Capo I - Dell'assenza
Art. 48
Curatore dello scomparso
Quando una persona non comparisce nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.
Art. 49
Dichiarazione di assenza
Quando sono trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente secondo l'articolo precedente che ne sia dichiarata l'assenza.
Possono domandare la dichiarazione di assenza anche il pubblico ministero e le persone menzionate nell'articolo precedente.
Art. 50
Immissione temporanea nel possesso dei beni
I possessori temporanei dei beni devono dare cauzione, salvo che il tribunale, avuto riguardo alla loro qualità e al credito di cui godono, li esoneri in tutto o in parte da tale obbligo.
I possessori temporanei dei beni rappresentano l'assente in giudizio.
Art. 51
Obblighi e diritti degli immessi nel possesso temporaneo
Il coniuge, oltre all'usufrutto a lui spettante a norma degli articoli 581 e 582, assume l'amministrazione e consegue l'esercizio di tutti i diritti spettanti all'assente.
Gli altri immessi nel possesso temporaneo dei beni conseguono soltanto il godimento libero delle rendite nella misura di due terzi, rimanendo riservata all'assente l'altra terza parte delle rendite insieme ai beni capitali.
Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale, il quale, nel caso di alienazione, determina l'uso delle somme ricavate.
Art. 52
Godimento dei beni a favore dei soggetti indicati dall'assente
Quando l'assente ha lasciato figli minori o altri discendenti minori soggetti all'autorità parentale ovvero un coniuge, i soggetti da lui indicati godono dei beni, nella misura della metà del reddito eccedente quello riservato alle suindicate persone a norma del primo comma dell'articolo precedente.
Art. 53
Assegno alimentare
Il tribunale può assegnare ai parenti, agli affini e al coniuge dell'assente che fossero già a suo carico o che avessero diritto agli alimenti, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.
Questo assegno può, col variare delle circostanze, essere aumentato o ridotto.
Art. 54
Godimento di beni condizionato all'esistenza della persona
Il godimento dei beni che spetterebbero all'assente e che sono subordinati alla condizione che egli esista, compete alle persone a favore delle quali sarebbe devoluto il diritto mancando la condizione, salvo il diritto di rappresentanza e l'obbligo di dare cauzione a norma dell'articolo 50.
Art. 55
Azioni e ragioni competenti all'assente
L'azione per il conseguimento dei diritti derivanti da obbligazioni che sarebbero maturate a favore dell'assente è sospesa fino a che dura l'assenza.
Art. 56
Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza
Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata la sua esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'articolo 48.
I possessori temporanei dei beni devono restituirli; tuttavia l'assente non può pretendere che la sola parte delle rendite riservata a suo favore.
Art. 57
Prova della morte dell'assente
Se durante il possesso temporaneo viene provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.
Si estinguono gli effetti della dichiarazione di assenza e coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni devono restituirli agli aventi diritto. È salvo tuttavia a loro favore il diritto di conseguire il godimento delle rendite sino al giorno della prova della morte dell'assente.
Capo II - Della dichiarazione di morte presunta
Art. 58
Dichiarazione di morte presunta dell'assente
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente a norma dell'articolo 48, su istanza delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 49 o del pubblico ministero, può dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza dichiarativa della morte presunta può essere pronunciata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.
Può inoltre essere dichiarata la morte presunta quando l'assente è stato fatto prigioniero dal nemico o è stato da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, mancando questo, tre anni dalla cessazione delle ostilità.
La dichiarazione può essere richiesta anche quando non si è promossa la dichiarazione di assenza.
Art. 59
Dichiarazione di morte presunta per infortunio
Quando alcuno è scomparso in seguito a un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio il tribunale competente a norma dell'articolo 48 può, ad istanza delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 49, dichiarare presunta la morte nel giorno a cui risale l'infortunio.
Art. 60
Altri casi di dichiarazione di morte presunta
Oltre che nei casi indicati nei due articoli precedenti, può essere dichiarata la morte presunta nei casi previsti da leggi e regolamenti speciali.
Se alcuno, imbarcato su nave o aeromobile, non è più comparso dopo un mese dall'arrivo della nave o dell'aeromobile al luogo di destinazione o, se la nave o l'aeromobile è perito, dopo un mese dalla data dell'ultima notizia di essi, ne può essere ugualmente dichiarata la morte presunta decorsi due anni dal giorno a cui risalgono gli avvenimenti menzionati.
