Contributo di 600 euro anche per i magistrati onorari in servizio, il provvedimento del Ministero della Giustizia allegato fornisce le opportune indicazioni

di Annamaria Villafrate - Il provvedimento del Ministero della Giustizia del 2 aprile 2020 (sotto allegato) indirizzato ai Presidenti delle Corti d'Appello, ai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello e ai funzionari delegati per le spese di giustizia, fornisce chiarimenti e indicazioni per procedere all'istruttoria delle domande che verranno avanzate dai magistrati onorari ai quali il decreto Cura Italia, riconosce il contributo di 600 euro.

Contributo di 600 euro per i magistrati onorari

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Il provvedimento del 2 aprile 2020 del Ministero della giustizia riferisce che l'art. 119 del decreto Cura Italia n. 18/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid19, prevede anche in favore dei magistrati onorari in servizio un contributo mensile di 600 euro, che tiene conto del periodo effettivo di sospensione dall'attività lavorativa. Vediamo quali accertamenti deve fare il funzionario prima di concedere il contributo, i requisiti soggettivi richiesti, l'entità del bonus e le modalità di erogazione.

Compiti del funzionario delegato

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Il contributo fisso di 600 euro non concorre alla formazione del reddito imponibile e viene riconosciuto per un periodo massimo di tre mesi tenendo conto della durata effettiva della sospensione. Questo significa che per il suo riconoscimento il periodo di sospensione deve essere effettivamente almeno pari a tre mesi o più.

In relazione alla durata effettiva del periodo di sospensione ricordiamo che l'art. 83 del decreto Cura Italia prevede:

  • un periodo di sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale;
  • un secondo periodo di sospensione dal 16 aprile al 30 giugno 2020, che deve essere individuato dai capi degli uffici giudiziari ai quali è affidato il compito di disciplinare lo svolgimento delle udienze civili e penali, con la possibilità di rinviarle in data successiva al 30 giugno 2020.

Per quantificare il bonus in favore del magistrato onorario il funzionario delegato deve quindi tenere conto sia del periodo di sospensione valido su tutto il territorio nazionale dal 9 marzo al 15 aprile sia di quello eventualmente disposto dal capo dell'ufficio giudiziario.

Requisiti soggettivi della misura

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Per quanto riguarda i destinatari, il provvedimento precisa che il bonus di 600 euro è riconosciuto in favore dei magistrati onorari di cui all'art. 1 e 29 del dlgs n. 116/2017, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto Cura Italia, ovvero il 17 marzo 2020. La norma quindi include la nuova categoria di magistrati onorari disciplinata dal decreto 116/201 e i giudici onorari di pace, i vice procuratori onorar e i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo confermati dal dlgs n. 92/2016 già giudici di pace, Giudici onorari di tribunale (GOT) e Vice procuratori onorari (VPO).

Hanno però diritto al contributo solo coloro che non percepiscono reddito da dipendente pubblico o privato, trattamento pensionistico collegato all'attività di lavoro subordinato o altra misura di sostegno contenuta nel decreto Cura Italia.

Tali condizioni soggettive possono essere dichiarate dal beneficiario con autocertificazione da consegnare al funzionario delegato al riconoscimento della misura, al fine di accelerare i tempi di pagamento del contributo.

Modalità di pagamento del contributo

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Il decreto Cura Italia ha stanziato per questa misura 9,72 milioni di euro. Prima di procedere al pagamento però i funzionari delegati all'accertamento sono tenuti a comunicare, entro e non oltre il 24 aprile 2020, il numero totale dei magistrati onorari che hanno diritto alla misura all'indirizzo pec prot.dag@giustiziacert.it, utilizzando il modello apposito.

Il provvedimento del Ministero precisa che il contributo viene riconosciuto solo alle richieste pervenute entro il 24 aprile 2020 con un'assegnazione unica ai funzionari delegati, escludendo la possibilità di chiedere fondi ulteriori per la concessione della misura. Gli ordini di accreditamento vengono erogati nelle aperture di credito quadrimestrali disposte dalla circolare DAG n. 244397.U del 20/12/2019.

Scade il 2 ottobre 2020 il termine per inviare eventuali richieste di riduzione degli ordini di accreditamento se l'apertura di credito è risultata eccessiva rispetto a quanto emerso in sede d'istruttoria. Le richieste, oltre detto termine, non potranno essere evase stante la necessità di chiudere l'esercizio finanziario il 31.12.2020.

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Scarica pdf Circolare Ministero Giustizia 2-4-2020

Foto: 123rf.com
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