Iva e versarne alla cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo. Gli iscritti alla cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso. Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione. Salvo quanto disposto dall'articolo 13, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento. Il contributo integrativo non e' soggetto all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale."

Norma da cui si evince che il contributo integrativo è strettamente legato all'iscrizione all'albo e alla prestazione professionale che l'avvocato rende al cliente, tanto che può ripeterlo nei confronti di quest'ultimo. Ora, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 319/1975 emerge che, se è possibile esonerare i nuovi iscritti alla cassa per i primi tre anni e chi svolge funzioni istituzionali dalla prova della verifica della continuità, è indubbio che l'attività professionale deve essere svolta legittimamente in virtù dell'iscrizione all'Albo.

Il contributo integrativo quindi non viene percepito indebitamente dalla Cassa durante il periodo di iscrizione all'albo. Ne consegue che non può trovare applicazione l'art. 2033 c.c. che disciplina la ripetizione dell'indebito. Ulteriori conferme a questa conclusione sono rinvenibili nell'art. 22 della legge 576/1980, che prevede, per coloro che non hanno maturato i requisiti per la pensione, il diritto di ottenere la restituzione dei contributi soggettivi di cui all'art. 10 e di quelli minimi percentuali previsti dalla disciplina precedente, ma non di quelli integrativi.

Occorre inoltre chiarire che la previdenza forense ha natura solidaristica. La restituzione di un contributo versato per tale finalità ne svilirebbe la natura, perché non viene meno con la cancellazione dall'albo. Stesse conclusioni per il contributo di maternità.

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