Art. 61
Condizioni e forme per la dichiarazione di morte presunta
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dagli articoli precedenti non può farsi se non dopo eseguite le opportune ricerche per avere notizie dello scomparso e trascorso il tempo stabilito per la pubblicazione richiesta a norma dell'articolo 727 del codice di procedura civile.
La sentenza dichiarativa è pubblicata nei giornali e trascritta nei registri dello stato civile del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso e, se questo è ignoto, nel registro centrale dello stato civile.
Art. 62
Data della morte
La sentenza che dichiara la morte presunta determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'ipotesi indicata dall'articolo 59 o l'ultimo giorno in cui risalgono le ultime notizie, nel caso preveduto dall'articolo 58.
Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte si presume avvenuta al termine del giorno indicato.
Art. 63
Effetti della dichiarazione di morte presunta
Con la sentenza che dichiara la morte presunta cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, se questa era stata pronunciata.
Coloro ai quali spetta la successione a causa di morte, in forza della sentenza indicata nel comma precedente o i loro eredi e aventi causa possono prendere possesso dei beni a norma dell'articolo 460.
Gli effetti della dichiarazione di morte presunta riguardo al coniuge sono regolati dal capo V del titolo VI di questo libro.
Art. 64
Inventario dei beni
L'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, dichiarato morto presunto, è ordinata dal tribunale ad istanza di chiunque creda avervi interesse o del pubblico ministero.
L'inventario dei beni è formato a cura degli eredi, salvo quanto è disposto dal primo comma dell'articolo 52.
Art. 65
Nuovo matrimonio del coniuge
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Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia)
Art. 66
Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza, essa ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.
Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte per effetto della sentenza dichiarativa, quando il debitore sia tuttora obbligato in forza di altro titolo.
Art. 67
Nullità del nuovo matrimonio
Il nuovo matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.
La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è morto uno dei coniugi.
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Articolo modificato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il riferimento all'art. 65 è ora da intendersi all'art. 117 c.c.
Art. 68
Ritorno del primo coniuge
Nel caso in cui il primo coniuge ritorni o ne sia accertata l'esistenza e sia dichiarata la nullità del secondo matrimonio, il primo matrimonio non ricupera automaticamente efficacia, ma è necessaria una nuova celebrazione.
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Articolo modificato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151
Art. 69
Diritti spettanti alla persona di cui fu dichiarata la morte presunta
Se taluno, dopo che ne fu dichiarata la morte presunta, ritorna o ne è provata l'esistenza al tempo dell'apertura di una successione alla quale sarebbe stato chiamato se fosse stato presente o non ne fosse stata dichiarata la presunta morte, è escluso dalla successione.
Art. 70
Diritti dei figli nati dal matrimonio dichiarato nullo
I figli nati dal matrimonio dichiarato nullo a norma dell'articolo 67 sono considerati, rispetto ai genitori, come figli nati nel matrimonio.
Art. 71
Successione a cui è chiamata una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
Se si apre una successione alla quale è chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, coloro ai quali, in mancanza di essa, sarebbe devoluta la successione possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo dei diritti spettanti alla persona della quale fu dichiarata la morte presunta.
L'ammissione all'esercizio temporaneo deve essere deliberata dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, con decreto da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 72
Garanzie a carico degli ammessi all'esercizio temporaneo dei diritti
Le persone ammesse all'esercizio temporaneo devono dare cauzione, salvo che il tribunale, avuto riguardo alla loro qualità e al credito di cui godono, le esoneri in tutto o in parte da tale obbligo.
Art. 73
Cessazione degli effetti della dichiarazione di morte presunta
Se la persona di cui fu dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza, si applicano le disposizioni della prima parte dell'articolo 66.
Se dopo la sua morte si prova che essa è morta in un tempo diverso da quello indicato nella sentenza dichiarativa di morte presunta, i successori cui spetta l'eredità devono restituirla a norma della prima parte dell'articolo 66.
Le disposizioni indicate nei due commi precedenti non si applicano, salvo diversa volontà espressa o presunta, ai frutti maturati, agli interessi, ai canoni e ad ogni altra prestazione che siasi dovuta soltanto a causa del possesso di buona fede.