In base agli artt. 48 e ss. del codice civile, dopo due anni dalla scomparsa di una persona può esserne dichiarata l'assenza su richiesta degli interessati

Cos'è l'assenza

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L'assenza è la condizione che riguarda una persona che sia scomparsa da almeno due anni dal suo domicilio o dalla sua residenza.

Il nostro ordinamento conferisce rilevanza a tale situazione giuridica in ossequio ai principi di certezza del diritto. La scomparsa di una persona, infatti, ingenera incertezza riguardo ai rapporti giuridici che ad essa fanno capo.

Se la scomparsa si prolunga per un certo periodo di tempo, pertanto, sono previsti dei rimedi giuridici, come la dichiarazione di assenza (a distanza di due anni dalla scomparsa) o la dichiarazione di morte presunta (dopo dieci anni dalla scomparsa), che consentono di regolare tali rapporti giuridici.

La scomparsa

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Presupposto della dichiarazione di assenza di una persona è la sua scomparsa.

Ai sensi dell'art. 48 del codice civile, la scomparsa si verifica quando non si hanno più notizie di un soggetto allontanatosi dal suo domicilio o residenza.

In tal caso, gli interessati possono richiedere al tribunale la nomina di un curatore e l'adozione dei provvedimenti opportuni alla conservazione del patrimonio dello scomparso.

Dichiarazione di assenza

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Come anticipato, se la scomparsa si protrae per almeno due anni, è possibile chiedere al tribunale di dichiarare con sentenza l'assenza della persona scomparsa (art. 49 c.c.).

Tale richiesta può essere avanzata:

  • dai presunti successori legittimi
  • da chiunque abbia ragionevole convinzione di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla sua morte

Conseguenze della dichiarazione di assenza

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Immissione temporanea nel possesso dei beni

Diversamente dalla scomparsa, che rappresenta una mera situazione di fatto, alla condizione giuridica dell'assenza sono ricollegate rilevanti conseguenze.

Innanzitutto, come dispone l'art. 50 c.c., è possibile richiedere l'apertura del testamento dell'assente, se esistente, su richiesta degli interessati o del Pubblico ministero.

In ogni caso, gli eredi testamentari o legittimi hanno facoltà di chiedere l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente.

Tale immissione deve essere necessariamente preceduta dall'inventario dei beni dell'assente (art. 52) e consente ai beneficiari di:

  • amministrare tali beni
  • rappresentare l'assente in giudizio
  • godere delle rendite spettanti

Va notato che tale potere non corrisponde alla titolarità effettiva dei beni e si differenzia, quindi, da quanto accade in conseguenza della dichiarazione di morte presunta; quest'ultima, infatti, consente agli aventi diritto di disporre liberamente dei beni.

Al riguardo, l'art. 54 chiarisce espressamente che chi è stato immesso nel possesso temporaneo dei beni non può alienarli, né ipotecarli o sottoporli a pegno, a meno che ciò non si riveli necessario e il tribunale conceda apposita autorizzazione al riguardo.

Assegno alimentare

In base all'art. 51, inoltre, il coniuge dell'assente può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare, il cui importo va determinato in base alle condizioni della famiglia e all'entità del patrimonio dell'assente.

Esonero dall'adempimento

Infine, altra importante conseguenza della dichiarazione di assenza è il temporaneo esonero dall'adempimento a favore di coloro che sarebbero liberati dalle obbligazioni nei confronti dell'assente per effetto della sua morte (art. 50, quarto comma).

In proposito, in tema di rendite vitalizie, è stato evidenziato che tale esonero opera solo in caso di assenza e non di scomparsa, poiché in quest'ultimo caso non si verifica la sospensione delle obbligazioni assunte da terzi nei confronti dello scomparso (cfr. Cass. civ. n. 1253/05).

Cessazione degli effetti della dichiarazione di assenza

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Gli effetti della dichiarazione di assenza cessano nel caso in cui l'assente ritorni oppure quando venga fornita prova della sua esistenza in vita.

Di conseguenza, chi era stato immesso nel possesso temporaneo dei beni è tenuto a restituirli (art. 56).

Se invece sopraggiunge la prova della morte dell'assente, si apre la successione a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.


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