Promessa di matrimonio: Cassazione, è lecito il ripensamento ma vanno risarciti i danni
Avv. Roberto Cataldi |

Promessa di matrimonio: Cassazione, è lecito il ripensamento ma vanno risarciti i danni

Chi non maniente la promessa di matrimonio deve risarcire i danni alla parte ripudiata. Lo ricorda la Corte di Cassazione precisando però che "lo scioglimento di una promessa di matrimonio" è una 'espressione del diritto fondamentale della liberta' di contrarre matrimonio con la conseguenza che il recesso, anche senza giustificato motivo, non potra' mai considerarsi condotta antigiuridica'. Ciò non toglie che il "ripensamento", quando avviene senza un giusto motivo, possa avere delle conseguenze sul piano del risarcimento del danno alla parte che è stata rifiutata. La Corte (sentenza 9052/2010 della terza sezione civile) richiama inanzitutto il contenuto dell'art. 81 del codice civile che testualmente dispone: "La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente [...] obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa...". Tale norma spiega Piazza Cavour prevede 'una particolare forma di riparazione riconosciuta al di fuori di un presupposto di illiceita', essendo ricollegata direttamente dalla legge alla rottura della promessa di matrimonio 'senza giusto motivo''. In sostanza 'la promessa di matrimonio obbliga il promettente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte'.

Altre informazioni su questa sentenza

Il caso esaminato dalla corte riguarda un matrimonio mai celebrato di una coppia di Roma. Le nozze sono saltate appunto per un ripensamento. E il risarcimento? Ben 12mila euro in base a quanto stabilito dalla Corte d'Appello della Capitale. In Cassazione la parte danneggiata ha evidenziato che il giudice di merito aveva riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni per l'inadempimento della promessa di matrimonio la sola spesa per l'acquisto delle bomboniere, escludendo le ulteriori somme messe fuori per l'acquisto di mobili, per le cure mediche affrontate e per altre spese in vista delle nozze. La Corte ha respinto le richieste e, tra le altre cose, ha evidenziato che ''correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto che l'onere della prova dell'esistenza di un giusto motivo'' per le nozze saltate ''incombesse sul recedente''.


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