Per il Tribunale di Roma il sollecito al condomino moroso non è obbligatorio, né può essere una condizione di procedibilità del recupero del credito

di Lucia Izzo - Non può essere contestata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la validità delle delibere assembleari sottese alle somme ingiunte. Sul punto, infatti, va preventivamente attivata la procedura di cui all'art. 1137 del codice civile. In mancanza, e finchè non intervenga sentenza definitiva che decida in merito, nessun condomino potrà avanzare supposte cause dl invalidità della delibera al fine di non rispettarla.

Ancora, con riguardo alla contestazione sulla possibilità di accedere al monitorio senza previa diffida, deve ritenersi che il sollecito al condomino moroso non sia obbligatorio, né possa essere una condizione di procedibilità del recupero del credito.

Sono i principi espressi dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 247/2020 (sotto allegata) inerente la vicenda di un condomino destinatario di un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal Condominio e avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di quote condominiali. L'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo viene rigettata dal Giudice di Pace e anche dal Tribunale in seconde cure.

Validità delibere assembleari sottese alle somme ingiunte

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In primis, si discute delle delibere assembleari sottese alle somme ingiunte, che il condomino-opponente chiedeva venissero annullate. Il Giudice di Pace, tuttavia, ha chiarito che i condomini assenti, astenuti e dissenzienti possono impugnare le delibere attivando la procedura di cui all'art. 1137 del codice civile.

Senza l'impugnazione e fino alla sentenza definitiva che decida in merito, nessun condomino potrà avanzare supposte causa d'invalidità della deliberazione al fine di non rispettarla (e quindi non pagare gli oneri condominiali).

Il Tribunale, confermando tali valutazioni, precisa che l'opposizione ex art. 645 c.p.c., promossa dal singolo condomino avverso l'ingiunzione giudiziale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 63 disp att. c.c., non può riguardare questioni involventi la legittimità (valutabile in termini di annullabilità) della delibera assembleare condominiale posta a suo fondamento.

Il procedimento di opposizione può, quindi, avere ad oggetto le sole doglianze in ordine alla sussistenza del debito o alla documentazione costituente prova scritta dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non anche la validità della stessa che può venire contestata, in via separata, solamente con l'impugnazione di cui all'art. 1337 c.c. poiché l'attualità del debito non è subordinata alla sua validità ma alla sua efficacia (Cass. n.17206/2005).

La diffida al condomino

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Ancora, secondo il giudice capitolino, non può affermarsi che il credito condominiale diventi esigibile solo dopo la diffida: nel dettaglio, tale credito si considera "certo" e "liquido" con l'approvazione assembleare dello stato di ripartizione, indifferentemente che si tratti di riparto preventivo o consuntivo, ed"esigibile", quando la scadenza del termine, eventualmente riferito alle singole rate, rende attuale l'obbligo di pagamento ai sensi dell'art. 1182 c.c. (mora ex re).

L'orientamento della giurisprudenza

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Sul punto si richiama un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui il sollecito al condomino moroso non è obbligatorio, né può essere una condizione di procedibilità del recupero del credito. E ciò anche qualora il regolamento di Condominio preveda la previa diffida, poiché in tal caso la violazione può al più far discendere in capo all'amministratore una responsabilità da inesatto adempimento del mandato (cfr. Cass., 9181/2013).

Tale principio è rafforzato dalla previsione di cui ai novellati artt. 63 disp. att. c.c. e 1129, comma 9, c.c., in base alla quale il ricorso alla procedura monitoria rappresenta addirittura un obbligo per l'amministratore che deve provvedere in tal senso entro stretti termini.

Scarica pdf Tribunale di Roma, sentenza n. 247/2020

Foto: 123rf.com
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