Il delitto di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 c.p. punisce chiunque aiuta ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato

Il reato di favoreggiamento reale: l'art. 379 c.p.

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Il delitto di cui all'art. 379 c.p. sanziona la condotta di colui il quale, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del Codice Penale, aiuti taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato. È particolarmente complessa e non sufficientemente tipizzata la differenza tra concorso reale e concorso personale. Difatti il soggetto che interviene in auxilium può avere interesse ad assicurare l'impunità dell'autore del reato presupposto ma anche volergli garantire il prezzo del profitto.

Natura del reato e ratio legis

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Si tratta di un reato di pericolo, comune (poiché può essere commesso da chiunque) e lesivo, quale bene giuridico meritevole di tutela, del buon andamento dell'amministrazione della Giustizia. Essendo persona offesa lo Stato, unico titolare dell'interesse alla repressione dei reati, risulterebbe illegittima la proposizione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione da parte del soggetto passivo del reato presupposto.

La condotta sanzionata dall'art. 379 c.p.

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La condotta di favoreggiamento reale è diretta, al di là delle ipotesi di concorso, ricettazione e riciclaggio, a coadiuvare taluno nell'ottenere il profitto di un reato. Ovviamente per tutti i reati permanenti, la giurisprudenza ha escluso si possa parlare di favoreggiamento reale, ma piuttosto di concorso (almeno morale). Affinché inoltre si possa parlare di favoreggiamento e non di concorso è necessario che il soggetto agente non abbia offerto un contributo causale alla determinazione del reato presupposto.

La pena

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Per il reato di favoreggiamento reale la legge prevede la pena della reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto e la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione. All'art. 379 c.p. non si applicano i casi di non punibilità previsti dall'art. 384 c.p. (ovvero per chi ha chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, nonché in tutti i casi in cui il reato è stato commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione), dal momento che la norma non ne fa menzione alcuna.

Elemento soggettivo

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Per quanto riguarda l'elemento soggettivo esso si sostanzia nel dolo specifico, ovvero nella volontà cosciente di garantire un auxilium post delictum all'autore del reato presupposto con il fine di garantire il profitto (o prezzo) del reato.

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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