La vicenda del gioielliere ha spaccato l'opinione pubblica a metà : da una parte, chi sostiene il diritto di porre in essere una reazione postuma alla rapina (più in generale ad un crimine violento all'interno delle private dimore), giustificando ogni esito possibile, finanche l'omicidio del rapinatore; dall'altra, chi invoca la ferrea applicazione del diritto vivente, che fissa dei limiti precisi per il riconoscimento della legittima difesa a seconda dell'attualità del pericolo e degli interessi contrapposti. I particolari sviluppi della vicenda suggeriscono spunti di riflessione sul concetto di giustizia e i limiti entro cui la violenza, quale reazione ad un fatto ingiusto, sia accettabile.
La reazione del gioielliere: no, non era legittima difesa
Il punto fermo, sul quale non può trovare logicamente spazio opinione contraria, né da un punto di visto del diritto italiano né tantomeno semantico, è che la reazione del gioielliere non è definibile legittima difesa. Il video sgombera qualsiasi dubbio.
Secondo il codice penale, perché sussista la legittima difesa deve esserci attualità del pericolo, ossia deve essere imminente o persistente. Se il gioielliere avesse sparato all'interno del negozio, a rapina in corso, la scriminante sarebbe stata certamente invocabile, perché le vittime si sarebbero trovate in una situazione di pericolo all'interno del domicilio privato, circostanza quest'ultima che avrebbe reso addirittura superfluo il problema della proporzionalità tra offesa e difesa, grazie alle riforme del 2006 e del 2019. Al momento degli omicidi, però, la rapina di per sé era già esaurita, perché i criminali erano usciti dal negozio e saliti a bordo per scappare, e nessuna della vittime era più in pericolo di vita. Sul punto si invita alla lettura di quanto evidenziato in un precedente contributo (https://www.studiocataldi.it/articoli/46299-legittima-difesa-quando-sussiste.asp)
Il gioielliere avrebbe potuto tentare di riprendersi il bottino? Certo che sì, ma a determinate condizioni, perché non era più all'interno della proprietà privata e ciò che era in pericolo era un bene materiale. Ragion per cui torna il problema della proporzionalità tra offesa (privazione di un bene) e difesa (attentato alla vita umana). Dunque, l'uso della pistola (in relazione alla quale, tra l'altro, è stato contestato il porto illegale) si sarebbe dovuto limitare a intimorire e a far desistere i rapinatori dalla fuga o dal trattenersi i gioielli, per esempio sparando dei colpi in aria o diretti alle gomme.
Ma senza scomodare il diritto e le sue applicazioni, diverrebbe arduo parlare di difesa anche da un punto di vista lessicale. Da vocabolario, per difesa si intende l'azione di proteggersi da un'offesa o da un danno. Tale definizione potrebbe portare a ragionare sul fatto che il gioielliere stesse in qualche modo tutelando i suoi beni, ma il video mostra chiaramente come fosse concentrato a sparare contro i malviventi, addirittura lanciandosi all'inseguimento di uno di essi, per poi accanirsi su di lui una volta caduto a terra. Una reazione che ricorda più un atto vendicativo, piuttosto che quello di rientrare in possesso dei beni.
Ampliare ulteriormente la legittima difesa: è possibile?
A parere di chi scrive, è difficile porre modifiche alla legittima difesa. La riforme del 2006 e del 2019 hanno già di fatto reso impunibile qualsiasi reazione ad un'aggressione all'interno della privata dimora: l'art.52 ultimo comma prevede che nel caso in cui ci si trovi in domicilio privato e si renda necessaria la difesa alla incolumità propria o altrui, o dall'aggressione dei propri beni, "agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica" . Ipotizzare altri correttivi, al fine di legittimare una reazione come quella del sig. Roggero, significherebbe, però, rendere lecita quella che è a tutti gli effetti un'azione vendicativa e non più difensiva, aprendo scenari allarmanti e trasformando il territorio in vero e proprio "far west".
