Lo prevede il Ddl di riforma del processo penale. La procedibilità a querela dell'ipotesi base di lesioni stradali cui all'art. 590-bis, comma 1, c.p. mira a snellire e velocizzare i procedimenti

di Lucia Izzo - Il 13 Febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, la Riforma del processo penale. Si tratta di un disegno di legge delega che punta a implementare l'efficienza del processo penale, dettando anche disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. Il provvedimento, molto discusso su determinati aspetti (come le sanzioni disciplinari ai magistrati e la prescrizione), ha raccolto il consenso unanime sulle modifiche alle condizioni di procedibilità.

Condizioni di procedibilità: le novità

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In merito, il d.d.l. prevede che siano adottati decreti legislativi volti a prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale. Si tratta di una delle innovazioni volte a velocizzare i procedimenti penali.

Sempre a tale scopo e sempre in materia di condizioni di procedibilità, si punta a introdurre l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, prevedendo la possibilità dell'indicazione, a tal fine, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Ancora, la ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale alla quale sia stato citato in qualità di testimone, potrebbe comportare una remissione tacita della querela.

Lesioni personali stradali: procedibilità a querela

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Come noto, l'art. 590-bis, comma 1, del codice penale, punisce "Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale". La pena è quella della reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

La modifica sulla procedibilità a querela dell'ipotesi "base" prevista dal suddetto primo comma, giunge a seguito dei numerosi dubbi di legittimità costituzionale che hanno spesso sollevato i magistrati in ordine alla procedibilità d'ufficio.

Le conclusioni della Corte Costituzionale

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Nella recente sentenza n. 223/2019, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 36/2018 sollevata dal Tribunale di La Spezia e relativa alla parte in cui non si prevede la procedibilità a querela dei delitti di cui all'art. 590-bis, c.p., non aggravati ai sensi dei commi successivi.

Nel dettaglio, la Consulta ha ritenuto che tale procedibilità a querela si sarebbe posta in aperta contraddizione con la scelta, compiuta appena due anni prima dal Parlamento con la legge 23 marzo 2016, n. 41 di prevedere la procedibilità d'ufficio di tutte le fattispecie di lesioni stradali di cui all'art. 590-bis c.p.., in considerazione del particolare allarme sociale determinato dalle condotte che con la nuova incriminazione si intendevano contrastare.

In seguito, anche il Tribunale di Milano ha adito il Giudice delle Leggi sindacando la ragionevolezza della mancata previsione della procedibilità a querela qualora l'incidente non derivi da una violazione "grave" delle norme del Codice della Strada stigmatizzate dai commi successivi.

Si attende, dunque, la pronuncia della Corte che assai presumibilmente terrà conto e si confronterà con le indicazioni recentemente fornite dal legislatore. D'altronde, prima dell'intervento del Governo, non sono mancate negli scorsi mesi anche altre proposte di legge presentate in Parlamento che puntano a introdurre la procedibilità a querela per il reato di cui all'articolo 590-bis, comma 1, del codice penale.


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