Il Tar Puglia respinge il ricorso di un uomo ammonito dal Questore per aver posto in esse condotte in grado di integrare ansia e paura in una donna

di Annamaria Villafrate - Il Tar Puglia, con la sentenza n. 439/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso di un uomo, ammonito dal Questore, su richiesta di una donna a cui lo stesso ha rivolto attenzioni indesiderate, recandosi sul posto di lavoro della stessa senza invito, creando a sua insaputa ben tre profili Facebook su cui ha pubblicato foto senza autorizzazione, inviando richieste di amicizie a conoscenti della vittima tramite il social, facendo regali non graditi e minacciandola di contro denunciarla qualora si fosse rivolta alle autorità. Il Tribunale ricorda l'efficacia dell'ammonimento stante la sua funzione cautelare e preventiva che viene emanato sulla base di indizi da cui è possibile desumere condotte persecutorie e gravemente minacciose.

Atti di stalking e cyberstalking

[Torna su]

Nel gennaio 2016 una donna presenta istanza di ammonimento nei confronti di un cliente del centro di abbronzatura presso cui la stessa lavora. L'uomo infatti inizia a presentarsi sul luogo di lavoro della donna due o tre volte la settimana, riferendole di poesie a lei dedicate. L'uomo inizia poi a contattare la donna su Facebook, pubblicando sue foto senza il suo consenso e aumentando la pubblicazione delle stesse ogni volta che la stessa gli chiede di cessare questo comportamento.

L'uomo inizia poi a inviare richieste di amicizia agli amici della donna, a frequentare gli stessi locali, a pubblicare foto del cane di quest'ultima, provocandola e chiedendole di sporgere querela nei suoi confronti. Il 24 dicembre 2014 anticipandolo con un messaggio su Facebook l'uomo si reca sul luogo di lavoro della donna e le porta dei regali, ma questa si nasconde chiedendo aiuto a una collega. Il 4 gennaio successivo l'uomo si reca di nuovo sul posto di lavoro della donna e la incontra nonostante l'invito della stessa ad andarsene. La donna rileva infine la creazione di due profili Facebook a suo nome in cui l'uomo ha pubblicato sue foto, senza autorizzazione, costruendo conversazioni di fantasia con la stessa.

L'ammonimento del Questore

[Torna su]

A quel punto la donna si reca in Questura, che avvia un procedimento nei confronti dell'uomo, riscontrando in effetti la creazione di tre profili Facebook non autorizzati dalla stessa. Il Questore, dato atto dell'attività istruttoria compiuta, ritiene che la condotta dell'uomo integri il reato di "Atti persecutori" contemplati dall'art. 612 bis c.p, procedendo di conseguenza all'ammonimento dello stesso.

Il ricorso dello "stalker"

[Torna su]

L'uomo però ricorre al Tar Puglia contro detto provvedimento, lamentando eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto d'istruttoria, eccesso di potere per difetto di adeguata motivazione e violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 8 del Decreto legge n. 11/2019. L'uomo fa presente come tra lo stesso e la donna in realtà è incorso un fraintendimento e che anzi è stato lui vittima di pedinamenti e minacce da parte degli amici della stessa. La Questura e il Ministero degli interni si costituiscono in giudizio eccependo l'infondatezza del gravame e invocandone la reiezione.

L'ammonimento ha funzione cautelare e preventiva nel reato di stalking

[Torna su]

Il Tar Puglia, sezione II, con la sentenza n. 439/2020 respinge il ricorso. Dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento relativo al reato di stalking, fa presente che, prima della presentazione della querela, la vittima di attenzioni indesiderate, può rivolgersi al Questore per chiedere l 'ammonimento, che deve considerarsi una misura dissuasiva, che si pone l'obiettivo di scoraggiare ogni forma di persecuzione.

La giurisprudenza amministrativa più volte ne ha affermato la funzione cautelare e preventiva , perché finalizzato a prevenire esiti spesso irreparabili. L'efficacia dell'ammonimento dipende anche dal fatto che, per la sua adozione, non è necessaria la presenza di tutti gli elementi in grado d' integrare il reato di stalking. Basta infatti la sussistenza di elementi da cui si possono desumere comportamenti persecutori o gravemente minacciosi , tali da poter sfociare in condotte costituenti reato e capaci d'ingenerare nella vittima "un perdurante e grave stato di ansia e di paura" senza che se ne renda necessaria la certificazione da parte di un medico.

Come precisato dal Consiglio di Stato "all'ammonimento deve quindi applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l'intero diritto amministrativo della prevenzione". Passando al caso di specie il Tar evidenzia come "l'istruttoria condotta dall'Amministrazione disvela una sufficiente correlazione logica tra l'oggettiva gravità dei comportamenti posti in essere dal ricorrente e (…) l'idoneità degli stessi a ingenerare nel soggetto passivo quello stato di ansia e/o timore per la propria incolumità che costituisce essenziale quanto indefettibile presupposto per l'adozione della misura monitoria".

Leggi anche:

- Stalking: il reato di "atti persecutori"

- Il cyberstalking

- Il reato di stalking: l'ammonimento e le difese della vittima

- Stalking: l'ammonimento del questore che rende il reato perseguibile d'ufficio

Scarica pdf Tar Puglia Sez. II sentenza n. 439/2020

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: