Il reato di lesioni stradali colpose è commesso da chi, per colpa, cagiona ad altri una lesione personale violando la disciplina della circolazione stradale

Reato di lesioni stradali colpose: la norma

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Le lesioni stradali colpose, se sono gravi o gravissime, integrano oggi un'autonoma fattispecie di reato. La legge numero 41 del 2016, infatti, ha modificato l'articolo 590-bis del codice penale, prevedendo per esse un trattamento sanzionatorio specifico e molto rigido.

Le lesioni stradali colpose lievi, invece, rientrano ancora nella fattispecie generale delle lesioni personali colpose punita dall'articolo 590 c.p.

Lesioni gravi

Prima di addentrarci nell'analisi del reato di lesioni personali colpose, occorre allora comprendere cosa si intenda per lesione grave e cosa per lesione gravissima.

La risposta è fornita dall'articolo 583 c.p., in base al quale le lesioni personali gravi si hanno se dal fatto deriva:

  • una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa,
  • una malattia o un'incapacità di attendere alle occupazioni ordinarie per più di 40 giorni,
  • l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Lesioni gravissime

Le lesioni, invece, sono gravissime se dal fatto deriva:

  • una malattia certamente o probabilmente destinata a durare tutta la vita,
  • la perdita di una senso,
  • la perdita di un arto o una mutilazione che lo renda inutilizzabile,
  • la perdita dell'uso di un organo,
  • la perdita della capacità di procreare (o, secondo l'interpretazione data dalla norma, l'impotentia coeundi),
  • una permanente e grave difficoltà di parlare.

Le lesioni che non rientrano in nessuno dei due predetti elenchi sono da considerarsi lievi e, quindi, vengono punite ai sensi dell'articolo 590 c.p..

La pena

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La pena prevista per il reato di lesioni personali stradali è quella della reclusione da tre mesi a un anno, se si tratta di lesioni gravi, o da uno a tre anni, se si tratta di lesioni gravissime.

Ipotesi aggravate di lesioni stradali

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Il trattamento sanzionatorio diviene ancora più rigido in una serie di ipotesi aggravate di lesioni stradali colpose, elencate dallo stesso articolo 590 bis.

Prima aggravante

In particolare, è prevista la pena della reclusione da un anno e sei mesi a tre anni, se si tratta di lesioni gravi, o da due a quattro anni, se si tratta di lesioni gravissime, nel caso in cui il conducente, al momento della causazione delle lesioni:

  • era alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l,
  • procedeva su una strada di centro urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h,
  • procedeva su una strada extraurbana a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita,
  • aveva attraversato un incrocio con il semaforo rosso,
  • circolava contromano,
  • aveva eseguito un'inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi,
  • aveva sorpassato un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.

Seconda aggravante

La pena è ulteriormente aggravata, e coincide con la reclusione da tre a cinque anni, se si tratta di lesioni gravi, o da quattro a sette anni, se si tratta di lesioni gravissime, nelle seguenti ipotesi:

  • il conducente era alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti,
  • il conducente era alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l ed esercitava in maniera professionale l'attività di trasporto di persone o cose o conduceva un autoveicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, un autobus, un autoarticolato o un autosnodato.

Guida senza patente o senza assicurazione

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Tutte le predette pene sono ulteriormente aumentate se il fatto è commesso da un soggetto che non ha la patente di guida o se questa è stata sospesa o revocata.

Aumenti di pena sono previsti anche nel caso in cui il veicolo sia di proprietà del colpevole e risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Concorso di colpa

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La pena è invece diminuita fino alla metà se la lesione personale grave o gravissima non sia conseguenza esclusiva del comportamento del conducente.

Concorso formale di reati

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Infine, se il conducente cagiona lesioni a più persone, la pena che si applica è quella prevista per la violazione più grave tra quelle commesse, aumentata sino al triplo ma mai superiore a sette anni di reclusione.

Lesioni stradali e revoca della patente

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La condanna (o il patteggiamento) per il reato di lesioni stradali colpose gravi o gravissime comporta l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, anche se è concessa la sospensione condizionale della pena.

A prevederlo è l'articolo 222 del codice della strada, che dà comunque all'interessato la possibilità di conseguire una nuova patente, ma solo dopo che siano trascorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è elevato a:

  • dieci anni, se il colpevole ha in precedenza subito una condanna per i reati di guida in stato di ebbrezza media o grave o di guida in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti,
  • dodici anni, se il colpevole non ha ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso e si è dato alla fuga.

Se la patente è straniera, la sanzione accessoria è quella dell'inibizione alla guida sul territorio italiano per lo stesso arco temporale.

Sentenza Corte costituzionale n. 88/2019

In materia di revoca della patente di guida, in ogni caso, va dato conto del fatto che la Corte costituzionale, con sentenza numero 88/2019, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222 del codice della strada nella parte in cui prevede che la revoca della patente consegua automaticamente a tutti i casi di condanna per lesioni stradali.

Per la Consulta, la revoca deve ritenersi automatica solo se il reato risulti aggravato dallo stato di ebbrezza o di alterazione per l'assunzione di droghe. In tutti gli altri casi è il giudice a dover valutare, caso per caso, se applicare la revoca o la sospensione della patente.

Procedibilità

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Attualmente, le lesioni stradali colpose gravi o gravissime sono procedibili d'ufficio.

Tuttavia, è attesa a breve una riforma che ne modificherà la procedibilità prevedendo la querela, ma solo per la fattispecie base contemplata dal primo comma dell'articolo 590-bis.

A stabilirlo è il disegno di legge delega di riforma del processo penale approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2020 (leggi Lesioni stradali: saranno procedibili a querela).

Lesioni stradali lievi procedibilità

La procedibilità è invece già oggi a querela della persona offesa per le lesioni stradali lievi, dato che, come detto, queste sono ricondotte nella fattispecie generale delle lesioni personali colpose di cui all'articolo 590 c.p.

Con l'occasione, ricordiamo che la pena prevista per tale fattispecie è quella della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a 309 euro.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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