Per la Cassazione va ridotto, non eliminato il contributo per il figlio laureato trentenne affetto da sindrome ansioso depressiva, con difficoltà a trovare lavoro

di Annamria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 30491/2019 (sotto allegata) rigetta il ricorso di una madre, finalizzato a ottenere un assegno di mantenimento per il figlio più corposo di quello fissato dalla Corte d'Appello in 350 euro. Gli Ermellini confermano la decisione del giudice impugnato perché la valutazione relativa alla diminuzione, non alla totale eliminazione dell'assegno per il figlio, ha tenuto conto dei parametri stabiliti dalla giurisprudenza quando il giudice deve decidere in materia di mantenimento dei figli maggiorenni.

Mantenimento figlio maggiorenne

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Il Tribunale con decreto revoca l'assegno di 700 euro mensili imposto al padre in favore del figlio trentenne, revoca contestualmente l'assegnazione della casa alla ex moglie, respinge la domanda di revoca dell'assegno divorzile disposta a favore della moglie, così come la richiesta di aumentare la misura di tale importo avanzata dalla moglie, restando assorbita quella di aumento del contributo per il figlio. La Corte d'Appello però fissa l'assegno per il figlio a 350 euro e dispone l'assegnazione della casa alla ex moglie a cui nega l'incremento dell'assegno di divorzio.

Contraddittorio arricchimento capacità professionali

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Ricorre in Cassazione la ex moglie lamentando tra i vari motivi del ricorso in Cassazione la contraddittoria motivazione relativa all'arricchimento delle capacità professionali del figlio dopo il conseguimento della laurea e alla condizione di disagio personale (sindrome ansioso depressiva) da cui è affetto. Contesta altresì l'omesso esame della richiesta avanzata nei confronti del padre di contribuire al 50% delle spese necessarie per il figlio, il peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente e il mancato accoglimento della domanda di provvedere a precisi accertamenti della situazione reddituale dell'ex marito, dopo la ripresa del lavoro come dipendente per una azienda di costruzioni. Al ricorso si oppone l'ex marito e padre con controricorso.

Quando va solo ridotto l'assegno per il figlio laureato

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La Cassazione con ordinanza n. 30491/2019 rigetta il ricorso della donna perché infondato. Per quanto riguarda in particolare i rilievi sollevati per il figlio figlio gli Ermellini rilevano come la Corte d'Appello abbia tenuto conto, nel ridurre l'assegno di mantenimento a favore del figlio, della laurea in archeologia conseguita nel 2013, della sua conseguente maggiore possibilità di procurarsi un lavoro retribuito, della sindrome depressiva da cui è affetto e dell'età raggiunto.

Valutazione avvenuta nel rispetto dei criteri giurisprudenziali applicati in materia di mantenimento dei figli maggiorenni e in particolare con quello che prevede che "la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto." Giudizio che giustifica anche il rigetto della domanda tesa a ottenere il contributo del padre al 50% delle spese straordinarie relative al percorso universitario, alle cure mediche non coperte dal servizio sanitario e alle attività sportive del figlio.

Leggi anche Il mantenimento dei figli maggiorenni - La Guida

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Foto: 123rf.com
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