Per la Cassazione, l'adozione delle figlie da parte del secondo marito della ex non esclude l'obbligo di mantenimento del padre, ma è utile per ridurne l'importo

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 7555/2020 (sotto allegata) accoglie due motivi del ricorso di un padre, obbligato a dover mantenere le figlie maggiorenni, da sempre lontane affettivamente e in più adottate dal nuovo marito della ex moglie. La Cassazione, con questa decisione, non vuol dire che dopo l'adozione del maggiore di età l'obbligo di mantenimento del padre viene meno. Questo fatto però deve essere preso in considerazione per determinare la misura dell'assegno dovuto.

Adozione figli maggiorenni

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Dopo il divorzio il tribunale omologa l'accordo dei coniugi che prevede, tra le altre cose, il mantenimento delle figlie, nella misura di 500 euro mensili per la seconda nata e di 700 euro al mese per la primogenita. Il padre però ricorre in tribunale per chiedere l'esclusione o la diminuzione degli assegni in favore delle figlie, dopo il matrimonio della ex moglie e l'adozione delle stesse da parte del nuovo marito. La ex moglie si costituisce in giudizio chiedendo l'aumento a 700 euro dell'assegno di mantenimento in favore di una delle due figlie, ma il giudice dispone la revoca in favore di una delle due e la riduzione a 200 euro dell'assegno in favore dell'altra.

La Corte d'appello invece ripristina l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in favore delle due figlie nella misura di 700 euro al mese ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Assenza di rapporti tra padre e figlie

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Il padre obbligato ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi di doglianza.

  • Con il primo fa presente che non esiste un dovere generalizzato di mantenere il figlio maggiorenne. Nel caso di specie il giudice avrebbe dovuto vagliare l'assenza dei rapporti tra il padre e le figlie, le quali non hanno mai condiviso con il genitore alcun legame affettivo, progetto educativo o percorso di formazione. Chiaro inoltre che nel caso di specie il marito della ex moglie si è sempre occupato delle figlie adottive, condotta che il tribunale ha invece preso in considerazione ai fini dell'adozione.
  • Con il secondo fa presente che la corte non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente ha sempre provveduto a mantenere le figlie maggiorenni.
  • Con il terzo invece lamenta il mancato stralcio dalla documentazione di una lettera prodotta tardivamente.
  • Con il quarto si chiede la riforma della condanna alle spese dei precedenti gradi di giudizio.

Figlie adottate: ridotto il mantenimento da parte del padre

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La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, infondato il terzo e assorbito il quarto insieme ai motivi del ricorso incidentale, rinviando alla Corte d'Appello, in diversa composizione, per il nuovo esame corrispondente. Ai fini del decidere la Corte ritiene doveroso esaminare:

  • l'ambito della possibile revisione delle statuizioni di una sentenza di divorzio passata in giudicato;
  • il perimetro operativo dell'art. 337 septies c.c in riferimento ai figli maggiorenni;
  • e l'istituto dell'adozione dei maggiori di età.

Sul primo punto la Corte ribadisce che quando si avanza una domanda per la revisione del contributo al mantenimento per i figli minori o maggiore di età non autosufficienti, il giudice "deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione della nuova situazione patrimoniale. Ciò in quanto i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo."

Per quanto riguarda l'art. 337 septies c.c., la Corte prevede la possibilità per il giudice di disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno periodico. Obbligo che viene a cessare quando il figlio ha iniziato a lavorare, senza la possibilità di una reviviscenza dell'obbligo in caso di perdita dell'occupazione o dell'andamento negativo della stessa.

Sulla questione dell'adozione dei maggiorenni, dopo aver illustrato l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale dell'istituto, la Cassazione dichiara di voler seguire l'indirizzo interpretativo meno rigido, privilegiando l'aspirazione, anche alla formazione di nuclei familiari stabili, sopratutto se, come nel caso di specie, il maggiorenne si è inserito stabilmente, di fatto, in un contesto familiare in cui si sente la necessità di assicurare a livello giuridico una legittimazione piena dei sentimenti e dei legami affettivi.

Detto questo, la Cassazione non intende porre a carico dell'adottante l'obbligo giuridico di dover mantenere gli adottati maggiori di età, né tanto meno liberare il padre dal relativo obbligo di mantenimento. Innegabile però che la misura dell'assegno mensile per le figlie non può non risentire dell'adozione e del fatto che comunque il padre ha sempre provveduto in via continuativa alle loro esigenze.

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