Una strada maggiormente percorribile, ma non priva di insidie, potrebbe essere, in caso di omicidio, la previsione di una circostanza attenuante specifica (per esempio invocabile solo se l'imputato ha commesso il fatto in occasione di una rapina o altro delitto violento a suo danno) che consenta ai giudici di meglio adeguare la risposta sanzionatoria, diminuendo ulteriormente la pena, sempre che la valutazione di tutti gli elementi la giustifichi.
La condanna: giusta, ma non esente da critiche
Dunque, il sig. Roggero ha sbagliato. Non era nelle condizioni di invocare la legittima difesa. Sul punto, il giudizio di responsabilità è perfettamente in linea con i dettami costituzionali e delle norme sostanziali.
Tuttavia, se da un punto di visa tecnico il comportamento del gioielliere non merita giustificazione, da quello umano è facilmente comprensibile: aveva subito altre rapine violente; nel caso di specie, egli e la sua famiglia sono stati minacciati e aggrediti. La sua serenità psichica è stata fortemente compromessa, d'altronde, durante la rapina, ha ben temuto per la sua vita e per quella dei suoi cari, in quanto era ragionevolmente convinto che la pistola dei criminali fosse vera. Il suo stato emotivo era un'amalgama di paura, rabbia, frustrazione e disperazione. La razionalità si era ridotta al minimo, lasciando prevalere la parte più istintiva di sé. Tanto è vero che periti della Procura di Asti avevano concluso per una seminfermità, dovuta proprio alla peculiarità della situazione in cui si è trovato. Perizia che, però, non ha trovato riscontro negli esperti nominati dalla Corte d'assise, che quindi non l'ha considerata.
Ciò posto, il ragionamento ora si sposta sull'entità della pena inferta. Infatti, se è vero che nel nostro ordinamento la pena è volta alla rieducazione, viene da chiedersi come si può raggiugere un simile obiettivo se si condanna a quasi 15 anni un ultrasettantenne che ha commesso il reato in quel determinato contesto e stato emotivo. Ecco, l'aspetto umano in cui è maturata la vicenda, forse, avrebbe giustificato un trattamento sanzionatorio più mite. Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute nella massima estensione; così come gli aumenti di pena per l'istituto della continuazione avrebbero potuto essere più contenuti.
ll diritto a difendersi e l'errato confronto con i Paesi anglosassoni
Tra i sostenitori della posizione del gioielliere, non è mancato chi ha ricordato come nei Paesi anglosassoni, con particolare sguardo agli Stati Uniti, dove di fatto chiunque può possedere un'arma e usarla quasi liberamente, il processo si sarebbe concluso con una assoluzione.
Fare un simile raffronto ha poco senso. Anzitutto, ciascuno Stato degli U.S.A. ha un proprio codice penale e, quindi, una propria regolamentazione sulla legittima difesa. Dunque, già solo per questa peculiarità, è errato generalizzare. In secondo luogo, vero è che, in molti Stati, differentemente dal nostro ordinamento, l'uso dell'arma per difendersi è consentito anche sul suolo pubblico, ma è pur sempre previsto che il relativo utilizzo sia finalizzato ad evitare un pericolo imminente alla propria vita. Pertanto, anche in tal caso, emerge il concetto di attualità del pericolo e si riproporrebbe lo stesso problema del caso del sig. Roggero.
Vi è poi un'altra questione da non sottovalutare, forse la più incisiva, che è la circostanza per cui molti processi vengono svolti in presenza di una giuria popolare, relegando il magistrato togato a mero arbitro della controversia. Va da sé, dunque, come una giuria di persone che, per quanto istruite sugli istituti giurdici, sono profane della materia, di fronte ad un'abile ricostruzione del fatto da parte di un difensore, possono anche cadere nel tentativo di una soluzione "di pancia" e solidarizzare con la posizione dell'imputato. Forse nel caso del gioielliere di Grinzane avrebbe condotto ad un esito diverso e una grandissima parte di noi avrebbe accolto con gioia il verdetto. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: se tu fossi un imputato, preferiresti essere giudicato da un esperto o da uno che ragiona "di pancia" e al quale, magari, sei inviso?




