- Risarcimento del danno e consulenza tecnica d'ufficio
- Omesso esame della CTU
- Funzione percipiente alla CTU se verte su elementi allegati dalla parte
Risarcimento del danno e consulenza tecnica d'ufficio
In materia di risarcimento del danno, può assegnarsi alla tecnica d'ufficio e alle correlate indagini peritali funzione "percipiente", ma a condizione che essa verta su elementi già allegati dalla parte e che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone". Pertanto, anche qualora la CTU possa costituire essa stessa una fonte oggettiva di provare, le parti dovranno comunque dedurre quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 13736/2020 (sotto allegata) dichiarando inammissibile il ricorso di una donna vittima di un incidente stradale. Nel dettaglio, la ricorrente era stata investita da un'auto pirata mentre attraversava la strada e risarcita a opera del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata dal medico-legale in primo grado aveva stimato nello 0,5% il postumo di invalidità permanente subito dalla danneggiata. Il Tribunale, giudice del gravame, riteneva però di non riconoscere nulla a titolo di danno biologico, ritenendo lo 0,5% percentuale di invalidità permanente che, "ancor prima che non essere prevista in tabella, non ha riscontro sul piano medico legale".
Omesso esame della CTU
La danneggiata, a cui erano stati liquidati appena 140 euro in relazione all'invalidità temporanea parziale al 75% per quattro giorni, ricorre in Cassazione ritenendo che la sentenza impugnata si sia "immotivatamente distaccata dalla quantificazione del danno biologico" operata dalla CTU, in particolare nella stima dello 0,5% del postumo di invalidità permanente.
Gli Ermellini precisano che l'omesso esame della CTU sussiste solo quando la sentenza impugnata manchi di indicare le ragioni per cui abbia ritenuto erronei i rilievi del consulente, "ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici utilizzati per addivenire alla decisione contrastante con essi" (cfr. Cass. n. 13922/2016).
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, avendo il Tribunale argomentato circa la ragioni che hanno condotto a disattendere le risultanze dell'espletata consulenza, in ragione dell'individuazione di una percentuale (0,5%) di invalidità permanente ignota, oltre che al sistema tabellare, alla stessa medicina legale.
Funzione percipiente alla CTU se verte su elementi allegati dalla parte
Inoltre, nonostante la CTU avesse riconosciuto un danno emergente consistente nella necessità di ricorrere a trattamento odontoiatrico per la eliminazione del danno dentario patito, nemmeno il consulente aveva ritenuto di poter quantificare tale danno, a conferma, dunque, dell'assenza di elementi documentali allegati dalla danneggiata che consentissero tale operazione.
In argomento va dunque applicato il principio secondo cui, "in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio e alle correlate indagini peritali funzione percipiente", ma a condizione che "essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone" (cfr. Cass. n. 1190/2015).
Pertanto, anche quando la consulenza "può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova", resta pur sempre "necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti" (cfr. Cass. n. 24620/2007).




