Vantaggi e svantaggi della dichiarazione dei redditi congiunta tra i coniugi. Quando la moglie risponde "illimitatamente" per i debiti del marito
di Silvia Cermaria - Con la sentenza n. 7803/2020, depositata il 14 aprile 2020, la Corte di Cassazione si pronuncia sul regime di responsabilità solidale nel versamento delle imposte che derivano dalla presentazione della dichiarazione congiunta dei redditi tra coniugi.

Dichiarazione dei redditi congiunta e responsabilità solidale

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Un uomo che aveva usufruito della possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi congiunta con la moglie, si vedeva notificare dall'Agenzia delle Entrate alcuni avvisi di accertamento in rettifica per l'accertamento di maggiori redditi di partecipazione dello stesso ad alcune società di persone. Tali avvisi venivano dichiarati legittimi con sentenze passate in giudicato, dunque, veniva emessa cartella di pagamento. La moglie impugnava la cartella, ma siffatta impugnazione veniva rigettata sia dalla CTR che dalla CTP. Avverso la decisione dei giudici di merito, la contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidandolo a diversi motivi in cui si evidenzia l'erronea intestazione della cartella a nome della stessa, il limite dell'obbligazione solidale contratta solo all'imposta dovuta e non alla maggiore imposta accertata, nonché la violazione del principio di personalità della sanzione stante l'attribuzione a debito della stessa anche delle sanzioni irrogate.

Dichiarazione dei redditi unica congiunta: vantaggi e svantaggi

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Per il corretto inquadramento della fattispecie in giudizio, occorre comprendere cosa si intenda per dichiarazione dei redditi congiunta presentata da coniugi.

Semplicemente, si tratta della possibilità che marito e moglie presentino le rispettive dichiarazioni dei redditi in un unico modello 730. Possono avvalersi di tale strumento solo le persone fisiche, coniugate o unite civilmente, anche se in regime di separazione dei beni, e che abbiano redditi quali:

- redditi da lavoro dipendente e assimilati, anche con contratto a tempo determinato progetto e per i quali si percepisce una busta paga;

- redditi dei terreni e fabbricati;

- redditi di capitale.

I coniugi presentano un unico modello 730, composto da due distinte dichiarazione dei redditi.

I redditi non vengono cumulati tra loro, salvo vanificare l'utilità dello strumento in parola, tenuto conto della caratterizzazione del nostro sistema fiscale secondo un regime di aliquote crescenti. Diversamente, i risultati che evidenziano se ciascun coniuge è a credito o a debito possono essere tra loro compensati e conseguentemente accreditati o addebitati nella busta paga del coniuge che tramite il proprio sostituto d'imposta ha presentato la dichiarazione.

La dichiarazione congiunta può essere presentata dai coniugi anche ove vogliano usufruire del modello 730 precompilato.

Il coniuge dichiarante è colui che ha come sostituto di imposta il soggetto (il datore di lavoro), cui è presentata la dichiarazione congiunta.

Non è consentito l'accesso allo strumento della dichiarazione congiunta se la presentazione è effettuata per conto di persone incapaci, o se si è verificato il decesso di uno dei coniugi prima della sua effettuazione.

I vantaggi che l'accesso a siffatta modalità dichiarativa riserva a chi ne usufruisca consiste principalmente nel consentire al coniuge che non abbia un datore di lavoro di godere entro un breve lasso di tempo del credito di cui fosse titolare come risultante dalla dichiarazione presentata. Al contrario, ove il coniuge non usufruisca della dichiarazione congiunta, per poter usufruire dei crediti in parola dovrebbe attendere la successiva dichiarazione o i tempi del rimborso.

Gli svantaggi ovvero i rischi evidenziabili quali conseguenze dell'utilizzo dello strumento dichiarativo congiunto consistono nella costituzione tra i coniugi di un regime di responsabilità solidale rispetto al versamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Ciò a prescindere dalla titolarità dell'imposta, ossia del debito verso l'Erario, l'Amministrazione fiscale potrà agire nei confronti di ciascun coniuge per vedere adempiuti gli obblighi tributari.

È sul regime di solidarietà nel lato debitorio dell'obbligazione che ha trovato origine la controversia sottoposta al vaglio della Corte.

La Cassazione sui confini dell'obbligazione della moglie

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La Corte di Cassazione, investita della questione, si è espressa con estrema sinteticità e linearità, supportata da una consolidata giurisprudenza.

È stato sufficiente, dunque, per gli Ermellini rinviare alla disposizione che disciplina nel nostro ordinamento l'istituto della dichiarazione congiunta, ossia all'art. 17 L. n. 114 del 1977 (nella versione applicabile ratione temporis). Quest'ultimo dispone che se i coniugi non sono separati possono presentare la dichiarazione dei redditi congiunta e, in tal caso, le somme dovute vanno iscritte a ruolo a nome del marito con conseguente notifica della cartella allo stesso. La norma dispone, inoltre, che gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi con notifica eseguita nei confronti del marito. In ultimo, è previsto che i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito.

Siffatta disciplina è stata peraltro, come evidenziato dalla Cassazione, oggetto di numerose pronunce le quali ne hanno ripercorso le possibili alternative interpretative giungendo a consolidarne il significato nel senso che a fronte dei vantaggi che derivano dalla scelta di procedere alla dichiarazione congiunta i coniugi assumono determinati rischi quali sono quelli dettati dalla disciplina dell'istituto. E così i coniugi accettano, in particolare, che la notifica degli atti impositivi venga effettuata al solo marito. A ciò si aggiungano le conseguenze di carattere sostanziale e processuale tipiche delle obbligazioni solidali, resta salvo, invece, il diritto della moglie di contestare, nel merito, l'obbligazione del marito, purché avvenga entro i termini di impugnazione dell'atto tramite il quale venga per la prima volta a conoscenza del debito tributario del marito (cfr., ex multis Cass. ord., 17160/14, 20857/10, 20709/07, 19896/06).

Alla luce della normativa citata e dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia (cfr. Cass. 27/01/2016, n. 1463), la Corte di Cassazione conclude rigettando il ricorso della contribuente in quanto la responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta ed, in particolare, del coniuge co-dichiarante, si estende anche ai redditi accertati nei confronti del dichiarante e ai relativi importi sanzionatori (cfr. Cass. 9209/11), anche nel caso in cui detti redditi siano provento di illecito penale da esso commesso (cfr. Cass. 19026/14).

Avv. Silvia Cermaria

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