La Corte di Cassazione sulla delibazione della sentenza di nullità. Non c'è discriminazione se appare che entrambi i coniugi abbiano avuto volontà di non rispettare diritti e gli obblighi del matrimonio

di Lucia Izzo - Un matrimonio durato 10 anni e da cui sono nati anche tre figli, ma il Tribunale Ecclesiastico acconsente all'annullamento. Una decisione su cui "pesa" l'omosessualità della moglie, orientamento sessuale dai giudici ecclesiastici valutato alla stregua di un "disturbo grave della personalità", una "malattia" che avrebbe minato la sua capacità di libero consenso.

Omosessualità del coniuge e simulazione

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Tale pronuncia potrebbe apparire "discriminatoria", ma il giudice civile ritiene ugualmente di procedere alla delibazione in quanto la causa di nullità rilevata si atteggia in modo non dissimile dalla "simulazione" prevista dall'art. 123 c.c., norma che presuppone che entrambi i coniugi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

Infatti, oltre al "grave difetto di discrezione" della moglie, anche il marito aveva manifestato dubbi in ordine "all'indissolubilità" del vincolo coniugale, oltre che per "grave difetto di discrezione" della moglie.

Una conclusione confermata anche dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 7923/2020 (sotto allegata) che ha respinto il ricorso del Sostituto Procuratore Generale contro il provvedimento della Corte d'Appello che aveva dichiarato efficace nella Repubblica italiana la sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio.

La decisione del Tribunale ecclesiastico "tra giudizio e pregiudizio"

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Per il Sostituto Procuratore, la decisione del giudice ecclesiastico si muove "tra giudizio e pregiudizio" poiché fonda la nullità del matrimonio unicamente sull'omosessualità della moglie, in quanto "malattia" che ha minato la sua capacità di libero consenso.

Tuttavia, per la Corte territoriale che si è pronunciata in contumacia della donna, la sentenza ecclesiastica non sarebbe stata in contrasto con i principi dell'ordine pubblico italiano in quanto la causa di nullità ritenuta sussistente sarebbe stata simile all'ipotesi della "simulazione" di cui all'art. 123 del codice civile.

Una conclusione che, secondo il ricorrente, viola il limite dell'ordine pubblico interno e internazionale, con riferimento al diritto fondamentale di vivere liberamente la vita sessuale e affettiva, sancito dalla Costituzione, dalla CEDU e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con riferimento al principio di non discriminazione.

La convivenza tra coniugi, pacificamente di durata ultra-triennale, e la nascita di tre figli appaiono circostanze univocamente indicative di una stabile situazione familiare di fatto allargata anche ai figli protrattasi senza particolari problematiche dal 1990 al 2000 atteso che solo alla nascita del terzo figlio la moglie aveva cominciato a "manifestare una crescente insofferenza nei confronti della vita coniugale".

La tesi della Procura, che ritiene "discriminatoria" la pronuncia, viene tuttavia respinta dalla Corte di Cassazione che ritiene non fondata la censura sulla decisiva rilevanza dell'omosessualità della moglie nella decisione del Tribunale ecclesiastico e sui riflessi sulla violazione dell'ordine pubblico nazionale e sovranazionale.

Omosessualità del coniuge: nessuna discriminazione se c'è "simulazione"

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Ciò in quanto nella sentenza impugnata si afferma che la domanda di nullità del matrimonio è stata accolta dal Tribunale ecclesiastico per "esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore" oltre che "grave difetto di discrezione di giudizio della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente" e per "incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica".

Ne consegue, secondo gli Ermellini, che la condizione soggettiva della moglie non è stata affatto l'unica ragione fondante la decisione del giudice ecclesiastico", come affermato in ricorso. Valutato l'eventuale contrasto con l'ordine pubblico, la Corte territoriale lo ha escluso facendo riferimento all'ipotesi ritenuta non dissimile a quella della simulazione ex art. 123 c.c. che presuppone da parte di entrambi i coniugi la volontà di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio.

Dunque, se il vizio di nullità del matrimonio è dipeso dalle condotte di entrambi i coniugi, in base a quanto accertato nella sentenza impugnata, non rivestono rilevanza alcuna, nella specie, il principio di non discriminazione o il diritto di vivere liberamente la vita sessuale ed affettiva nel senso prospettato in ricorso.

Scarica pdf Cassazione Civile, sentenza n. n. 7923/2020

Foto: 123rf.com
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