In virtù della situazione emergenziale in atto, il CNF invita formalmente le Autorità Giudiziarie all'immediata liquidazione delle parcelle per patrocinio a spese dello Stato e difese d'ufficio

i Lucia Izzo - Il Consiglio Nazionale Forense ha richiesto, a tutte le Corti d'Appello, l'immediata liquidazione e il pagamento dei compensi spettanti agli avvocati per le prestazioni professionali rese in favore di parti assistite ammesse al patrocinio a spese dello Stato e ai difensori di ufficio secondo quanto disposto dagli artt. 116 e 117 DPR 115/2002.

Lo rende noto lo stesso CNF in una comunicazione (qui sotto allegata) pubblicata sul portale e inviata ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e ai Presidente delle Unioni Regionali Forensi.

Sospensione udienze e termini processuali

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La decisione è arrivata a seguito di una delibera del CNF, assunta durante la seduta del 2 aprile 2020, che tiene conto delle recenti disposizioni introdotte dal D.L. Cura Italia che ha differito, sino alla data del 15 aprile 2020, tutte le udienze già fissate con conseguente sospensione dei termini processuali. Deve rammentarsi come successivamente a tale seduta si sia avuta un'ulteriore proroga fino all'11 maggio.


Per approfondimenti: Giustizia: stop udienze fino all'11 maggio

Emergenza e crediti degli avvocati verso lo Stato

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Il CNF prende atto dell'attuale situazione emergenziale che ha recato non poche difficoltà agli avvocati. In primis, le esigenze di contenimento della diffusione del Virus Covid-19 hanno reso necessaria l'adozione di ulteriori misure limitative della circolazione dei cittadini.

Tali misure hanno di fatto impedito l'esercizio di ogni attività professionale, con importanti ricadute economiche anche sulla categoria degli avvocati, incapaci di far fronte, in assenza di reddito, ai costi necessari a mantenere l'apertura degli studi legali.

Ancora, si evidenzia come un significativo numero di professionisti, in tutti i Fori d'Italia, vanti crediti nei confronti dello Stato in ragione della attività prestata nell'interesse di parti assistite ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ovvero quali difensori di ufficio che abbiano esperito con esito negativo le procedure di recupero del credito ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 115/2002 o che, nella medesima veste, abbiano difeso indagati, imputati o condannati irreperibili ai sensi dell'art. 117 DPR 115/2002.

Cnf, liquidare compensi agli avvocati

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Il CNF ritiene che l'evidente crisi economica che deriva dalla sospensione delle attività produttive e di quelle connesse all'esercizio delle professioni intellettuali debba trovare, per gli avvocati, una pronta risposta nella liquidazione, da parte dell'erario, dei compensi già maturati per le attività suddette.

In realtà, già numerosi Ordini territoriali, unitamente alle Unioni Regionali, hanno sollecitato le rispettive Autorità Giudiziarie a garantire una celere definizione delle procedure di liquidazione e di pagamento, ottenendo tuttavia solo in alcuni casi, positiva risposta.

Tanto premesso, il CNF ha deciso di invitare formalmente le Autorità Giudiziarie dei Distretti di Corte di Appello a promuovere ogni più opportuna iniziativa finalizzata a garantire la liquidazione e il pagamento dei compensi spettanti agli avvocati per le prestazioni professionali rese in favore di parti assistite ammesse al patrocinio a spese dello Stato, e ai difensori di ufficio secondo quanto disposto dagli artt. 116 e 117 DPR 115/2002.

Ancora, si invita il Ministro della Giustizia a stanziare le somme necessarie affinché gli Uffici territoriali possano a loro volta provvedere al pagamento immediato delle fatture già emesse e ancora inevase.

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Foto: 123rf.com
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