Assegno sociale extracomunitari: serve permesso di soggiorno di lungo periodo
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Assegno sociale extracomunitari: serve permesso di soggiorno di lungo periodo

Per la Consulta, il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo per il riconoscimento dell'assegno sociale ai cittadini extra UE non contrasta con il principio unionale di parità di trattamento nella sicurezza sociale

La disciplina che per i cittadini di Paesi terzi condiziona il riconoscimento dell’assegno sociale al possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo non è in contrasto con la garanzia di parità di trattamento nella sicurezza sociale sancita dal diritto dell’Unione. È quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 141/2026, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge numero 388 del 2000, sollevate dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, in riferimento agli articoli 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, della CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) – che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale – e all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini extra UE e cittadini degli Stati membri nell’accesso alle predette prestazioni. La decisione fa seguito alla pronuncia della Corte di giustizia UE del 5 marzo 2026, C-151/24, Luevi, che ha fornito risposta ai quesiti posti dalla Corte costituzionale con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale numero 29 del 2024. La Corte di Lussemburgo, confermando l’ipotesi avanzata dalla Consulta, ha, infatti, affermato che il principio di parità di trattamento nella sicurezza sociale non opera in relazione all’assegno sociale. Per poter beneficiare della garanzia sancita dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE – ha premesso la sentenza Luevi – è, anzitutto, necessario che la provvidenza rientri in uno dei settori della sicurezza sociale elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE numero 883/2004. Deve, inoltre, trattarsi di una prestazione il cui riconoscimento prescinda da ogni valutazione discrezionale delle esigenze individuali del beneficiario. Il principio di parità di trattamento non opera, invece, per le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo disciplinate dagli articoli 3, paragrafo 3, e 70, paragrafo 2, del citato regolamento CE numero 883/2004. Queste ultime – ha ricordato la Corte di giustizia – forniscono una copertura in via complementare, suppletiva o accessoria per i rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del predetto regolamento; garantiscono agli interessati un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico dello Stato membro; devono essere finanziate esclusivamente dalla tassazione obbligatoria destinata a coprire la spesa pubblica generale e non attraverso il contributo dell’interessato; quando vengono riconosciute a integrazione di una prestazione contributiva, non per questo possono essere considerate contributive; esse, inoltre, per essere riconosciute tali, devono essere elencate nell’Allegato X allo stesso regolamento CE numero 883/2004. Ciò premesso, la Corte di giustizia ha affermato che l’assegno sociale si inscrive tra le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. Esso, assicurando mezzi di sussistenza a soggetti che non possono garantire il proprio sostentamento, ricade nella nozione di assistenza sociale desumibile dall’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento CE numero 883/2004, e non è finanziato mediante la contribuzione dell’interessato, ma attraverso la tassazione. Inoltre, figura nell’elenco di prestazioni di cui all’Allegato X al citato regolamento. La Corte di giustizia ha, dunque, concluso che il diritto dell’Unione non osta alla normativa scrutinata. Alla luce dei suddetti chiarimenti, la Corte costituzionale non solo ha escluso la incompatibilità della stessa con i parametri unionali, ma ha ritenuto insussistente anche la violazione dell’articolo 3 della Costituzione, osservando come tale precetto costituzionale sia stato, nella specie, evocato in ragione della sua «interpenetrazione assiologica» con il principio di parità di trattamento nella sicurezza sociale – come delineato dall’articolo 34 CDFUE e dalla direttiva 2011/98/UE –, la cui incidenza nella fattispecie controversa è stata esclusa dalla Corte di giustizia.



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