Per la Cassazione chi rompe la promessa di matrimonio deve rifondere all'altra parte le spese e quanto necessario ad adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi assunti

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 10926/2020 (sotto allegata) la Cassazione respinge il ricorso di uno sposo che, dopo avere rotto la promessa di matrimonio ed essere condannato in sede di appello a rifondere alla ex 3000 euro per le spese sostenute in vista delle nozze, ha contestato la tardività dell'azione della promessa sposa e il fatto che la corte abbia imputato a lui la decisione di rompere la promessa. A nulla però sono valse dette lamentele, anche perché il ricorrente ha commesso un errore di procedura e ha tentato di ottenere dalla Corte di legittimità delle valutazioni di merito, inammissibili in detta sede.

Risarcimento danni per rottura promessa di matrimonio

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Una giovane coppia decide di contrarre matrimonio, nonostante la famiglia di lui sia contraria. Il ragazzo per questo ha un ripensamento, ma poiché che la fidanzata è incinta acconsente alle nozze.

I futuri sposi provvedono quindi alle pubblicazioni e a organizzare il ricevimento. Il giovane però ravvisa da parte della sposa solo un interesse economico legato alle nozze per cui a un certo punto, subito dopo le pubblicazioni, decidono di non sposarsi più. La ex fidanzata però cita in giudizio l'ex fidanzato per la rottura della promessa di matrimonio

, ma il Tribunale rigetta le richieste della ragazza, ritenendo non dimostrata la tempestività della domanda nel termine di un anno dalla rottura. La Corte d'Appello invece ribalta la decisione e condanna il giovane a risarcire i danni cagionati alla ex fidanzata a causa della rottura ingiustificata della promessa di matrimonio, quantificando in 3000 euro le spese sostenute dalla ragazza in vista del matrimonio.

Superamento termine dal rifiuto di celebrare le nozze

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Il soccombente decide quindi di ricorrere in Cassazione, lamentando come la domanda risarcitoria sia stata avanzata dalla ex fidanzata dopo il termine annuale previsto dall'art. 81 c.c., che decorre dal rifiuto di celebrare le nozze. Per il giovane inoltre la sentenza

d'Appello ha violato l'art. 2697 c.c. che disciplina l'onere della prova nei seguenti termini: "1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 2. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."

Il ricorrente fa presente poi che la sentenza di secondo grado erra nel ritenere che la risoluzione non sia avvenuta consensualmente, ma sia stata manifestata unilateralmente dal ragazzo ed esplicitata all'esterno solo sei o sette giorni prima della data fissata, tra l'altro senza un giustificato motivo al ripensamento in grado di sottrarlo all'obbligo di rifondere all'altra parte le spese sostenute e di fornire alla stessa i mezzi necessari per adempiere in tutto o in parte alle obbligazioni assunte in vista del futuro matrimonio.

Lo sposo che rompe la promessa di matrimonio deve pagare i danni

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La Cassazione, pur ritenendo fondate le osservazioni del relatore sulla inammissibilità del ricorso avanzato, perché finalizzato a ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità, dichiara il ricorso improcedibile, così motivando la sua decisione.

Prima di tutto la Corte ritiene il ricorso improcedibile per assenza della asseverazione autografa di conformità all'originale della notifica del ricorso avvenuta in modalità telematica.

Per quanto riguarda invece gli altri punti del ricorso la Cassazione afferma che per quanto riguarda l'aspetto della prescrizione dei termini dell'azione, il ricorrente contesta l'accertamento in fatto relativo alla rottura del matrimonio, che a suo dire risale a 20 giorni prima delle nozze, con conseguente intempestività della domanda proposta dalla ex fidanzata nel termine annuale previsto dall'art 81 c.c. Accertamento che però il ricorrente contesta inammissibilmente.

Per quanto riguarda invece la contestazione dell'importo riconosciuto dalla Corte d'Appello alla ex fidanzata e che il ricorrente ritiene eccessivo, la Cassazione precisa che non è sua competenza quantificare i danni o gli indennizzi di causa, a fronte dell'introduzione di dati e circostanze che non sono state riportate nella sentenza d'appello.

Il ricorrente non critica infatti passi precisi della motivazione, ma ripropone una costruzione diversa dei fatti, avanzando censure inammissibili in sede di legittimità e non pertinenti con la motivazione della sentenza impugnata e la decisione finale, che alla fine lo condanna, tra l'altro, a una pena ben inferiore a quella richiesta inizialmente dalla ex.

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